Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 321 cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati; il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, mentre per "cose pertinenti al reato" debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati.
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: il sequestro probatorio e la chiusura del pubblico esercizioAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2005, n. 14068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14068 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 370
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 41936/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA PI, n. a Cosenza il 28 giugno 1983;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza depositata il 29 settembre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'appello proposto da PI De CO contro il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione della patente conseguita il 2 novembre 2001 e sottoposta a sequestro preventivo in quanto prodotto dei delitti di falso che l'accusa ipotizza consumati nell'espletamento dell'esame di abilitazione alla guida. Ricorre PI De CO e deduce mancanza di motivazione in ordine ai presupposti probatori e cautelari della misura adottata. Il ricorso è infondato.
Infatti l'art. 321 comma 1 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Secondo la giurisprudenza anche costituzionale, pertanto, tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non è da includere la fondatezza dell'accusa (Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840; C. cost. 17 febbraio 1994, n. 48; C. cost. 5 maggio 1994, n. 176; C. cost. 8 giugno 1994, n. 229) e tantomeno la colpevolezza dell'imputato (Cass., sez. 3^, 13 febbraio 2002, Di Falco, m. 221268.), bensì solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato (Cass., sez. un., 25 marzo 1993, Gifuni, m. 193118), la cui mancanza, peraltro, può essere rilevata dal giudice soltanto quando risulti del tutto manifesta (Cass., sez. 1^, 4 marzo 1997, Canadzich, m. 207194). D'altro canto, quanto al presupposto cautelare del sequestro preventivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il pericolo rilevante ai fini dell'adozione del sequestro va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso e deve essere concreto e attuale (Cass., sez. 2^, 17 maggio 1996, De Luca, m. 205874); sicché "per 'cose pertinenti al reato', sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentante rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che, come specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione alla commissione di altri" (Cass., sez. 3^, 20 maggio 1997, m. 208304). E nel caso in esame non v'è dubbio che la disponibilità della patente da parte del ricorrente potrebbe agevolare la commissione di altri reati, come appunto quello di guida senza patente, oltre a portare a ulteriori conseguenze i delitti di falso ipotizzati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso 'e condanna il ricorrente pagamento delle spese del procedimento.
Cosi' deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005