Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
Il danno derivante dall'occupazione illegittima di suolo agricolo non va ancorato ai criteri stabiliti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, bensì al prezzo di mercato del fondo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17713 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AM ED, FONDAZIONE SO SC in persona del Direttore pro tempore, SA LO in proprio e nella qualità di legale rappresentante della COSTA DEI MERELLI SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI, giusta procura a margine del ricorso per la 2^ e 3^, e giusta procura autenticata dal Console Generale d'Italia in Buenos Aires n. 486 del 20/4/00 per il 1^;
- ricorrente -
contro
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA SANTA MARGHERITA LIGURE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 11466/00 proposto da:
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA TIGULLIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63/65 presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO CROCETTA, TOMASO GALLETTO, giusta mandato in calce al ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AM ED, FONDAZIONE SO SC, SA LO, COSTA DEI MERELLI DI SA LO & ER LU EMMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 156/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata l'18/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente principale, l'Avvocato GLENDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
uditi per il ricorrente incidentale, gli Avvocati CROCETTA e GALLETTO, che hanno chiesto il rigetto del ricorso del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prefetto di Savona con decreto n. 280 del 4.1.1956 aveva autorizzato l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Rapallo ai sensi della Legge 25.7.1865 n. 2359 ad occupare un'area di proprietà della Soc. Nazionale per OM ed Acquedotti sita in località S. Anna di Rapallo, unitamente a fabbricati retrostanti, per la durata di anni due.
Essendo tale termine scaduto senza che fosse intervenuta l'espropriazione, la soc. OM conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Chiavari l'Azienda di Soggiorno chiedendone la condanna alla restituzione degli immobili, al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni.
La convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva della OM e, con sentenza non definitiva del 21.3.1960, il Tribunale condannava l'Azienda al rilascio del terreno, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'indennità di occupazione e del risarcimento del danno. Tale decisione non definitiva veniva confermata sia dalla Corte d'Appello che in Cassazione e passava in giudicato il 21.4.1965. Mentre pendeva tale giudizio il Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 23.11.1961 approvava ai sensi del R.D.L.
2.3.1939 n. 303 il progetto di costruzione di un campo da golf, da realizzarsi, fra le altre, su aree della OM.
Poiché però la procedura non veniva perfezionata, il Ministero con decreto del 30.4.1964 n. 1452 sostituiva il precedente decreto e successivamente il Prefetto di Genova con decreto del 4.9.1964 autorizzava l'Azienda ad occupare gli immobili, disponendo poi con ulteriore decreto del 25.1.1967 l'espropriazione dei terreni di proprietà, fra gli altri, della OM e della S.AL.T.E., fusasi alla prima per incorporazione, determinando l'indennità, per la OM, in L. 190.555.611 e, per la S.AL.T.E., in L. 26.866.243. Sia la OM, anche quale incorporante della S.AL.T.E., che l'Azienda proponevano opposizione alla stima ed i relativi giudizi venivano riuniti in un unico procedimento il quale successivamente veniva riunito al giudizio in precedenza promosso dalla OM nei confronti dell'Azienda ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Con sentenza del 10.3.1984 il Tribunale di Chiavari, dopo aver dato atto della cessazione della materia del contendere tra l'Azienda e numerosi altri espropriati, condannava l'Azienda a versare alla soc. OM, a titolo di indennità di occupazione legittima, la somma di L. 518.590.121, oltre agli interessi dal 22.11.1983 al saldo, ed a titolo di espropriazione la somma di L. 309.333.130 nonché a titolo di risarcimento del danno, la somma di L. 3.943.268.792, già comprensiva di rivalutazione ed interessi, oltre agli interessi legali dal 22.11.1983 al saldo.
Tale sentenza veniva impugnata avanti alla Corte d'Appello di Genova dall'Azienda nonché, con appello incidentale, fra gli altri, anche dalla Soc. OM. All'esito del giudizio la Corte di merito, relativamente ai soggetti in questione, dichiarava con sentenza non definitiva n. 42 del 4.12.1987-12.1.1988 che, ai fini della determinazione del valore venale degli immobili al momento del decreto di esproprio, doveva tenersi conto dell'incidenza del vincolo urbanistico imposto dal P.R.G. del Comune di Rapallo approvato con D.P.R.
6.1.1961. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Chiavari, rilevava la Corte che il vincolo di destinazione imposto dal P.R.G. non era equiparabile ai vincoli espropriativi e cioè preordinati ad una successiva espropriazione, ma ai cosiddetti vincoli di zona che concorrono alla conformazione giuridica del territorio, avendo l'art. 30 di detto Piano previsto espressamente il divieto di costruzioni, al pari delle "zone verdi", e la possibilità di concedere licenze solo per impianti sportivi ed a carattere precario, con la conseguenza che tale destinazione non comportava alcun obbligo di indennizzo ed incideva, in linea di principio, negativamente sul valore del mercato.
