Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL0 5 385 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 5063/00 Cron.,16281 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Ud.31/01/02 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: EL EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato ALBERICO II, n. 33, lo rappresenta e difende, giusta BRUNO COSSU, che delega in atti;
- ricorrente
contro
RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI pro RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in 2002 all'avvocato 523 atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 55/99 del Tribunale di MONDOVI', depositata il 11/03/99 R.G.N. 262/98;- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato COSSU;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbimento del secondo. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso al RE di Cuneo in data 23 aprile 1993, AU CO conveniva in giudizio la datrice di lavoro, Rete Gamma s.p.a., per ottenerne la condanna al pagamento delle differenze dovutegli in dipendenza della corresponsione dell'indennità di trasferta in misura inferiore rispetto a quella corrisposta ad altri dipendenti della società in applicazione di un contratto aziendale del 1987. Costituendosi in giudizio, la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che l'invocato accordo aziendale del 1987 riguardava unità produttive (di Asti e Volpiano) diverse da quella (Bernezzo) alla quale era addetto l'attore. De Con sentenza del del 23 maggio 1994, il RE adito accoglieva la domanda in base al rilievo che l'accordo aziendale invocato benchè - riguardasse unità produttive diverse - veniva di fatto applicato, tuttavia, anche nell'unità produttiva alla quale era addetto l'attore. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello la società soccombente, deducendo che la sentenza impugnata dimentica, tra l'altro, che i contratti aziendali sono contratti collettivi e, come tali, non sono soggetti né al divieto di rinunce (art. 2113 c.c.), né alla disciplina dell'art. 2077 c.c. L'adito Tribunale di Cuneo, tuttavia, dichiarava improcedibile l'appello con sentenza, che - a seguito di ricorso della società soccombente veniva da - questa Corte cassata con rinvio al Tribunale di Mondovì. Riassunta la causa, il giudice di rinvio - con la sentenza ora denunciata rigettava la domanda del lavoratore, riformando totalmente la sentenza di primo grado, in base ai rilievi seguenti: non sussistono prove dell'applicabilità, nell'unità produttiva alla quale il - lavoratore era addetto, del contratto aziendale "pacificamente" stipulato per altre unità produttive;
dai prospetti paga risulta soltanto che veniva corrisposta l'indennità di - trasferta;
la teste GA riferisce circostanze apprese dall'attore oppure pacifiche, nonché proprie valutazioni fondate sull'identità di mansioni tra i dipendenti occupati in diverse unità produttive della medesima società. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso-denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c., 394 e 434 c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata per avere negato che l'accordo aziendale riguardante altre unità produttive in ordine alla misura - dell'indennità di trasferta, della quale si discute - fosse applicabile nell'unità produttiva, alla quale era addetto l'attuale ricorrente, sebbene l'accertamento del RE di Cuneo in ordine all'applicabilità dell'accordo non avesse - formato oggetto dell'appello al Tribunale della stessa sede e, perciò, fosse passato in giudicato. Con il secondo motivo dello stesso ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere negato che fosse provata l'applicabilità del menzionato accordo aziendale - in ordine alla 2 misura dell'indennità di trasferta, della quale si discute sebbene la prova relativa risultasse sia dai prospetti-paga sia dalle deposizioni e, segnatamente, da quella della teste GA in ordine all'applicazione dello stesso accordo, anche nell'unità produttiva alla quale era addetto l'attuale ricorrente, nonché in ordine alla corresponsione dell'indennità in questione ad operai ed impiegati tecnici. Il primo motivo di ricorso é fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe il secondo motivo.
2.La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art.392 c.p.c.) si configura, non già come atto d'impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, per promuoverne la sostituzione, e, come tale, instaura un processo chiuso , nel quale secondo l'orientamento giurisprudenziale - consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 10598/97 delle sezioni unite, n. 5149, 4663/2001, 15787, 13906, 1568/2000, 2420, 617/99, 6829, 6828, 3532/98, 1221/94, 3211/92, 807/90, 3022 99, 8454/87, 1910/84, 4489/79 delle sezioni semplici) é alle parti preclusa (art.394, ultimo - comma), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni (come nuove prove, esclusion fatta per il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi1 attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice - di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Coerentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata (vedi, per tutte, Cass. 13906/2000, cit.) e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame (vedi, per tutte, Cass. 3 n.3193/2000, 11399/1999) e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (vedi, per tutte, Cass. n.11615/98, 7494/96, 11552/92). La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso. Invero la sentenza di primo grado (del RE di Cuneo) ha accolto la domanda dell'attuale ricorrente in base al rilievo che l'indennità di trasferta gli era dovuta – nella - maggiore misura pretesa in forza dell'accordo aziendale invocato, che - sebbene riguardasse unità produttive diverse - veniva di fatto applicato anche nell'unità produttiva alla quale era addetto l'attuale ricorrente. In totale riforma di tale sentenza, tuttavia, il giudice di rinvio ha rigettato, invece, la domanda negandone la fattispecie costitutiva prospettata, siccome richiesto dall'attuale resistente nella citazione in riassunzione sebbene l'appello dello stesso resistente non avesse investito l'accertamento di quella fattispecie costitutiva - che ne risulta coperto, di conseguenza, da giudicato interno - ma si fosse limitato a lamentare l'omessa considerazione, da parte del RE, che i contratti aziendali sono contratti collettivi e come tali, non sono soggetti né al divieto di rinunce (art. 2113 c.c.), né alla disciplina dell'art.2077 c.c. .
3. E' fondato, pertanto, il primo motivo di ricorso. Ne risultano, di conseguenza, assorbito il secondo motivo, che investe l'accertamento negativo del giudice di rinvio - circa la fattispecie costitutiva della domanda, risultante dalla sentenza pretorile - sul presupposto che ne fosse negata la preclusione del giudicato interno dedotta, appunto, con il primo motivo. La sentenza impugnata, tuttavia, può essere cassata senza rinvio (art. 384, primo comma, c.p.c.). La prospettata autorità di giudicato (art. 2909 c.c. in relazione all'art.324 c.p.c.) dell'accertamento del RE di Cuneo, infatti, consente di decidere nel merito confermandone la sentenza, anche per - quanto riguarda la statuizione sulle spese senza che siano all'uopo necessari accertamenti ulteriori. Dovendo provvedere sulle spese di tutti i giudizi, in caso di cassazione senza rinvio (art. 385, secondo comma, c.p.c.), la Corte conferma la statuizione del RE (anche) sul punto - per quanto si é detto - mentre pone a carico del soccombente le spese del presente giudizio di cassazione e compensa integralmente tra le parti ogni altra spesa processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto;
Decidendo nel merito, conferma la sentenza del RE di Cuneo, anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese;
Condanna il resistente a rifondere le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro oltre euro 2000 (duemila) per onorario;
M.15 * , compensa integralmente tra le parti le altre spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente alle De his Дла IL CANCELLIEREbers Depositato in Cancelleria oggi, 1.5. APR. 2002 CANCELLIERE 3 3 5 0 . 1 N . T 3 A R 7 S - A S ' 8 I L A - L T 1 D E , 1 , A D O S I E L E S L P G N S O G E I B E S N I L I G D A O A A O T A L T S L D T E O E I P , D R I O M D I R T A O S I D G E E T R N E S E 5