Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. VI, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 14/04/2023), n.15852Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza dell'8 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 22 settembre) ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip e relativo alla somma di Euro 39.850 in contanti, eseguito il 6 luglio 2022 presso l'abitazione di C.U., indagato per i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p.. 2. In particolare, secondo la contestazione provvisoria, il predetto avrebbe corrotto T.P. - ingegnere e responsabile dell'Ufficio tecnico settore ambiente e territorio del Comune di Pedimonte Matese nonché consulente esterno della Green Impresit s.r.l. in riferimento ad una gara pubblica di appalto e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 30109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30109 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/07/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1225
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 19923/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU GA N. IL 08/03/1956;
avverso l'ordinanza n. 13/2012 TRIB. LIBERTÀ di TREVISO, del 22/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo per annullamento con rinvio;
Udito il difensore in sost. Avv. Scage Gregorio, avv. Chiarenza. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Tramite il difensore fiduciario, AB ZZ ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Treviso ha confermato il decreto di convalida e sequestro preventivo, emesso dal locale GIP il 2.3.2012 con oggetto le sue disponibilità finanziarie (denaro contante, titoli, depositi e simili a lei intestati) per importo corrispondente alla somma di denaro appartenente, secondo la provvisoria imputazione, all'istituto comprensivo di Casale sul Sile, e di cui la ricorrente, direttore dei servizi generali amministrativi, a più riprese si era appropriata.
1.1 Il motivo di ricorso enuncia violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 bis e art. 322 ter c.p., perché non sarebbe stato possibile procedere, come avvenuto, al sequestro per equivalente del profitto del delitto di peculato, tema difensivo sul quale il Tribunale non si era pronunciato, nonostante la richiesta del pubblico ministero e il provvedimento del GIP a tal genere di sequestro avessero fatto esclusivo riferimento. Nel caso di specie, nell'ipotesi di peculato contestata alla ZZ non sarebbe configurabile alcun prezzo del reato.
2. Osserva questa Corte che effettivamente l'originario decreto del pubblico ministero (28.2.2012) fa esclusivo riferimento all'art. 322 ter c.p., argomentando della sola finalità di confisca obbligatoria della somma in quanto profitto della condotta illecita e di sussistenza dell'urgenza per evitare la dispersione della stessa sì da impedire tale confisca.
Il provvedimento del GIP, quello confermato dal Riesame, argomenta anch'esso solo di confiscabilità alla luce del combinato disposto degli artt. 314 e 322 ter c.p. (confermando altresì le ragioni di urgenza, sempre in relazione all'altrimenti vanificazione della confisca obbligatoria).
2.1 La doglianza in diritto della ricorrente è allora fondata, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, che con la sentenza 38691/2009 hanno chiarito che in ordine al delitto di peculato il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter c.p., comma 1, può essere disposto soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato, in base al testuale tenore della norma. Tale principio si è consolidato nella giurisprudenza successiva, ne' la sentenza 35807/2010 richiamata nell'ordinanza del GIP costituisce eccezione, posto che la stessa è stata deliberata in una vicenda di reati tributari e ha spiegato che la diversa conclusione - limitata a tal genere di reati - trovava giustificazione nella L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143. 3. Il Tribunale di Treviso ha confermato l'originario decreto di sequestro preventivo argomentando che tale sequestro doveva essere mantenuto per evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato, potendo altrimenti la sottoposta alle indagini sottrarlo al recupero dell'avente diritto.
Nulla ha argomentato sul tema in diritto prospettato dalla parte privata il Tribunale, che ha confermato il provvedimento impugnato per ragioni (quelle previste dall'art. 321 c.p.p., comma 1 e pure con motivazione che in realtà pare far riferimento alle esigenze cui provvede il diverso istituto del sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.) del tutto differenti da quelle per le quali era stato adottato (quelle previste dall'art. 321 c.p.p., comma 2 rectius secondo bis come correttamente dedotto nel ricorso). Nè alcunché è stato argomentato dal Riesame per dar conto del passaggio dall'uno all'altro dei tipi di sequestro.