Nel prosieguo del giudizio venivano espletate delle consulenze tecniche d'ufficio e si costituivano a mezzo di nuovo procuratore l'Azienda Promozione Turistica di S. Margherita Ligure succeduta all'originaria Azienda Autonoma di Rapallo nonché Costa dei Merelli s.n.c. di OS EL e ER IA MA, quale avente causa della Soc. Nazionale OM e Acquedotti ed intervenivano TI RO, quale subconcessionario da ER ON di una quota pari ad un terzo dei crediti della Soc. OM, OS EL e la Fondazione Sorriso CE, quali cessionari, ciascuno per un terzo, della restante frazione.
All'esito del giudizio, riguardante anche altri soggetti, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza definitiva n. 156 del 3.11.1998 - 8.3.1999, determinava in L. 72.661.000 la somma dovuta alla Costa dei Merelli s.n.c. a titolo di indennità di occupazione legittima, ivi compresi gli interessi legali dalle scadenze delle singole annualità all'1.10.1998, ordinando all'Azienda il deposito con gli ulteriori interessi nel frattempo maturati presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore, della Costa dei Merelli e, per essa, in ragione di un terzo ciascuno, a favore di RO TI, di EL AN e della Fondazione Sorriso CE. Condannava inoltre l'Azienda, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, al pagamento in favore della Costa dei Merelli s.n.c. e, per essa, in favore di RO TI, di EL AN e della Fondazione Sorriso CE, in ragione di un terzo ciascuno, della complessiva somma di L. 3.252.267.347, comprensiva di rivalutazione ed interessi applicati sulle somme via via rivalutate di anno in anno dalle singole scadenze sino all'1.10.1998, oltre agli ulteriori interessi sino al saldo. Dichiarava infine interamente compensate le spese processuali.
Dopo aver richiamato il giudizio espresso dalla stessa Corte con la sentenza non definitiva n. 42 del 1988, che aveva preso atto dell'accordo transattivo intervenuto fra le parti in ordine all'indennità di espropriazione ed attribuito natura non edificatoria ai terreni e dopo aver ritenuto applicabile lo "ius superveniens" costituito dall'art. 5 bis della Legge 359/92 in base al quale, in presenza di terreni non considerati edificabili legalmente, si applicano le norme di cui al titolo 2^ della Legge 865/71 riguardante le aree agricole anche in relazione a rapporti pendenti anteriormente all'entrata in vigore di detta Legge 865/71, la Corte d'Appello distingueva, in ordine all'indennità per occupazione legittima, le aree scoperte, da valutarsi in base ai valori agricoli medi, da quelle coperte da corpi di fabbrica (sede del circolo del golf, abitazione del custode, magazzini), per le quali doveva trovare applicazione il criterio indennitario previsto dall'art. 39 della Legge 2359 del 1865. Quanto alle aree scoperte, individuava due periodi di occupazione legittima, il primo dal 4.1.1956 al 4.1.1958 ed il secondo dal 4.10.1964 al 4.10.1966, determinava le estensioni occupate, rispettivamente in mq. 52.518 ed in mq. 25.800 ed il valore agricolo dei terreni in L. 600 al mq. e rapportava l'indennità ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 della Legge 865/71 e così complessivamente in L. 19.906.100,
osservando che la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 5 del 1980 non si estendeva ai terreni agricoli o considerati tali.
Quanto, invece, all'indennità di occupazione legittima relativa ai fabbricati, applicava come criterio di liquidazione equitativo per la perdita di godimento degli immobili quello degli interessi al tasso legale sul valore venale degli stessi per ogni anno di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 72 della Legge 2359 del 1865. Quindi, basandosi su un valore complessivo dei fabbricati di L. 100.000.000 e considerato il 5% di tale somma (L. 5.000.000) che devalutava alle scadenze (4.1.1957, 4.1.1958, 4.9.1965 e 4.9.1966), otteneva per dette annualità rispettivamente L. 3.504.738, L. 3.635.245, L.
4.864.036 e L.
