Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
La cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 cui rinvia l'art. 206 C.d.S. (in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruolo, di cui la cartella costituisce un estratto) e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (il verbale di accertamento in difetto del ricorso al prefetto ovvero l'ordinanza ingiunzione di pagamento) ed è, dunque, contro il verbale d'accertamento divenuto esecutivo che va proposta l'opposizione ex art. 22 della citata legge, non essendo il ricorso stesso più ammissibile contro la cartella esattoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7115 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO A., giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CO RT, elettivamente domiciliato in ROMA DE VITI DE MARCO 50, presso l'avvocato MOSCONI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI CIVITAVECCHIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 309/98 del RE di CIVITAVECCHIA, depositata il 15/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso con correzione della motivazione ex art. 384, 2^ co. cpc. Svolgimento del processo
Il RE di Civitavecchia, con la sentenza pubblicata il 15 ottobre 1998, accogliendo il ricorso proposto da TO CO ex art. 22 legge 689/1981 nei confronti del Comune di Civitavecchia e del
Servizio Riscossione Tributi del Monte dei Paschi di Siena, dichiarava la nullità della cartella esattoriale n. 3527401 notificata al CO sul fondamento del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento di una "infrazione stradale" commessa il 5 marzo 1992. nonché dello stesso verbale.
Giudicava il RE che i prodotti documenti avessero offerto la prova certa che il CO, all'atto dell'accertamento - 5 marzo 1992 non era più proprietario dell'autovettura, cui si riferiva la violazione, trasferita a IO LL con atto già trascritto nel pubblico registro automobilistico. Con riguardo alla eccezione sollevata dal Comune (in ordine alla decadenza dalla opposizione che sarebbe dovuta essere proposta avverso il verbale di accertamento ritualmente notificato) il RE rilevava che soltanto alla cartella esattoriale (e non al verbale di accertamento pur non opposto) doveva riconoscersi il carattere di definitività "idoneo a fondare la situazione di interesse ad agire".
Contro questa sentenza il Comune di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione. Ha resistito con controricorso TO CO. Non ha svolto difese l'intimato Servizio Riscossione Tributi del Monte dei Paschi di Siena.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di impugnazione il Comune di Civitavecchia, prospettando "violazione e falsa applicazione" delle disposizioni delle leggi 122/1989 e 890/1982, dell'art. 18 legge 689/1981, oltre a vizio di motivazione, indica l'errore della decisione impugnata là dove il RE ha negato natura di titolo esecutivo al verbale di accertamento, nella specie ritualmente notificato a mezzo posta, nei confronti del quale non era stato proposto ricorso al Prefetto, ne' era stata fatta opposizione all'autorità giudiziaria e ha conseguentemente ritenuto che il CO, attraverso la opposizione alla cartella esattoriale emessa sul fondamento del verbale di accertamento, avesse la facoltà di contestare nel merito la fondatezza di quell'accertamento e l'applicazione della sanzione. Il motivo così formulato è fondato.
1.1. È appena il caso di premettere che il RE ha annullato nella specie la cartella esattoriale notificata al CO e il presupposto verbale di accertamento della "infrazione" non già in ragione di vizi attinenti alla fase di formazione del titolo stesso, ovvero di vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, bensì sulla ritenuta premessa in diritto che il disposto dell'art. 203, comma 3, nuovo codice della strada (come già l'art. 142 bis del previgente c.d.s. nel testo di cui all'art. 24 legge 24 marzo 1989, n. 122) non conferisca al verbale di accertamento della infrazione -
in difetto di ricorso al prefetto - la natura di atto conclusivo del procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti del soggetto in esso indicato come trasgressore e non lo equipari quindi all'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione. Il RE ha infatti ritenuto che la natura di provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio debba invece riconoscersi alla "cartella esattoriale" come "unico atto dotato di definitività", ha perciò considerato il CO non decaduto dalla facoltà di opposizione e ha infine giudicato nel merito infondato l'accertamento della violazione a carico del CO stesso (non più proprietario della autovettura al tempo del fatto, come già risultava dal p.r.a.).
