Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, l'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere proposta anche contro l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale al fine di dedurre la mancanza della preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6545 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COSI MARINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso l'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ROMA, MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3128/99 del TO di ROMA, depositata il 22/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il TO di Roma con sentenza del 22 aprile 1999, ha respinto l'opposizione di marino Cosi contro la cartella esattoriale n. 3569001 relativa a sanzione pecuniaria per violazione di norme sulla circolazione stradale relative al divieto di sorpasso, di cui al verbale di accertamento redatto il 7 luglio 1994 dalla Polstrada di Roma. Ha osservato, al riguardo, che il verbale redatto dalla Polstrada quale atto di fede privilegiata, poteva essere smentito soltanto dalla querela di falso nella specie non proposta dal ricorrente;
e che era stato a costui regolarmente notificato a mezzo posta e ricevuto dalla moglie convivente.
Per la cassazione di questa sentenza il Cosi ha proposto ricorso per due motivi. Il Prefetto di Roma non ha spiegato difese. Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, il Cosi, denunciando violazione degli art. 13 e 14 della legge 689/1981 nonché 137 e segg. cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il processo verbale di accertamento gli era stato ritualmente notificato, senza considerare che l'atto era stato consegnato ad una persona e presso una località del tutto prive di collegamento con lui, sicché la notifica doveva considerasi inesistente. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 149 cod. proc. civ. si duole altresì che la notifica sia stata considerata perfezionata, tramite il servizio postale, pur non contenendo l'avviso di ricevimento la menzione che il piego gli era stato regolarmente consegnato;
con conseguente nullità del provvedimento impugnato, emesso senza la preventiva notificazione dell'infrazione. Il ricorso è fondato.
Premesso, infatti, che in seguito alla sentenza 190 del 1992 delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di questa Corte, ha costantemente ritenuto che l'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e segg. della legge 689/81, può essere proposta anche contro l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa applicata per la violazione delle norme sulla circolazione stradale (ora disciplinata dal d. lgs. 285 del 1992), al fine di dedurre la mancanza della preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio, in considerazione della equiparabilità delle rispettive situazioni, nel caso il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale contenente l'intimazione di pagamento della somma di L. 503.280, proprio perché non preceduta dalla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione prescritta dall'art. 201 cod. str. Detta norma, infatti, dispone (1^ comma) che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dal l'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; e che qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione.
L'ultimo comma stabilisce, infine che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. Ora nel caso il TO ha ritenuto regolarmente notificato al ricorrente il verbale di accertamento perché dalla copia inviata dalla Prefettura risultava che la notifica dell'atto fosse stato compiuta a mezzo posta e che lo stesso fosse stato ricevuto dalla "moglie": senza considerare, perciò, ne' il soggetto che era ivi indicato quale destinatario ne' la località in cui la stessa avrebbe dovuto perfezionarsi con l'avvenuta consegna dell'atto. E tale disamina era nel caso a maggior ragione necessaria perché il Cosi aveva, prodotto certificazione del comune di Roma attestante che egli era celibe ed aveva dedotto di abitare nella via Giuseppe Lombardo Radice n. 4 di Roma, mentre la notifica era avvenuta in via G. Trevis n. 83 della stessa città; e perché queste ultime circostanze trovavano conferma proprio nel verbale di accertamento dell'infrazione in cui i verbalizzanti identificarono il trasgressore nel ricorrente e ne indicarono la residenza in Roma in via Giuseppe Radice n. 4, specificando altresì nello stesso atto che il proprietario del veicolo (ovvero uno dei soggetti allo stesso equiparati dall'art. 196 cod. str.) era OL AN, residente in [...]. Il quale, peraltro, risulta essere il destinatario della copia del verbale in questione prodotta dalla Prefettura e, dunque, il soggetto che ne ha ricevuto la notifica "a mani della moglie" proprio nella via Trevis n. 83 di Roma in data 3 novembre 1994.
La sentenza impugnata è, quindi, incorsa nella violazione di legge denunciata dal ricorrente per aver ritenuto rituale la notifica di un atto diretto a soggetto diverso dal notificando e consegnato a persona ed in luogo privi di ogni rapporto di collegamento con quest'ultimo; per cui il provvedimento va cassato con rinvio al Tribunale di Roma che provvederà altresì al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001