4.933.740 che, maggiorati degli interessi fino alla data della pronuncia, comportavano rispettivamente L. 11.883.462, L. 12.144.208, L. 14.383.544 e L. 14.342.990 e così complessivamente l'importo di L. 52.754.214, oltre agli ulteriori interessi fino al suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dei terreni successiva alla scadenza del biennio relativo al primo decreto di occupazione emanato il 4.1.1956, la Corte d'Appello, dopo aver interpretato la domanda, riassunta nel 1968, come pretesa risarcitoria per il mancato sfruttamento edilizio o commerciale dei beni illegittimamente occupati e dopo aver escluso la possibilità per vari motivi di un diverso sfruttamento, riteneva che, non trattandosi di danno da accessione invertita in mancanza di manufatti stabilmente infissi al suolo e non ricorrendo quindi un'ipotesi di irreversibile trasformazione del fondo, trovava applicazione non già l'art. 5 bis ma la disciplina comune del risarcimento del danno aquiliano di cui all'art. 2043 C.C. con riferimento a valori per aree non edificabili e quindi agricole. Considerava quindi che fra le potenzialità realistiche di sfruttamento economico dei terreni impedite dalla protrazione dell'abusiva occupazione da parte dell'Azienda (lucro cessante) restava solo quella di rinegoziare con la stessa Azienda a condizioni particolarmente vantaggiose la locazione dell'intero complesso immobiliare ed a tal fine riteneva di far riferimento, come parametro per la stima del canone virtuale, al contratto di locazione trentennale stipulato il 13.1.1967 tra l'Azienda e la Società Esercizio Campo Golf Rapallo, pur con i dovuti adattamenti, costituiti dall'impossibilità di tener conto sia della quota riferibile alle somme occorrenti per l'esecuzione del campo da golf da 9 a 18 buche in quanto una clausola del genere non avrebbe avuto alcun senso negli anni 160 in un ipotetico contratto tra la OM e l'Azienda, sia la clausola con cui l'Azienda si assumeva di sopportare tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione in quanto estranea alle previsioni legali del contratto di locazione e sia infine la pattuizione con cui era stata qualificata come quota del canone di locazione l'eventuale eccedenza riscontrabile sulla definitiva indennità di espropriazione. Quindi, tenuto conto, attraverso una dettagliata scomposizione del canone annuo complessivo di L. 116.334.000, del valore locativo annuo di L. 15.740.000 dei terreni e dei fabbricati della OM rapportati al 1967, cui si perviene considerando il versamento immediato di L. 200.000.000 ed il versamento annuo di L. 11.328.724, e moltiplicato tale importo per il numero di anni (anni 8 e mesi 1) di durata di occupazione illegittima fino al decreto di esproprio del 25.1.1967, otteneva l'importo complessivo di L. 127.151.000 che devalutava in ordine alle singole annualità (all'1.4.1958 L. 11.463.482;
all'1.4.1959 L. 11.498.614; all'1.4.1960 L. 11.823.921; all'1.4.1961 L. 12.038.336; all'1.4.1962 L. 12.512.270; all'1.4.1963 L. 13.352.914; al 4.9.1964 L. 9.486.000; al 4.9.1966 L. 5.173.847; al 25.1.1967 L. 1.310.000). Conseguentemente, applicando ad ogni annualità gli interessi sul capitale via via rivalutato, otteneva la complessiva somma di L. 3.252.267.347 (L. 461.056.554; L. 460.483.795; L. 460.178.121; L. 459.298.129; L. 458.677.764; L. 458.020.437; L. 304.876.684; L. 151.757.682; L. 37.918.118). Per quanto riguarda il danno da interclusione del terreno residuato, affermava in primo luogo l'inammissibilità della relativa richiesta ai sensi dell'art. 345 C.P.C. in considerazione delle ambigue prospettazioni operate in primo grado e della mancata accettazione del contraddittorio in appello, e comunque l'infondatezza, non avendo la Soc. OM fornito la prova che i terreni in questione fossero divenuti interclusi per effetto dell'opera pubblica. Relativamente infine,al maggior danno di cui all'art. 1224 C.P.C. richiesto in relazione all'indennità di esproprio, riteneva assorbente la pronuncia di cessazione della materia del contendere emessa sul punto dalla sentenza non definitiva n. 42 del 1988 in quanto preclusiva del riesame di ogni questione su tale indennità. Avverso tale sentenza e quella non definitiva propongono ricorso per cassazione TI RO, la Fondazione Sorriso CE in persona del suo Direttore e legale rappresentante don Giampiero Gambero nonché OS EL in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della Costa dei Merelli s.n.c. di OS EL e ER IA MA, deducendo sette motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso l'Azienda di Promozione Turistica Tigullio di Santa Margherita Ligure che propone pure ricorso incidentale affidato a quattro motivi di censura illustrati anch'essi con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 1150/42, della Legge 1187/68 e dell'art. 5 bis della Legge 359/92 nonché omessa o insufficiente motivazione. Sostengono che erroneamente con la sentenza non definitiva la Corte d'Appello ha ritenuto conformativo e non già preordinato all'esproprio il vincolo apposto dal P.R.G. ai terreni in questione, non avendo tenuto conto che all'atto dell'approvazione di detto Piano l'espropriazione - era stata non solo enunciata ma anche addirittura avviata con il decreto di occupazione d'urgenza del 4.1.1956 ed era già pendente il giudizio avanti al Tribunale di Chiavari. Deducono quindi che l'imposizione del vincolo non aveva comportato una zonizzazione "a monte del vincolo espropriativo", ma uno strumento specificamente preordinato all'esproprio e che al momento dell'apposizione di detto vincolo sussisteva la piena possibilità edificatoria.
La presente censura, nel contestare la valutazione giuridica operata dalla Corte d'Appello in ordine alla natura del terreno con la sentenza non definitiva n. 42 del 1988 la quale ha ritenuto che il vincolo di destinazione a verde conferito all'area in esame dall'art. 30 del P.R.G. del Comune di Rapallo approvato con D.P.R.
