Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7115
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Sentenza 25 maggio 2001

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La cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 cui rinvia l'art. 206 C.d.S. (in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruolo, di cui la cartella costituisce un estratto) e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (il verbale di accertamento in difetto del ricorso al prefetto ovvero l'ordinanza ingiunzione di pagamento) ed è, dunque, contro il verbale d'accertamento divenuto esecutivo che va proposta l'opposizione ex art. 22 della citata legge, non essendo il ricorso stesso più ammissibile contro la cartella esattoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7115
    Data del deposito : 25 maggio 2001

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