Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2013, n. 35810
CASS
Sentenza 29 maggio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell'art. 104, comma primo, lett. b) disp. att. cod. proc. pen., come modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, secondo cui il sequestro si esegue con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non impedisce al giudice di nominare un custode per meglio garantire le esigenze cautelari attraverso la materiale privazione della disponibilità del bene al titolare.

Commentario1

  • 1Cassazione penale sez. I, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 20/03/2023), n.11509
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza in data 6 settembre 2022, conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni aziendali (SEP S.r.l.), sottoposti a sequestro preventivo con decreto del GIP di Latina in data 2 ottobre 2017 nel procedimento n. 4993/2017 RGNR PM Latina, avanzata in data 29 luglio 2019 dall'amministratore Dott. C. e inviata all'AG di Roma, in unione agli atti del procedimento già trasmesso per competenza territoriale in data 19 luglio 2018, con …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2013, n. 35810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35810
Data del deposito : 29 maggio 2013

Testo completo