Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689/81 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalle legge riguardo agli atti sanzionatori; quando invece tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide l'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale.
Commentari • 4
- 1. Dichiarata illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell'esattoriaVingiani Luigi · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2010
- 2. Giudice di Pace: illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell’esattoriaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 novembre 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO Il Giudice di Pace, dott. Cira di Somma, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2010 TRA TIZIA Opponente E AREA RISCOSSIONI S.P.A. Opposta contumace NONCHÈ G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE Opposta RAGIONI DI FATTO Con ricorso depositato il 29.3.2010 , Tizia proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.17245 notificatale in data 26.2.2010 emessa da Area riscossioni s.p.a. per conto della Gori spa a seguito del mancato pagamento di quattro fatture relative al servizio idrico integrato per gli anni 2004 2005 e …
Leggi di più… - 3. Giudice di Pace di Salerno: opposizione a cartella esattorialeFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2006
- 4. Notifica: rapporto fra chi riceve l'atto e destinatario, presunzione e prova contrariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MONTEPASCHI SE.RI.T. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SpA, TITOLARE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI, AMBITO DI CATANIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI NORMANNI 11, presso l'ufficio legale della MONTEPASCHI SE.RI.T. SpA, rappresentato e difeso dall'avvocato BATTAGLIA VALERIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PU IO, COMUNE DI CATANIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 220/97 del Pretore di CATANIA, depositata l'08/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Conti Guglia, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo subordinato al profilo del secondo motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.8.1996 IO UL proponeva opposizione avanti al Pretore di Catania avverso l'avviso di mora per il pagamento di L. 265.218 a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni al Codice della Strada, lamentando la mancata notifica del verbale di infrazione, la decadenza del termine per l'iscrizione a ruolo, l'eccessività della somma pretesa e la nullità dell'atto impugnato per mancanza dei requisiti di legge. Si costituivano il Comune e la NT SE.RI.T. s.p.a., che chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza dell'8.2.1997 il Pretore accoglieva l'opposizione ed annullava l'avviso di mora nonché la relativa cartella esattoriale, condannando la NT SE.RI.T. al pagamento delle spese processuali. Rilevava che l'avviso non conteneva i requisiti richiesti dall'art. 46 D.P.R. 602/73 e che di tale omissione doveva ritenersi responsabile la NT che aveva compilato l'avviso. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la NT SE.RI.T., deducendo tre motivi di censura. Le parti intimate non si costituivano.
Avendo la NT sollevato con il secondo dei suoi motivi questione di giurisdizione, la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 872 del 10.12.1999., dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo ali atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la NT SE.RI.T. s.p.a. denuncia violazione dell'art. 22 Legge n. 689/81. Deduce che l'ammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale può ravvisarsi solo nel caso in cui si contesti l'esistenza del titolo esecutivo o la sua attuale efficacia, rimanendo precluse in tale giudizio di opposizione tutte le difese attinenti al rapporto punitivo non fatte valere nei termini fissati per la proposizione del verbale di accertamento che è l'unico atto opponibile con la tipica azione di annullamento di cui alla Legge n. 689/81. Con il secondo motivo la ricorrente, dopo aver sollevato la questione di giurisdizione decisa dalle Sezioni Unite, nei termini sopra precisati, deduce che l'art. 25 D.P.R. 602/73, nel sancire che l'avviso di mora relativo alla cartella di pagamento deve indicare gli elementi costitutivi del credito d'imposta, non ne prevede all'art. 46 D.P.R. 602/73 la nullità in caso di omissione e che in ogni caso non è invocabile l'art. 156 comma 2 C.P.C., riguardante solo gli atti processuali.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 23 Legge n. 689/81 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.,
sostenendo che, essendo incaricata solo della riscossione e non partecipando alla formazione dei ruoli, di competenza dell'ente impositore e sanzionatorio, non può essere considerata litisconsorte necessaria in quanto l'art. 23 Legge 689/81 prevede che parti in causa siano l'opponente e l'ente impositore e che in ogni caso la cartella è stata predisposta conformemente al modello approvato dal Ministero con decreto del 5.8.1991. Orbene il principio dell'ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora richiede alcune considerazioni preliminari in ordine al procedimento da adottare ed ai termini da osservare allorché si facciano valere tra l'altro, come nel caso in esame, vizi propri inerenti alla formazione del titolo esecutivo.
Il problema è stato aià affrontato dalle Sezioni Unite di Questa Corte ( 491/00) le Quali, in relazione alla cartella esattoriale, hanno affermato che gli eventuali vizi possono essere fatti valere avanti al giudice ordinario nelle forme, a seconda dei casi, delle opposizioni all'esecuzione agli atti esecutivi previste rispettivamente dall'artt. 615 e 617 C.P.C.. Ora nell'ipotesi in esame, essendo stata dedotta e ravvisata la nullità dell'avviso di mora ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 602/73 in quanto la mancata indicazione delle voci cui si riferivano gli importi non consentiva il dovuto controllo sull'illegittimità dell'opposizione, vale a dire per un vizio formale del titolo, si è certamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che il termine da osservare per la sua proposizione è quello di cinque giorni di cui all'art. 617 C.P.C., decorrente dalla notificazione della cartella o dell'avviso di mora. Trattasi di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti.
Orbene nel caso in esame risulta dagli atti che la notificazione è avvenuta in data 18.7.1996, come Precisato nello stesso atto di opposizione mentre il ricorso è stato depositato solo il 9.8.1996. È evidente quindi il mancato rispetto del termine perentorio, con la conseguente necessità da carte di Questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. e di dichiarare L'inammissibilità per decorso del termine dell'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta avanti al Pretore, così qualificata l'opposizione sul punto del UL. Va inoltre osservato che l'impugnata sentenza ha limitato il proprio esame ai vizi dell'avviso di mora, ritenendo l'accoglimento della censura al riguardo assorbente rispetto all'ulteriore questione relativa alla dedotta mancata contestazione dell'infrazione che ben Può essere fatta valere anche con L'opposizione avverso la cartella esattoriale od all'avviso di mora al fine di recuperare il momento di garanzia previsto con la opponibilità avverso la contestazione del verbale di. infrazione od avverso l'ordinanza-ingiunzione (Sez. Un. 192/90; 12107/95).
Non avendo pertanto il Pretore pronunciato al riguardo, non è consentito a questa Corte, dopo l'enunciazione del principio di diritto testè richiamato, provvedere nel merito, postulandosi a tal fine che il giudice di merito abbia espresso i suoi apprezzamenti con la decisione.
Relativamente alla parte residua dell'opposizione, riguardante la mancata notifica del verbale di accertamento, ali atti vanno rimessi quindi al Tribunale di Catania al quale deve ritenersi trasferita la competenza a seguito della soppressione dell'Ufficio del Pretore operata con D.Lgs. 19.2.1998 n. 51 e che dovrà disporre anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Nè a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lg. 30.12.1999 n. 507 che ha attribuito al giudice di pace la competenza nei giudizi di opposizione di cui alla Legge n. 689/81 - ad eccezione di alcune materie, non rientranti - però nel caso in esame - ostandovi l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo".
In tal senso del resto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte ( 562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, così qualificata l'opposizione del UL relativamente ai vizi dell'avviso di mora. Rimette gli atti al Tribunale di Catania per l'esame della parte residua dell'opposizione e per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il9 marzo 2001