Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 2
L'opposizione prevista dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti del provvedimento sanzionatorio, ove l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, regolarmente notificata, non sia stata impugnata, non può essere diretta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione del pagamento stesso, facendosi valere la mancata notifica della cartella anteriormente a quella dell'avviso di mora. Tale carenza non è infatti causa di nullità della procedura esattoriale, prevedendo la normativa sulla esazione delle imposte dirette (art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973), come unica conseguenza della mancata notifica della cartella, una diversa decorrenza degli interessi di mora.
In tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981, quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio fruisce del potere di farsi rappresentare da un proprio funzionario da essa delegato, è illegittima la condanna dell'opponente rimasto soccombente al pagamento di diritti ed onorari, e le spese possono essere liquidate solo a fronte della presentazione di una specifica distinta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
: E M N O O I L A Z L L O A S L R E S T D 7 S E 1 I N 3 G O I REPUBBLICA ITALIANA . E . Z T N A R R R T 7 A A S 8 I ' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D L 9 G L E E N E A T D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 78407 E E O S E R G . SEZIONE PRIMA D E L Composta dagli Il Mag atl: R.G.N.21027/98 Dott. Mario Presidente Cron.17336 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere OGGETTO:pazionea cartella esattimale ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. giustper diritti L. 300 SCRIBANI MANFREDI, rappresentato e difeso 4-GH -2001 IL CANCELLIEREdelega in atti dall'avv. Giuseppe Siringo con studio" in Genova, Sal.S.Matteo, 19/20; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente - UFFICIO COPIE Richiesta appja studio contro dal Sig. PREFETTO di GENOVA, domiciliato in Roma, via deper diritti L. 300 il dello IL CANGA4E2001Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
• controricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza del TO di Genova n.2942 del Richiesta copia studio NC 15/30.07.97. dal Sig. 305 per diritti L. 4 GIU, 2001 6/20 il --- IL CANCELLIERE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Antonio Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 15/30.07.97 il TO di Genova esponeva che NF IB aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22 l.s. 689/81 avverso le cartelle esattoriali 6932584, 6815776, 5819261, 5819259, 5819257, 5819252 emesse dalla Prefettura di Genova, nonché avverso la cartella esattoriale 6170335, emessa dal Comune. L'opposizione relativa alla cartella comunale veniva stralciata;
l'opposizione avverso le cartelle 6932584 e 6815776 veniva definita per cessazione della materia del contendere, avendole la Prefettura annullate d'ufficio; quanto alle rimanenti cartelle, poiché le ordinanze ingiunzione relative risultavano notificate a mani dello IB e non erano state impugnate in termini, non potevano proporsi argomenti che potevano utilizzarsi contro le ordinanze, “mentre per opporre argomenti attinenti alla sola cartella il ricorrente deve adire il giudice competente a rilevare tali vizi, tipici ed attinenti esclusivamente alla fase esecutiva”. In conseguenza, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando l'opponente alle spese che liquidava, a favore del funzionario delegato che aveva rappresentato il giudizio la Prefettura, in lire 300.000. Contro la sentenza ha proposto ricorso lo IB, avanzando con atto notificato alla Prefettura il 30.10.98, due motivi di impugnazione. Caf. . Si è costituita con controricorso notificato l'11.06.99 la Prefettura intimata. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sull'esazione delle imposte dirette: sostiene il ricorrente che il TO non ha valutato il pregiudizio alla difesa che comportavano la mancata notifica delle cartelle -il ricorrente aveva ricevuto solo l'avviso di mora-, la conseguente carenza di elementi sufficienti ad individuare la infrazione di riferimento, il fuorviante invito a ricorrere alle Commissioni tributarie;
sostiene che in tal modo il TO è incorso anche in vizio di motivazione. Col secondo motivo si deduce che la liquidazione delle spese è errata, avendole il TO liquidate in assenza di una specifica richiesta, così come precisato dalla sentenza 1445/94 della Cassazione. La mancata notifica della cartella di pagamento (o cartella esattoriale) prima della notifica dell'avviso di mora non è causa di nullità della procedura esattoriale, dal momento che l'art. 30 del dpr 602/73 prevede, come unica conseguenza della mancata notifica della cartella, una diversa decorrenza degli interessi di mora. Non si apprezza, poi, una menomazione delle possibilità di difesa del contravventore, dal momento che tutte le difese di merito che poteva proporre non sono state proposte nel termine di decadenza seguito alla notifica delle ordinane ingiunzione relative alle varie infrazioni e di fatti fatti modificativi ed estintivi successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione non vi è alcuna menzione. L'inadeguatezza dell'avviso ad informare l'opponente dei titoli esecutivi (art. 204.3 c.d.s.) in برة riscossione costituisce quindi una affermazione astratta, contraddetta sia dalla valutazione, in fatto, del TO, sia dal rilievo che l'opposizione è stata ben indirizzata e tempestivamente proposta, onde nessun pregiudizio è derivato alla difesa del ricorrente neppure dalla circostanza che il modulo dell'avviso -predisposto per la riscossione delle imposte ed utilizzato, in forza del richiamo contenuto negli artt. 22 e 27 1.s.689/81; 206 1.s. 285/92, anche per la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative stradali- recasse l'informazione, a stampa e palesemente errata, che l'avviso era ricorribile entro sessanta giorni alle Commissioni tributarie (S.U. 7712/98). Trascurando l'eccezione di violazione dell'art.
3.4 della 1.s. 241/90 il TO non è incorso, perciò, né in violazione della legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali (dpr 602/3 e succ. mod.) né in difetto di motivazione su un punto essenziale della controversia. Il secondo motivo del ricorso è invece fondato, perché questa Corte ha ritenuto che, quando l'Amministrazione fruisce del potere di farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario, non siano dovuto diritti ed onorari e le spese possano essere liquidate solo a fronte della presentazione di specifica distinta. La sentenza va quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, poiché non risulta in atti che il funzionario delegato dalla Prefettura abbia presentato una specifica delle spese, si deve disporre, giudicando nel merito, che le spese del giudizio pretorio rimangano a carico delle parti, nella misura in cui le hanno anticipate. Compensa le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Caf. rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e, giudicando nel merito, dichiara le spese del giudizio pretorio a carico di chi le ha anticipate, compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 25 gennaio 2001 Moin Park Il Presidente Cons. est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Andrea Blanchi Depositato Vancelleria - 46IU. 2004 IL CANCELLIERE E N A IO L O Z L L OL A E R P D T 9 IS " . G 17 A T E " R O 3 N R 'A : L N A L D 7 E -196 E D T I N S -5 E N S 3 SE E E G t A G E L برة