Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2005, n. 14068
CASS
Sentenza 16 marzo 2005

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Massime1

La previsione di cui all'art. 321 cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati; il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, mentre per "cose pertinenti al reato" debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati.

Commentario1

  • 1Stupefacenti: il sequestro probatorio e la chiusura del pubblico esercizioAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2005, n. 14068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14068
Data del deposito : 16 marzo 2005

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