Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Allorquando l'opposizione a ordinanza ingiunzione venga proposta a seguito della notifica della cartella esattoriale, gli eventuali vizi devono essere fatti valere davanti al giudice ordinario nei termini e nelle forme dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.; pertanto, qualora si censuri la cartella esattoriale per la sua genericità e quindi per vizi formali del titolo, ricorre un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella.
Commentari • 3
- 1. Dichiarata illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell'esattoriaVingiani Luigi · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2010
- 2. Giudice di Pace: illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell’esattoriaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 novembre 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO Il Giudice di Pace, dott. Cira di Somma, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2010 TRA TIZIA Opponente E AREA RISCOSSIONI S.P.A. Opposta contumace NONCHÈ G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE Opposta RAGIONI DI FATTO Con ricorso depositato il 29.3.2010 , Tizia proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.17245 notificatale in data 26.2.2010 emessa da Area riscossioni s.p.a. per conto della Gori spa a seguito del mancato pagamento di quattro fatture relative al servizio idrico integrato per gli anni 2004 2005 e …
Leggi di più… - 3. Giudice di Pace di Salerno: opposizione a cartella esattorialeFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10711 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSRRE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore. elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA.GESUALDO ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AM LO ER, SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 439/97 del RE di CIVITAVECCHIA, depositata il 30/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.12.1995 AM AM BE proponeva opposizione avanti al RE di Civitavecchia avverso la cartella esattoriale n.3499101 riguardante il pagamento della somma di L. 139.550 per violazione al codice della strada, deducendone la nullità per varie ragioni.
Si costituiva il Comune che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio il RE con sentenza del 4.3- 30.10.1997 annullava la cartella esattoriale e l'iscrizione a ruolo della somma, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.
Riteneva assorbente il RE, fra i vari motivi di opposizione, quello riguardante la notifica del verbale di accertamento che considerava invalida in quanto costituita da "un modello riportante alcune indicazioni relative ad un precedente verbale di accertamento" che, come tale, non poteva essere parificato alla notifica del verbale stesso. Sosteneva pertanto che tale vizio comportava l'annullamento della notifica e degli atti successivi. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia, deducendo tre motivi di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione dell'art. 14 della Legge 689/81 e dell'art. 136 C.P.C.. Lamenta che il RE non abbia ritenuto provato dalla documentazione in atti che il verbale di accertamento fosse stato regolarmente notificato per posta con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 24 della legge 122/89 e dell'art. 14 della Legge 689/81. Sostiene che in base alla Legge 122/89, all'epoca vigente, qualora non si sia provveduto al pagamento della somma dovuta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica ovvero non sia stato presentato ricorso al Prefetto entro lo stesso termine il verbale costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che il ricorso al RE debba proporsi negli stessi termini previsti per ricorrere avverso le ordinanze-ingiunzioni, vale a dire entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento o dalla scadenza dei sessanta giorni previsti per il ricorso al Prefetto. Lamenta quindi che il RE non abbia considerato che il ricorso non poteva essere proposto per la prima volta solo dopo la ricezione della cartella esattoriale. Le due censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono fondate.
L'impugnata sentenza ha limitato il proprio esame, ritenendolo assorbente ad ogni altro, alla questione relativa alla mancata notifica del verbale di accertamento, che ben può essere dedotta, come è avvenuto nel caso di specie, anche con l'opposizione avverso la cartella esattoriale al fine di recuperare, a livello appunto di cartella esattoriale, il momento di garanzia previsto e disciplinato dalla Legge 689/81 con l'opponibilità avverso il verbale di accertamento od avverso l'ordinanza-ingiunzione, allorché ne sia stata omessa la notifica (Sez.Un. 192/90; Sez.Un. 12107/95; Sez.Un. 12544/98 e molte altre).
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal RE che fa riferimento, come sopra è stato sottolineato, all'avvenuta notifica di un non meglio precisato "modello riportante alcune indicazioni relative ad un precedente verbale di accertamento", risulta dagli atti che il verbale relativo ad una violazione al codice della strada rilevata il 26.9.1991 è state ritualmente notificato a mezzo posta il 16.12.1991.
Conseguentemente, non avendo il trasgressore proposto opposizione nei termini previsti ma solo a seguito della notifica della cartella esattoriale, il RE avrebbe dovuto ritenere preclusa ogni valutazione al riguardo e dichiarare inammissibile sotto tale profilo l'opposizione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C., deducendo che il RE ha omesso di pronunciarsi in ordine all'eccepita tardività dell'opposizione, anche nell'ipotesi in cui non fosse stato notificato il verbale di accertamento.
Il presente motivo di ricorso investe, sia pure in maniera non esplicita, la tempestività dell'opposizione anche in relazione ai vizi riguardanti la formazione della stessa cartella esattoriale ed impone a questa Corte una pronuncia al riguardo prima di procedere all'eventuale rimessione degli atti al giudice di rinvio per una valutazione su tali vizi, trattandosi di termine, come si vedrà, rilevabile d'ufficio.
Il problema del procedimento da adottare allorché l'opposizione riguardi direttamente la cartella esattoriale è stato già affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( 491/00) le quali hanno affermato il principio che gli eventuali vizi possono essere fatti valere avanti al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi previste rispettivamente dagli artt. 615 e 617 C.P.C.. Ora nell'ipotesì in esame, poiché risulta dall'atto di opposizione, la cui lettura è certamente consentita in relazione al dedotto vizio di ordine processuale, che la cartella è stata censurata per la sua genericità, vale a dire per vizi formali del titolo, si è certamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che il termine da osservare per la sua proposizione è quello di cinque giorni di cui all'art. 617 C.P.C., decorrente dalla notificazione della cartella.
Trattasi di decadenza di ordine processuale, rilevabile, come già si è detto, d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio in quanto, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratto alla disponibilità delle parti.
Pertanto, risultando dallo stesso atto di opposizione che la cartella esattoriale era stata notificata il 3.11.1995 mentre il ricorso avanti al RE è stato depositato il 2.12,1995, è evidente il mancato rispetto del termine perentorio sopra richiamato. L'impugnata sentenza deve essere quindi cassata e, potendosi decidere nel merito ai sensi dell'art 384 comma 2 C.P.C., deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione sia per quanto riguarda la parte relativa al verbale di accertamento che per quanto concerne i vizi della cartella esattoriale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione. Condanna il AM al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in L. 600.000 di cui L. 300.000 per onorario, L. 200.000 per diritti e L. 100.000 per spese effettive nonché di quelle del giudizio di cassazione che liquida in L. 500.000 per onorario oltre alle spese liquidate.
Così deciso Roma, il 21 3 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001