6.1.1961 non si inquadra tra quelli preordinati ad una successiva espropriazione ma ha natura conformativa qualificando la zona (cosiddetta zonizzazione) - poggia sostanzialmente sulla mancata considerazione di un aspetto ritenuto peculiare, costituito dal fatto che al momento dell'entrata in vigore di tale piano regolatore e del vincolo da esso previsto il procedimento espropriativo risultava già avviato, con la conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, che tale vincolo non poteva non essere considerato come uno strumento specificamente preordinato all'esproprio.
Il rilievo è però tutt'altro che decisivo, essendo certamente consentito anche nel corso della procedura espropriativa una modificazione della natura dell'area attraverso gli strumenti urbanistici a ciò predisposti, con conseguente aumento o riduzione del suo valore, e dovendosi far riferimento per accertare le possibilità "legali ed effettive" di edificazione solo al momento del verificarsi della vicenda ablativa in quanto, con l'inciso contenuto al comma 3, dell'art. 5 bis della Legge 359/92, che fa specifico riferimento "al momento dell'apposizione del, vincolo preordinato all'esproprio", non si è inteso operare, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, uno spostamento temporale per la determinazione del valore del bene espropriato ma solo ribadire il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui nell'accertamento di tale valore deve prescindersi dall'incidenza del vincolo espropriativo (in tal senso anche C. Cost. 442/93). In altri termini, la natura ed il valore dell'area, mentre rimangono insensibili alla vicenda espropriativa, ben possono risultare modificate durante la procedura ablativa da nuovi strumenti urbanistici o da varianti intervenuti prima del decreto di esproprio. Quanto alla natura del vincolo in esamè, la Corte d'Appello, al fine di evidenziare che si è inteso unicamente stabilire il regime giuridico di utilizzazione dei suoli e non già la loro acquisizione alla mano pubblica, ha correttamente sottolineato come il richiamato art. 30 del P.R.G. non abbia previsto alcuna riserva a favore dell'amministrazione pubblica degli impianti sportivi cui l'area era destinata, ma abbia operato "a monte dei vincoli espropriativi" in via generale, senza alcuno specifico riferimento all'area in questione.
Trattasi di considerazioni in linea con i principi in materia, alla cui applicazione non osta quindi la circostanza che in detta area, facente parte di un più ampio territorio vincolato a verde dal richiamato art. 30, fosse già in corso una procedura preordinata all'esproprio, ben potendo, come già evidenziato, il regime giuridico dei suoli variare anche nel corso della procedura, sia inserendo fra quelli edificabili suoli fino ad allora agricoli che viceversa.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 C.C. in relazione agli artt. 5 bis della Legge 359/92 e 20 della Legge 865/71 nonché degli artt. 99, 101, 112, 177, 178, 183 comma 3, 324, 329, 342, 346 e 359 C.P.C. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamentano che la Corte d'Appello nella sentenza definitiva abbia ritenuto che con quella non definitiva fosse stata esclusa la edificabilità dei terreni, mentre, al contrario, le aree erano state in realtà considerate edificabili, sia pure in misura ridotta, senza peraltro spiegare perché mai gli impianti sportivi realizzabili non costituiscano una forma di sfruttamento edilizio consentita. Sostengono altresì che, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 359/92, l'Azienda, nemmeno nel corso del giudizio d'appello, aveva chiesto che l'indennità di occupazione legittima dovesse essere liquidata in base all'art. 5 bis comma 4 ed agli artt. 16-20 della Legge 865/71 e che nel corso del procedimento, pur disputandosi in ordine alla misura di tale indennità, nessuna questione era stata sollevata, pur dopo l'entrata in vigore della Legge 359/92, sull'applicabilità della Legge 2359 del 1865 e sull'inapplicabilità della Legge 865/71. La censura è infondata.
L'assunto dei ricorrenti quali ritengono che dalla dichiarata "rilevanza dell'incidenza negativa del vincolo urbanistico sulla determinazione del valore di mercato" la sentenza non definitiva non avrebbe tratto la conseguenza dell'inedificabilità del suolo, ma ne avrebbe dedotto unicamente una limitazione - non tiene conto, in ogni caso, del diverso regime giuridico nel frattempo intervenuto, costituito dall'art. 5 bis della Legge 359/92, applicabile anche ai provvedimenti in corso, come espressamente prevede il comma 7. Tale regime, basato sulla rigida dicotomia fra suoli edificabili e suoli agricoli e sulla conseguente esclusione di un "tertium genus", relativo a terreni agricoli ma aventi di fatto una vocazione edificatoria, impone infatti di classificare come agricole tutte quelle aree non considerate edificabili dallo strumento urbanistico e quindi anche il terreno destinato a verde, come quello in esame, espressamente vincolato al divieto di edificabilità. Nè rileva, ai fini dell'applicazione di tale norma, che la controparte, come sostengono i ricorrenti, non avesse chiesto nel corso del giudizio d'appello, dopo l'entrata in vigore della Legge 359/92, che l'indennità di occupazione fosse liquidata in base agli artt. 16-20 della Legge 865/71 cui rinvia l'art. 5 bis per i terreni agricoli, essendo sufficiente che l'interessato chieda in concreto la determinazione di tale indennità in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende il giudizio è l'indennità liquidata nella misura di legge e non già il criterio legale adottabile, sul quale il giudice non incontra limiti nella domanda (per tutte Sez. Un. 9872/94). Di una tale richiesta la Corte d'Appello dà puntualmente atto (vedi a pag. 28 della sentenza definitiva), evidenziando come in sede di gravame l'Azienda avesse incluso nel "thema decidendum" la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione. Sussistono quindi certamente anche le condizioni processuali perché lo "ius superveniens", trovi applicazione.
Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis commi 3, 4 e 6 della Legge 359/92, come modificato con l'art. 1 comma 65 della Legge 549/95, nonché degli artt. 19 e 20 della Legge 865/71 e dell'art. 39 della Legge 2359 del 1865; omessa o contraddittoria motivazione. Lamentano che la
Corte d'Appello abbia ritenuto applicabile per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima i criteri di cui alla Legge 865/71 e non già l'art. 39 della Legge 2359 del 1865, senza considerare che l'applicazione dell'art. 5 bis ed il riferimento alla Legge 865/71 riguardano le situazioni non ancora definitive, mentre nel caso in esame era sopravvenuto il giudicato in ordine all'applicabilità dei criteri di cui alla Legge 2359 del 1865. Deducono, inoltre, che erroneamente la Corte d'Appello abbia ritenuto che con l'art. 5 bis fosse stata introdotta una dicotomia fra aree edificabili ed aree non edificabili da considerarsi agricole e non abbia tenuto conto della possibilità di inutilizzazione economica diversa ed ulteriore (come è stato affermato in giurisprudenza in relazione alle cave) in quanto la norma, nel prevedere che devono considerarsi le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, considera edificabili anche le aree con vincoli conformativi comportanti una loro ridotta edificabilità, con la conseguenza che l'indennità per l'occupazione legittima non poteva essere liquidata con i criteri di cui alla Legge 865/71, ma in base al valore venale del terreno.
Anche tale censura è infondata.
Devesi in primo luogo escludere che nel caso in esame si sia formato il giudicato, sulla base della sentenza parziale, in ordine ai criteri di determinazione che sarebbero stati fissati con l'espresso riferimento all'art. 39 della Legge 2359 del 1865. La Corte d'Appello, nel decidere con la sentenza definitiva, era certamente vincolata al principio di diritto affermato con la parziale in ordine alla natura attribuita all'area in base all'art. 30 del P.R.G., ma, per le ragioni già esposte in relazione al secondo motivo, era tenuta a seguire, non già il criterio legale indicato per la determinazione dell'indennità ed all'epoca vigente, bensì quello successivo introdotto con l'art. 5 bis ed espressamente applicabile anche ai procedimenti in corso.
Come già si è osservato, tale norma prevede infatti, ai fini della valutazione delle aree in materia di espropriazione, un regime giuridico basato sulla dicotomia fra aree edificabili ed aree non edificabili, da considerarsi agricole, escludendo così implicitamente una terza categoria costituita dalla edificabilità di fatto.
È pur vero che tale principio - che la Corte Costituzionale ha condiviso considerandolo come espressione di una scelta legislativa che non presenta carattere di irragionevolezza o di arbitrarietà (C. Cost. 261/97) e che ormai può dirsi consolidato a seguito della decisione delle Sezioni Unite ( 171/01) - non esclude la possibilità di riconoscere natura edificatoria alle aree per le quali le previsioni conformative degli strumenti urbanistici consentono una ridotta vocazione edificatoria, non identificandosi ne' esaurendosi l'edificabilità in quella residenziale abitativa, ma ricomprendendo tutte quelle forme di trasformazione del suoli riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (da ultimo Sez. Un. testè richiamata).
Nel caso in esame, però, il richiamo ad una ridotta possibilità edificatoria, da collegare a tale enunciato principio, è male invocato, avendo la Corte d'Appello, in base al più volte citato art. 30, rilevato il divieto di costruzioni se non per quelle a carattere precario, vale a dire non infisse stabilmente al suolo. In tale contesto pertanto, non essendo consentito riconoscere all'area alcuna vocazione edificatoria, sia pure ridotta, legittimamente la Corte d'Appello, in applicazione dell'art. 5 bis, l'ha considerata di natura agricola, anche se adibita ad attività diversa da quella agricola (campo da golf).
Del tutto fuor di luogo è poi il richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia di cave (Cass. 12354/99), trattandosi di un bene produttivo nel quale il reddito, correlato all'utilizzabilità del materiale estratto, costituisce la base di riferimento ai fini indennitari ed in cui quindi la valutazione non si basa sui consueti criteri legati alla vocazione impressa al terreno.
Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, 2697, 2727 C.C., 5 bis della Legge 359/92, 61, 62, 99, 112, 115, 116, 194 C.P.C.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamentano che la Corte d'Appello, nonostante l'esplicita domanda di liquidare il danno per l'occupazione illegittima dei terreni in base alla differenza tra il prezzo di libero mercato che la società non potè realizzare a causa dell'occupazione e l'indennità di esproprio calcolata secondo i criteri restrittivi previsti dalla legge, ha interpretato riduttivamente la richiesta contenendola nella mancata utilizzazione dei beni sino alla data dell'esproprio (25.1.1967), senza peraltro tener presente che trattavasi di un danno permanente ed irreversibile a causa della costruzione di impianti da parte dell'Azienda, ed escludendo, per un'asserita mancanza di prove e per un ipotizzato veto di progettazione da parte del Comune di Rapallo, l'esistenza di un danno correlato alla perdita definitiva della possibilità di realizzare un'operazione redditizia attraverso la vendita dei terreni alle vantaggiose condizioni che il mercato all'epoca consentiva. Deducono inoltre che, pur riconoscendo l'utilizzabilità locativa degli immobili e pur facendo riferimento, come base di calcolo, al contratto stipulato il 13.1.1967 fra l'Azienda e la società che gestiva gli impianti di golf, ha erroneamente ridotto il canone, limitandosi a considerare di quel contratto il versamento immediato di L. 200.000.000 ed i versamenti rateali successivi ed escludendo invece la pattuita esecuzione delle opere di miglioramento da 9 a 18 buche per l'importo di L. 689.000.000, il versamento di L. 225.633.899 per indennità espropriative, l'accollo degli aumenti di tali indennità, le spese del giudizio, quelle fiscali e tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con il primo motivo del ricorso incidentale l'Azienda di Promozione Turistica denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2043 e 2056 C.C., 71 e 73 della Legge 2359 del 1865 e dei principi in materia di risarcimento del danno nonché contraddittoria ed illogica motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, nel determinare il danno da occupazione illegittima, non abbia considerato che, in mancanza di precisi elementi di prova in ordine al pregiudizio subito dal proprietario, l'indennizzo va commisurato al saggio degli interessi legali sul valore degli immobili.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione degli stessi articoli nonché degli artt. 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 C.C. e degli artt. 112 e 113 C.P.C.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Sostiene che erroneamente la Corte d'Appello ha posto a base del valore locativo un contratto che presupponeva la realizzazione dell'opera pubblica, in contrasto con il principio secondo cui le indennità dovute agli espropriati non ne possono tener conto. Deduce inoltre che, in mancanza di un'adeguata prova, il danno derivante dalla occupazione illegittima andava risarcito in misura corrispondente all'interesse legale annuo sul valore del bene occupato e non già con riferimento al danno aquiliano in relazione all'asserita impossibilità di rinegoziare la locazione a condizioni particolarmente vantaggiose, facendo ricorso in tal caso ad una presunzione basata su un presupposto di fatto errato e comunque, a sua volta, su altra presunzione in quanto, dei 650 ettari espropriati, solo 8 ettari erano di proprietà della società OM che pertanto non avrebbe potuto avere la possibilità di rinegoziare autonomamente con l'Azienda la locazione del complesso immobiliare.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 5 bis della Legge 359/92, 2943, 2056 C.C., 71 e 73 della Legge 2359 del 1865. Sostiene che erroneamente la
Corte d'Appello non ha ritenuto applicabile l'art. 5 bis anche ai fini del risarcimento da occupazione illegittima sul rilievo che esso può essere richiamato solo in presenza di appropriazione acquisitiva, senza considerare che anche la determinazione dell'indennità da occupazione legittima è basata sull'art. 5 bis e che il rapporto fra occupazione legittima ed illegittima non è ontologicamente diverso da quello fra espropriazione ed occupazione acquisitiva. Deduce altresì che il criterio seguito dalla Corte d'Appello comporta per l'occupazione illegittima delle conseguenze più gravose rispetto alla illegittima acquisizione. Le esposte censure, riguardando, tutte, il criterio di determinazione del danno da occupazione illegittima, pur se da opposte posizioni, vanno esaminate congiuntamente.
Esse sono infondate.
Trattandosi di area da classificare, per i motivi sopra esposti, come non edificabile e quindi agricola, devesi in primo luogo escludere che la determinazione del danno derivante da occupazione illegittima possa essere ancorata ai parametri stabiliti dall'art. 5 bis comma 7 bis della Legge 359/92 attraverso il calcolo degli interessi legali sull'importo che da tale criterio si ottiene, trattandosi di disposizione applicabile esclusivamente nell'ipotesi di occupazione illegittima di suolo edificabile.
