Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7540
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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L'opposizione prevista dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti del provvedimento sanzionatorio, ove l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, regolarmente notificata, non sia stata impugnata, non può essere diretta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione del pagamento stesso, facendosi valere la mancata notifica della cartella anteriormente a quella dell'avviso di mora. Tale carenza non è infatti causa di nullità della procedura esattoriale, prevedendo la normativa sulla esazione delle imposte dirette (art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973), come unica conseguenza della mancata notifica della cartella, una diversa decorrenza degli interessi di mora.

In tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981, quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio fruisce del potere di farsi rappresentare da un proprio funzionario da essa delegato, è illegittima la condanna dell'opponente rimasto soccombente al pagamento di diritti ed onorari, e le spese possono essere liquidate solo a fronte della presentazione di una specifica distinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7540
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7540
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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