Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2002, n. 14550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14550 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B 1 4 5 5 0 /02 In n e del popd LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.22600/01 -Cron.33884 Dott. Erminio Ravagnani - Presidente " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 -Ud. 17.6.2002 11 Antonio Lamorgese "1 Florindo Minichiello -Oggetto: " "1 RI TA " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- INPS na del Presidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Michele Di Lullo, Carlo De Angelis e Nicola Valente con domi- cilio eletto in Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvoca- tura centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso ricorrente 2928
contro
AN VA, CI ER e RI LO, difesi dagli avv.ti Iside B. Storace del Foro di Genova e Rita Lasagna del : Foro di Savona, con domicilio eletto in Roma, via Pisanelli n. 2 presso lo studio dell'avv. Maria Cecilia Felsani, giusta procura speciale in calce al controricorso : controricorrenti per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 425/01 in data 4/18 maggio 2001 (R.G.Lav. 186+189+192/01). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Alessandro Riccio per delega dell'avv. Nicola Valente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. s 2 Svolgimento del processo L'INPS proponeva appello contro la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Savona, che aveva affermato il diritto degli odierni controricorrenti all'attribuzione della maggiorazione contributiva prevista, ai fini pensionistici, dall' art.13, comma 8, della legge n.257/92 e successive modifiche a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha respinto il gravame osservando, per quanto ancora interessa, che, destinatari del beneficio, sono tutti i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo ultradecennale, indipendentemente dalla quantità di fibre disperse nell'ambiente di lavoro e, dunque, anche se la concentrazione della sostanza nociva non abbia superato i valori limite previsti, a fini preventivi, dal d.lgs. n.277 del 1991. Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo al quale resiste la parte privata con controricorso. Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo denuncia violazione dell'art.13, comma 8, legge n.257/92, come modificato dal d.l. n.169/93, convertito, con modificazioni, in legge n.271/93, e vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte di merito affermato il diritto del lavoratore all'incremento contributivo senza verificare se la concentrazione di fibre di amianto presente nell'ambiente di lavoro fosse (o no) superiore ai limiti quantitativi di cui al d.lgs. n. 277 del 1991, indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 5/2000 come soglia legale di rischio. Il ricorso è fondato. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni - a partire dalla sentenza 3 aprile 5 2001 n.4913, seguita da Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 25 febbraio 2002 n.2677, 27 febbraio 2002 n.2926, 15 maggio 2002 n.7084 e, da ultimo, nelle pronunce rese alla 3 udienza del 30 aprile 2002 in corso di pubblicazione (per tutte, causa Barbagli e altri MY c/INPS – N.Sez. 1890/02, poi pubblicata il 12 luglio 2002 n. 10185), nelle quali si è ulteriormente approfondita l'intera problematica che l'attribuzione della rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi di esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.1, comma 1, del d.
1.5 giugno 1993 n.169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore, in intensità, ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, determina un obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa nel senso di rendere concreta (e non solo presunta) la possibilità del manifestarsi, anche a distanza di anni, delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare. A tali conclusioni la Corte è pervenuta con considerazioni che possono così sintetizzarsi: - è la stessa legge n.257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata “soglia”, stabilendo con specifica disposizione ( art.3, poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lgs. n.277/91 il limite di - concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi “respirabili” nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti del beneficio da attribuire ai lavoratori “esposti” all'amianto (previsto nel successivo art.13, comma 8), $ la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un concreto pericolo per la salute;
-se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all'azione della sostanza nociva, la necessità di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6; : - la Corte costituzionale, nella sentenza n.5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art.13, comma 8 · sollevata da alcuni giudici remittenti (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non - proprio in base ad l'intento di introdurre unauna interpretazione della norma che ne esclude indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di effettive potenzialità morbigene. -il giudice delle leggi, nuovamente esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art.13, comma 8, sollevata, in riferimento all'art.3 Costituzione, sotto il profilo della ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente al 1° gennaio } 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri), ne ha dichiarato la non fondatezza con sentenza del 22 aprile 2002 n. 127, rinvenendo lo 5 scopo della legge in quello di tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto (così da ricomprendere tra i suoi destinatari il personale ferroviario anche per il periodo di iscrizione a gestione previdenziale diversa dall'INPS e di non assicurazione all'INAIL), ma riaffermando, al tempo stesso, la necessità di subordinare l'applicazione della tutela alla presenza di tutti i presupposti fissati dalla ricordata disposizione, tra i quali la Corte segnatamente menziona il rischio morbigeno così come delineato nella propria sentenza n.5 del 2000, il rischio cioè per il lavoratore “esposto” di subire danni all'organismo per la obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. Quanto ai criteri da seguire per l'accertamento della sussistenza di una esposizione a rischio rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 8, sempre nelle menzionate decisioni questa Corte ha affermato: - che il giudice del merito deve aver riguardo alla singola collocazione lavorativa e verificare se l'interessato abbia o meno dimostrato la sua soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e la ultradecennalità di una esposizione alla sostanza nociva superiore alla "soglia" prescritta dalla legge, secondo quanto innanzi già evidenziato;
- che a una verifica siffatta non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione, l'INAIL e il datore di lavoro sono chiamati a rendere nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n.304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce - ed esaurisce i suoi : effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, né assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n.2677, in motivazione). Alla stregua di questi principi, la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, avendo la stessa accolto la domanda del lavoratore sul presupposto, giuridicamente errato, della sufficienza della sola ultradecennalità della esposizione all'amianto ad integrare la fattispecie costitutiva dell'affermato diritto. Deve, quindi, disporsene la cassazione, in accoglimento del ricorso dell'INPS, e la causa va rinviata, per la verifica della ricorrenza in concreto degli accennati indispensabili requisiti, ad altro giudice, indicato nella Corte d'appello di Torino, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 17 giugno 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Влино Ванстел Mumin. Ravagnami hariel IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 OTT 2012 CANGECANCELLERE 8 8 0 8 1 A I S . . D S T , N A R T O A , ' L 3 L L A 7 - L B O I E 8 B - P D I I 1 I D 1 I S N I N A E G E T S G S O O I G A P E A D L M E I O , T A O A T I L R D L R T I E E S T D I D G N E O E R S E 7