Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
Integra il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 cod. pen.) la condotta di colui che declini generalità false al "controllore" di un'azienda di trasporto urbano, il quale riveste la funzione di incaricato di pubblico servizio essendo pubblica la funzione svolta dalla detta azienda e non meramente esecutive le funzioni svolte dal predetto dipendente.
Commentari • 4
- 1. Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Dichiara false generalità al capotreno durante il controllo del biglietto: quale reato?Accesso limitatoCecilia Limone · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2016, n. 45524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45524 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
45 5 24/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott.ssa Maria Vessichelli - Presidente U.P. - 15.6.2016 Sentenza N. 1833 dott.ssa Francesca Morelli R.G.N. 2306/16 dott.ssa Rossella Catena dott. Alfredo Guardiano Relatore - dott. Ferdinando Lignola ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da US EF, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata in data 29.1.2015 dalla corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. EF Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Donato Mondelli, del Foro di Roma, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. Michele Mondelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in data 4.4. 2013, aveva condannato US EF alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 496 e 337, c.p., commessi attraverso le condotte specificamente indicate nei capi A) e B) dell'imputazione, rideterminava il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, previa riqualificazione della condotta di cui al capo A), originariamente contestata ex art. 495, c.p., nei termini di cui all'art. 496, c.p., confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il US, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Michele Mondelli, del Foro di San Giovanni Rotondo, lamentando: 1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 393 bis, c.p., in quanto erroneamente la corte territoriale non ha ritenuto configurabile, con riferimento all'imputazione ex art. 337, c.p., la speciale causa di non punibilità prevista dalla suddetta disposizione normativa (omettendo anche di motivare, al riguardo), in quanto la reazione del US all'operato dei verificatori dei titoli di viaggio, pacificamente pubblici ufficiali, è scriminata dal fatto che questi ultimi hanno posto in essere un 2 atto arbitrario, perché viziato da incompetenza, non essendo in lofo potere, al cospetto di un passeggero, privo di biglietto, che aveva fornito presumibilmente false generalità, impedirgli di scendere alla fermata dell'autobus, attraverso la chiusura delle porte, sino al punto da costringerlo a seguirli sino al capolinea;
2) violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 496, c.p., in quanto, essendo rimaste ignote le generalità degli imputati, non appare configurabile il reato di cui all'art. 496, c.p. Con motivi nuovi depositati il 31.5.2016, infine, il ricorrente invoca l'applicazione in suo favore della causa di non punibilità di nuovo conio, prevista dall'art. 131 bis, c.p., in relazione al reato di cui all'art. 496, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4. Esso, invero, si fonda su di una prospettazione di tipo fattuale, che non può formare oggetto di valutazione in sede di legittimità, dove non può trovare ingresso una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che non individui vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Il controllo del giudice di legittimità, infatti, anche dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del 3 ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893). Non può tacersi, al riguardo, che la tesi difensiva fondata sull'arbitrarietà del comportamento dei controllori, argomentata facendo ricorso anche ad ampi stralci di riflessioni tratti da un sito "internet" dedicato al tema (cfr., in particolare, pp. 3 e ss. del ricorso), non trova riscontro negli esiti dell'accertamento giudiziale. Come si evince, infatti, dal contenuto della sentenza di primo grado (utilizzabile in questa sede, poiché le sentenze di merito vanno considerate alla stregua di un prodotto unico: cfr. Cass., sez. III, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, rv. 221116), all'imputato non è stato affatto impedito dai controllori di scendere dal mezzo pubblico attraverso la chiusura delle porte, che, anzi, come riferito da uno dei testi escussi in dibattimento, erano in posizione aperta o semiaperta. Quanto al secondo motivo di ricorso, diversi sono i profili di inammissibilità che lo contraddistinguono: esso si fonda su di una censura, riguardante la pretesa mancata indicazione da parte dei controllori di qualsivoglia generalità del US, che, non solo 4 viene smentita dal contenuto della sentenza oggetto di ricorso (in cui si ribadisce che il US ed il coimputato D'AR hanno rilasciato ai controllori false generalità), per cui, sotto questo profilo si appalesa come rilievo di natura fattuale, formulato, peraltro, in termini assolutamente generici, ma risulta anche non prospettata dal difensore dell'imputato in sede di appello, per cui, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p., non poteva essere posta per la prima volta in questa sede. La decisione della corte territoriale, peraltro, giova ricordarlo, si presenta del tutto in linea con l'orientamento consolidato di questa stessa sezione, secondo cui integra il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto dall'art. 496, c.p., la condotta di colui che declini generalità false al "controllore" di un'azienda di trasporto urbano, il quale riveste la funzione di incaricato di pubblico servizio essendo pubblica la funzione svolta dalla detta azienda e non meramente esecutive le funzioni svolte dal predetto dipendente (cfr. Cass., sez. V, 11.6.2008, n. 313912, rv. 241176). Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi anche il nuovo motivo di ricorso. A tale proposito va preliminarmente osservato che, come affermato da un recente e condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua composizione più autorevole, in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis, c.p., quando la sentenza impugnata è, come nel caso in esame, anteriore alla entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato 5 nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), c.p.p. Si è altresì precisato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Cass., sez. U., 25.2.2016, n. 13681, rv. 266590-266594). Orbene, applicando tali principi alla fattispecie concreta in esame, non può riconoscersi la particolare tenuità del fatto commesso dal US, in considerazione delle modalità della condotta da quest'ultimo serbata, avendo il ricorrente agito con ingiustificabile insofferenza al rispetto delle regole ordinarie del trasporto pubblico e secondo una progressione criminosa di notevole intensità, in danno di un soggetto intento all'adempimento di un pubblico servizio (il controllore Berardi Florindo), aggredito addirittura fisicamente dallo stesso imputato, che, con una spinta, ne aveva provocato la caduta. A ciò deve aggiungersi che, secondo un uniforme indirizzo giurisprudenziale condiviso dal collegio, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui si discute non può essere dichiarata in presenza di più reati ritenuti legati (come nel caso in esame i delitti di cui agli artt. 496 e 337, c.p.) dal vincolo della continuazione e giudicati nel medesimo procedimento, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento 6 • del beneficio (cfr. Cass., sez. III, 1.7.2015, n. 43816, rv. 265084; Cass., sez. III, 28.5.2015, n. 29897, rv. 264034).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.62016. Il Consigliere Estensore Il PresPresidente DEPOSITATA SI CANCELLE 28 OTT 2016 HL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzinse и ou м 7