Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell'art. 104, comma primo, lett. b) disp. att. cod. proc. pen., come modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, secondo cui il sequestro si esegue con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non impedisce al giudice di nominare un custode per meglio garantire le esigenze cautelari attraverso la materiale privazione della disponibilità del bene al titolare.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. I, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 20/03/2023), n.11509Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza in data 6 settembre 2022, conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni aziendali (SEP S.r.l.), sottoposti a sequestro preventivo con decreto del GIP di Latina in data 2 ottobre 2017 nel procedimento n. 4993/2017 RGNR PM Latina, avanzata in data 29 luglio 2019 dall'amministratore Dott. C. e inviata all'AG di Roma, in unione agli atti del procedimento già trasmesso per competenza territoriale in data 19 luglio 2018, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2013, n. 35810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35810 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 29/05/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1250
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 004040/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato AULETTA Andrea, quale difensore di:
ND IA (n. il 13/08/1965);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Como, in data 03/01/2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 04/12/2012, il G.I.P. del Tribunale di Como dispose il sequestro preventivo dei beni immobili - parte del compendio ereditario di DI Giovan Battista - nella disponibilità di ND IA indagata per i reati di cui all'art. 491 c.p. e art.61 c.p., n. 2 (capo A) e art. 81 cpv. c.p., art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 7, Capo B).
Avverso tale provvedimento l'indagata propose istanza di riesame ma il Tribunale di Como, con ordinanza del 03/01/2013, rigettò la richiesta di riesame e confermò il decreto di sequestro preventivo del 04/12/2012 .
Ricorre per Cassazione il difensore dell'indagata deducendo la manifesta illogicità della motivazione con la quale si è ritenuto sussistente il periculum in mora (perché la querelante ha trascritto la domanda giudiziale nel contesto della causa civile tesa a far dichiarare la nullità del testamento). Inoltre, rileva che il Tribunale ha integrato e cambiato le ragioni poste a fondamento del provvedimento di sequestro (la trascrizione della domanda giudiziale tutela solo la parte nel cui interesse è stata proposta l'azione civile e che ben potrebbe rinunciarvi;
al contrario il reato ipotizzato potrebbe ledere anche i diritti dell'erede legittimo del testatore tale EN TI che non è parte della causa civile). Il difensore della ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero il Tribunale spiega in modo corretto perché non ritenga che la trascrizione della citazione della domanda giudiziale civile impedisca il mantenimento del sequestro preventivo (si veda la condivisa motivazione alle pagine 3 e 4 dell'impugnato provvedimento). In proposito questa Suprema Corte ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che ai fini della esecuzione del sequestro preventivo, le modalità di trascrizione del relativo provvedimento presso i competenti uffici (introdotte a seguito della modifica dell'art. 104 disp. att. c.p.p., ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 9, lett. a) non sostituiscono tale incombente alle ordinarie modalità di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalità della su indicata disposizione è quella di disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi (quindi raggiunge lo stesso scopo della trascrizione della domanda giudiziale civile di cui sopra;
Sez. 4^, Sentenza n. 22569 del 25/05/2010 Cc. - dep. 11/06/2010 - Rv. 247818). Inoltre, in tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell'art. 104 disp. att. c.p.p., come modificato dalla L. n. 94 del 2009, secondo cui lo stesso è eseguito con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non implica che al Giudice non sia consentito, al fine di garantire le esigenze cautelari sottese, di privare il titolare della materiale disponibilità del bene mediante la nomina di un custode. Si deve ricordare che la previsione di cui all'art. 321 c.p.p., riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati;
il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale (Sez. 5^, Sentenza n. 14068 del 16/03/2005 Cc. - dep. 15/04/2005 - Rv. 231686).
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla motivazione del provvedimento che, secondo il difensore della ricorrente, sarebbe stata cambiata, si deve rilevare che il Tribunale ha, eventualmente, solo integrato la motivazione del provvedimento del G.I.P. cosa che può legittimamente essere effettuata (si veda, in senso conforme, ad esempio Sez. 2^, Sentenza n. 3103 del 18/12/2007 Cc. - dep. 21/01/2008 - Rv. 239267). Non è, quindi, pertinente il richiamo del difensore della indagata del principio di diritto di questa Corte nel quale si afferma che è illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato (Sez. 6^, Sentenza n. 30109 del 12/07/2012 Cc. - dep. 23/07/2012 - Rv. 252998). Invero nella motivazione della sopra citata sentenza si rileva che il Tribunale non ha confermato il sequestro richiesto dal Pubblico Ministero e disposto dal GIP, ma, di fatto, ne ha adottato uno diverso;
ne' alcunché è stato argomentato dal Riesame per dar conto del passaggio dall'uno all'altro dei tipi di sequestro (il G.I.P. aveva emesso il provvedimento argomentando solo di confiscabilità alla luce del combinato disposto degli artt. 314 e 322 ter c.p., e quindi in forza di quanto previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 2 bis;
il Tribunale ha invece confermato il provvedimento impugnato per le ragioni previste dall'art. 321 c.p.p., comma 1). Il Tribunale ha anche fornito una condivisa spiegazione del perché, nel caso di specie, non può trovare applicazione il principio di questa Suprema Corte secondo il quale non può essere disposto il sequestro preventivo, per assenza del "periculum in mora", di un bene sul quale, in pendenza di una controversia civile, sia già stato adottato un provvedimento cautelare di natura civilistica (nella specie, un sequestro ex art. 669 sexies c.p.c.) che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti (Sez. 6^, Sentenza n. 19219 del 09/02/2012 Cc. - dep. 21/05/2012 - Rv. 252859). Infatti nel caso di cui oggi si tratta non è stato adottato alcun provvedimento cautelare di natura civilistica. In proposito il Tribunale richiama invece un altro principio di diritto di questa Corte - condiviso dal Collegio - che afferma che la misura cautelare di cui all'art. 321 c.p.p., può essere disposta anche quando l'indagato o l'imputato abbia perso in tutto (per esempio attraverso un sequestro probatorio) o in parte (attraverso un pegno o una ordinanza amministrativa che imponga la sospensione dei lavori) la disponibilità della cosa. In tali casi il sequestro preventivo può essere disposto quando sussista il pericolo che l'interessato, riacquistando la piena disponibilità della cosa, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o commetterne altri: tale pericolo deve ritenersi sussistente quando il Pubblico Ministero non è in grado di conoscere e di controllare tempestivamente le vicende dei vincoli civili o amministrativi o processuali che limitano la disponibilità sulla cosa (Sez. 3^, Sentenza n. 379 del 27/01/1998 Cc. - dep. 31/03/1998 - Rv. 210499; Sez. 3^, Sentenza n. 29916 del 13/07/2011 Cc. - dep. 26/07/2011 - Rv. 250667; Sez. 3^, Sentenza n. 47372 del 24/11/2011 Cc. - dep. 20/12/2011 - Rv. 251964).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013