Si tratta, pertanto, di un caso non di integrazione di motivazione insufficiente del provvedimento impugnato (Sez. 2, sent 3103/2008;
Sez. 1, sent. 266/2008) ovvero di riqualificazione del reato (Sez. 5, sent. 1202/1997), ma nel quale il Tribunale ha non tanto ritenuto sussistenti ragioni diverse (ex art. 309.9 c.p.p.) da quelle, uniche, che erano state proposte ed avevano condotto all'adozione originaria del provvedimento, quanto adottato un provvedimento del tutto diverso, per tipologia presupposti e finalità, da quello richiesto dal pubblico ministero ed applicato dall'ordinanza del GIP. Il tutto, con evidente pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato (Sez. 1, sent 23908/2010; Sez. 2, sent 6727/2006), che si trova ad esempio a non poter più contraddire nel merito (come suo diritto proprio ex art. 309 c.p.p.) la sussistenza dei presupposti di fatto legittimanti la diversa tipologia/funzione di misura cautelare reale in effetti per la prima volta adottata (situazione ancora diversa da quella in cui il p.m. abbia originariamente richiesto l'applicazione della misura cautelare reale per tutte le tipologie previste, prescindendo dalla eventuale selezione operata dal GIP: Sez. 2, sent. 12910/2007). In definitiva, il Tribunale non ha confermato il sequestro richiesto dal pubblico ministero e disposto dal GIP, ma ne ha adottato uno diverso.
Appare opportuno osservare che proprio la radicale diversità della struttura delle diverse esigenze cautelari reali autonomamente disciplinate, in distinti ed autonomi commi, dall'art. 321 quanto, come detto, a tipologia presupposti e finalità/funzione, spiega non esservi un effettivo contrasto con l'insegnamento in materia di misure cautelari personali secondo cui il Riesame, in ragione dell'art. 309 c.p.p., comma 9 può confermare una misura per ragioni cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione alle specifiche esigenze di cui alle tre lettere dell'unico comma dell'art. 274 c.p.p. (per tutte, Sez. 6, sent. 26317/2007).
3.1 Va pertanto innanzitutto affermato il principio di diritto per cui in sede di procedura di riesame il Tribunale non può confermare un decreto di sequestro preventivo per tipologia di ipotesi funzionale (tra quelle previste dall'art. 321 c.p.p.) diversa da quella applicata dal giudice del provvedimento impugnato su conforme richiesta del pubblico ministero.
4. L'annullamento dell'ordinanza deve tuttavia avvenire con rinvio al Tribunale per nuovo esame.
Se, infatti, non ricorrendo le condizioni per la confisca per equivalente ne' potendo il Tribunale applicare un sequestro del tutto differente da quello richiesto dal pubblico ministero e disposto dal giudice per le indagini preliminari;
si dovrebbe pervenire all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, tuttavia questa Corte suprema ha già insegnato (Sez. 6, sent. 30966/2007) che, nel caso in cui il profitto del reato sia costituito da denaro, il sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell'imputato, e cioè di cose fungibili, finalizzato alla confisca, è legittimamente operato in base alla prima parte dell'art. 322 ter c.p., comma 1, realizzandosi un sequestro diretto e non "per equivalente. Ovviamente, ciò (il sequestro diretto) in tanto è possibile in quanto vi siano elementi probatori eh attestino la riconducibilità delle somme disponibilità sequestrate proprio al profitto del reato specificamente ascritto.
Da qui la necessità di un nuovo esame da parte del Tribunale che, attenendosi ai principi di diritto enunciati ai paragrafi 2.1 e 3.1, verificherà se sussistano le condizioni per confermare o meno il sequestro finalizzato alla confisca nella sua forma diretta (rilevandosi come in questo caso si rimarrebbe comunque nel tipo funzionale di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art.322 ter c.p., senza contraddizione con il principio sub 3.1).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012