Nel contrasto formatosi all interno di questa Sezione (24.7.1997 n. 6912 e 3.3.1998 n. 2336) il Collegio ritiene di dover aderire alla decisione più recente, ispirata appunto al principio accolto. A fronte delle argomentazioni di carattere letterale svolte dalla prima sentenza, che ha valorizzato il termine "suoli" contenuto nel comma 7 bis dell'art. 5 bis ritenendo che esso non possa considerarsi sinonimo di "aree edificabili", appaiono ben più persuasive le osservazioni prospettate con la seconda la quale ha sottolineato il carattere speciale della disciplina indennitaria dei suoli agricoli - "modellata sul principio dell'effettività" rispetto a quella relativa ai suoli edificabili le cui modifiche sono state sempre finalizzate al contenimento della spesa pubblica - e le conseguenze paradossali che deriverebbero dall'applicazione del meccanismo dell'art. 5 bis per le occupazioni illegittime dei suoli in quanto in tal caso il proprietario conseguirebbe un risarcimento inferiore rispetto a quello dovuto per l'ipotesi di occupazione legittima in cui deve farsi certamente riferimento al valore effettivo. Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello ha richiamato le norme di diritto comune (artt. 2043, 1123 e 2056 C.C.) per la cui applicazione ha in primo luogo provveduto all'interpretazione della domanda, che è compito esclusivo del giudice di merito, ritenendo che con essa si sia inteso sostanzialmente chiedere il ristoro del danno derivante dal mancato sfruttamento edilizio o commerciale dell'area illegittimamente occupata, danno che ha considerato realistico limitatamente alla possibilità, preclusa dalla protrazione dell'illegittima occupazione, di "rinegoziare a condizioni particolarmente vantaggiose" con la stessa Azienda Autonoma l'intera area, vale a dire con riferimento alla perdita del reddito locativo sotto il profilo del lucro cessante.
Ancorata a tali corretti principi di diritto comune e sorretta da una sufficiente corrispondenza con la domanda, la valutazione del danno operata poi in concreto rientra certamente nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è, come tale, insindacabile in questa sede se immune da vizi logici, specie se si consideri che trattasi sostanzialmente di una liquidazione equitativa.
In tale ambito vanno ricondotti infatti il riferimento, come parametro del canone virtuale, al contratto di locazione stipulato in quel periodo (13.1.1967) tra l'Azienda e la Società Esercizio Campo Golf di Rapallo e gli adattamenti operati su tale canone al fine di renderlo quanto più compatibile con le diverse esigenze dell'Azienda nell'ipotetico rapporto con la OM e comunque di depurarlo da tutte quelle "voci" peculiari di quel diverso contesto ed estranee invece in quello in esame in cui si è ritenuto conseguentemente di mantenere solo quella parte del canone corrispondente, secondo la previsione di legge, alla mera utilizzazione dell'area. Nè può condividersi l'osservazione contenuta nel secondo motivo del ricorso incidentale con cui viene sostanzialmente lamentato che la Corte d'Appello, in ordine alla possibilità di definizione di un contratto di locazione fra le parti, abbia fatto riferimento ad una presunzione basata, a sua volta, su altra presunzione sul rilievo che tale realistica conclusione avrebbe richiesto la partecipazione degli altri numerosi proprietari dell'intera area espropriata, di cui quella in esame costituiva solo una modesta parte.
Deve escludersi infatti la sussistenza della denunciata violazione (il divieto della cosiddetta "praesumptio de praesumpto") sol che si consideri che la Corte d'Appello, nel motivare le effettive possibilità di stipulazione di un tale contratto qualora non fosse intervenuta l'abusiva occupazione da parte dell'Azienda, ha fatto riferimento al precedente contratto venticinquennale scaduto nel 1955 ed all'interesse che tutti avevano al protrarsi di una situazione ormai stabilizzata dalla presenza del campo da golf per l'impossibilità di uno sfruttamento di altra natura dei terreni. Trattasi di motivazione priva di vizi logici e, come tale, insindacabile in questa sede.
Con il quinto motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, 2697 C.C., 61, 62, 115, 116, 191, 194, 345 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamentano che la Corte d'Appello, nel considerare nuova la domanda risarcitoria relativa ai terreni rimasti nella disponibilità della società dopo l'occupazione, non ha considerato che essa era stata sufficientemente individuata con l'espresso riferimento operato ai terreni residui e che era comunque risultata provata attraverso la C.T.U. la quale aveva accertato la "inibita edificabilità delle aree residue".
Anche tale censura è infondata.
La Corte d'Appello ha rigettato sotto un duplice profilo la richiesta relativa alla svalutazione che avrebbe subito la porzione del terreno residuata dall'espropriazione e rimasta nella disponibilità della OM (cosiddetti reliquati), rilevando, da una parte, la mancanza di una circostanziata domanda risarcitoria e, dall'altra, l'accertata inesistenza di un danno del genere o comunque la mancanza di una prova al riguardo.
Sul primo profilo la Corte d'Appello ha evidenziato, riportandole, l'estrema genericità delle espressioni usate sul punto in primo grado, peraltro non già nell'ambito di una circostanziata pretesa risarcitoria, ma in via argomentativa al solo fine di contrastare l'opposta tesi, secondo cui i terreni residui avrebbero ricavato un notevole ventaggio dalla presenza del campo da golf. Conseguentemente ne ha rilevata la novità in sede di gravame per mancata accettazione del contraddittorio.
Orbene, le risultanze di causa, la cui lettura è certamente consentita in questa sede in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, riflettono fedelmente tali rilievi e non possono quindi che condurre alle conclusioni cui è giunta l'impugnata sentenza. Del resto nulla obiettano i ricorrenti in ordine a tale ricostruzione processuale, limitandosi a sostenere che la censura era "sufficientemente individuata".