1.2 Palese è l'errore che inficia la premessa in diritto posta dal RE.
La cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dall'art. 27 legge 689/1981 cui rinvia l'art. 206 codice della strada (in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruolo, di cui la "cartella" costituisce un estratto) e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del procedimento sanzionatorio - il verbale di accertamento in difetto di ricorso al prefetto ovvero la ordinanza- ingiunzione di pagamento - e appunto nella specie contro il verbale di accertamento divenuto esecutivo il CO avrebbe dovuto proporre l'opposizione ex art. 22 legge 689/1981, non più ammissibile contro la cartella esattoriale.
Basti quindi aggiungere che la assimilazione del verbale di accertamento - divenuto esecutivo in difetto di ricorso al prefetto - alla ordinanza-ingiunzione prefettizia impone una interpretazione estensiva dell'art. 205 codice della strada, nel senso che laddove esso prevede la facoltà di opposizione alla ordinanza-ingiunzione di pagamento richiamando gli artt. 22 e 23 legge 689/1984 comprende pure l'impugnazione del verbale di accertamento.
2. Il RE ha dunque accolto nel merito la opposizione (avendo ritenuto provato che al tempo della accertata infrazione l'autovettura non appartenesse più al CO) sul necessario presupposto che il verbale con gli estremi della violazione fosse stato a lui ritualmente notificato (art. 201 codice della strada) e perciò con implicito rigetto del primo motivo di opposizione del CO che aveva prospettato la omessa notificazione dello stesso verbale (l'accoglimento di tale motivo avrebbe infatti comportato una diversa decisione e cioè la pregiudiziale dichiarazione di estinzione della obbligazione di pagamento per tale ragione). Ebbene, con il controricorso TO CO, resistendo alla impugnazione, si limita ad indicare come ragione di conferma della decisione del RE la eccepita nullità della notificazione del verbale di accertamento (che asserisce eseguita nei modi dell'art. 8 legge 810/1982, dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte
Cost. n. 346/1998, per l'omessa notizia - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - dell'avvenuto deposito della copia dell'atto presso l'ufficio postale).
Una tale prospettazione difensiva - osserva il collegio -, che non è all'evidenza diretta alla mera correzione di un errore in diritto della sentenza impugnata (a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.), ma implica un diverso accertamento anche in fatto, attiene alla questione che aveva formato oggetto del primo motivo di opposizione e che era stata decisa dal RE - sia pure implicitamente - in senso sfavorevole all'opponente. Per evitare dunque che la stessa questione rimanesse preclusa in sede di rinvio (o con la decisione adottata nel merito ex art. 384, primo comma, ultima ipotesi, c.p.c.) nella eventualità di accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Civitavecchia, il controricorrente era onerato di proporre ricorso incidentale condizionato sul punto della decisione concernente la contestata formazione del titolo esecutivo a seguito di una valida notificazione del verbale di accertamento. E tale questione, in difetto di ricorso incidentale, è rimasta preclusa.
3. Accolto dunque il ricorso del Comune di Civitavecchia e cassata la decisione impugnata, poiché nella specie non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384, primo comma, ultima ipotesi, c.p.c., con la dichiarazione di inammissibilità della opposizione che TO CO ha proposto, ex art. 22 legge 689/1981, avverso la cartella esattoriale a lui notificata. Soccombente, IL CO è tenuto al rimborso delle spese del giudizio di merito e di questo di legittimità a favore del Comune di Civitavecchia ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., dichiara la inammissibilità della opposizione proposta da TO CO avverso la cartella esattoriale a lui notificata;
condanna il CO al rimborso delle spese a favore del Comune ricorrente, liquidate quanto al giudizio di merito in complessive lire 400.000 e quanto alla presente fase in complessive lire 810.000, delle quali lire 700.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001