Nel merito le valutazioni della Corte d'Appello desunte dalle risultanze della C.T.U., che ha escluso un'interclusione dei terreni residuati per effetto dell'opera pubblica, esulano dal sindacato di legittimità, non potendo essere oggetto di un riesame in questa sede.
Per quanto riguarda, infine, la dedotta correlazione del danno con l'impossibilità di edificazione sulle aree residue, come sarebbe stato accertato dal C.T.U., non può che rilevarsi anche qui la novità di un tale profilo, mai dedotto nei precedenti gradi e che avrebbe richiesto un eventuale accertamento da parte del giudice di merito, profilo che la Corte d'Appello si era posto in astratto quale possibile "voce" di danno deducibile in alternativa ad altre (pag. 69), ma non coltivato per la mancanza appunto di una specifica richiesta di tale contenuto.
Con il sesto motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1265 e 2909 C.C., 324 e 340 C.P.C... Sostengono che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto precluso l'esame del maggior danno di cui all'art. 1224 C.C. in ordine all'indennità di esproprio sul rilievo che la sentenza non definitiva, con cui la stessa Corte aveva dichiarato al riguardo la cessazione della materia del contendere, fosse passata in giudicato, senza considerare che le parti avevano fatto riserva di appello. Deducono inoltre che la transazione intervenuta fra le parti non riguardava la rivalutazione del maggior danno.
La Corte d'Appello, con la sentenza definitiva n. 156/98, nel ritenere precluso l'esame in ordine alla richiesta del maggior danno (art. 1224 C.C.) sull'indennità di espropriazione, ha richiamato la sentenza non definitiva n. 42/88 la quale aveva accertato che anche tale pretesa doveva considerarsi rientrante fra quelle che avevano formato oggetto della transazione intervenuta fra le parti con atto del 4.4.1986.
Nè può rilevare ai fini in esame, dovendosi considerare alla stregua di una mera svista sui termini usati, l'errato riferimento al "passaggio in giudicato" della sentenza parziale contenuto in quella definitiva, pur in presenza della riserva di impugnazione, trattandosi in ogni caso di decisione cui quest'ultima era vincolata e dovendosi in tal senso intendere la non corretta espressione usata. Quanto alle ragioni in base alle quali è stata ritenuta preclusa la domanda, esse si risolvono, non già in una questione processuale di legittimazione intesa come potere di ottenere dal giudice una decisione, ma in una valutazione di merito relativa alla sussistenza del diritto vantato ed alla sua titolarità che la Corte d'Appello con la sentenza parziale n. 42/88 aveva risolto sulla base dell'interpretazione data al negozio transattivo. Pertanto non è consentita in questa sede la lettura di tale negozio, potendosi solamente esaminare la congruità dell'interpretazione del giudice di merito sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione delle norme ermeneutiche, peraltro non espressamente dedotto.
In ogni caso la Corte d'Appello ha fornito al riguardo un'esauriente motivazione, richiamando l'espressa enunciazione contenuta nell'atto di transazione, secondo cui la sua conclusione comportava rinuncia "ad ogni diversa e maggiore pretesa professata e/o professabile per capitale e/o accessori in relazione alla suddetta indennità di esproprio", mentre lasciava impregiudicate solo le questioni espressamente identificate in quelle relative all'indennità di occupazione ed al risarcimento del danno per occupazione illegittima che hanno formato oggetto del giudizio di appello e del presente. Con il settimo motivo infine i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt 1223, 1224 C.C. e degli artt. 132 u.c., 133, 275 e 276 C.P.C.. Deducono che erroneamente la Corte d'Appello, nel determinare la rivalutazione monetaria, ha fatto riferimento alla data dell'udienza collegiale dell'1.10.1998 senza considerare che debba farsi riferimento invece al momento in cui il credito diviene liquido e cioè al momento della determinazione del "quantum" che è appunto quello della pubblicazione della sentenza (8.3.1999) o, quanto meno, della sua deliberazione (3.11.1998). La censura è fondata.
La Corte d'Appello, nel rivalutare le somme riconosciute e nel calcolare i relativi interessi, ha fatto riferimento alla data dell'udienza collegiale in cui la causa è stata trattenuta in decisione (1.10.1998) e non già a quella della decisione (3.11.1998) ovvero della sua pubblicazione (8.3.1999).
Ora, come esattamente hanno osservato i ricorrenti principali, il calcolo degli accessori non può prescindere dal momento in cui il debito viene accertato nel suo ammontare e liquidato, momento che va identificato in quello della decisione (3.11.1998). L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ricorrono le condizioni per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., con cui si indica la data della decisione quella cui far riferimento ai fini del calcolo della rivalutazione e degli interessi. In considerazione della sostanziale reciproca soccombenza, si ritiene di compensare totalmente le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il settimo motivo del ricorso principale che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., determina ai fini del calcolo della rivalutazione e degli interessi la data del 3.11.1998, data della decisione della Corte d'Appello. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002