Sentenza 20 novembre 2006
Massime • 1
Atteso il principio secondo cui l'operatività della regola del "ne bis in idem" postula l'identità del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso di causalità), e considerato che, nel reato di corruzione, l'evento può essere costituito tanto dall' accettazione della promessa quanto dalla ricezione della "utilitas", è da escludere che si dia luogo a violazione della suddetta regola qualora, intervenuta assoluzione dell'imputato da un addebito di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, dalla cui configurazione esulava l'indicazione di una specifica "utilitas" conseguita dal pubblico ufficiale, si proceda nuovamente a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo reato, stavolta caratterizzato dall'accertata, effettiva ricezione dell'illecito compenso pattuito.
Commentario • 1
- 1. Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Presidente - del 20/11/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1975
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 021314/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VERDE FILIPPO, N. IL 05/04/1928;
avverso SENTENZA del 19/05/2005 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G., per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. IL VE propone ricorso contro la sentenza 19 maggio 2005 di non luogo a procedere perché il reato di "corruzione propria" è estinto per prescrizione, pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
Ad avviso del giudicante, il quadro probatorio è di tale consistenza da escludere un proscioglimento nel merito.
Nella esposizione in fatto, la sentenza impugnata pone in rilevo che nei confronti di ON PU, imputato del medesimo fatto reato, nella veste di corruttore attivo per avere donato a VE IL l'immobile ubicato in Roma alla via Piemonte, la Corte d'appello di Perugia, in riforma della pronuncia di condanna resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione. Sono elencati in termini chiari e concludenti gli elementi di prova per i quali è risultato incontrovertibile la donazione dell'immobile a IL VE, all'epoca giudice del Tribunale di Roma, per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio in procedimenti civili allo stesso assegnati nei quali erano interessati ON e PU AN. La sentenza impugnata riproduce i percorsi tracciati nel diverso procedimento conclusosi, prima con la condanna e poi con la declaratoria di estinzione del reato ascritto a ON PU, e pone in rilievo le vicende societarie attraverso le quali l'immobile de quo, in realtà acquistato dai due imprenditori PU entrò poi nella disponibilità di IL VE.
Si è escluso che vi fosse un ipotesi di bis in idem, in quanto l'altro giudizio a carico di IL VE, conclusosi con la sua assoluzione pronunciata dal Tribunale di Perugia, non aveva a oggetto la datio dell'immobile, utilità dell'accordo corruttivo, bensì il compimento di generici atti contrari a doveri d'ufficio per avere dilatato al massimo l'istruttoria della causa "Dueppi" e l'avere procurato un esito favorevole. In tale diverso giudizio, non era imputato il corruttore AN LC e non era indicata la specifica utilitas, quale prezzo della corruzione. Il giudice dell'udienza preliminare ha poi indicato il collegamento tra l'acquisizione dell'immobile e l'impegno a compiere un atto contrario ai propri doveri per favorire una parte in un processo civile: il giudice istruttore della causa cui era interessata la società "Dueppi" dei fratelli PU era IL VE quando "venne costituita la società "Erica", 18 maggio 1988, che costituì il primo anello della complessa operazione societaria.
1.1. Va premesso che ab origine IL VE ha presentato appello contro la sentenza de qua e la Corte d'appello di Roma, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 428 c.p.p. applicabile ai procedimenti in corso ex L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 1, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta, in quanto la novella ammette solo il ricorso per Cassazione avverso le sentenze di non luogo a procedere.
2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art.649 c.p.p. (ne bis in idem) con riguardo alla decisione 11 ottobre 2003 di assoluzione irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Perugia sul medesimo fatto. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per omessa considerazione di quanto affermato nella sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia.
Inosservanza e violazione dell'art. 238 bis c.p.p. nonché degli artt. 187, 192 e 129 c.p.p.. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in ordine alla non ritenuta applicabilità dell'art. 129 c.p.p. risultante dal provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi e , in particolare:
- sentenza del Tribunale di Perugia;
- confronto tra i testimoni IO e De CH in data 7 gennaio 1997, indicato a pag. 3 dell'appello dichiarato inammissibile;
- la richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, formulata prima della trasmissione del processo per competenza, che ha richiamato il confronto in questione. In ogni caso, si deduce la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.. Il ricorrente, quanto al profilo della violazione dell'art. 649 e 238 bis c.p.p., rileva che la sentenza del Tribunale di Perugia ha escluso, e con efficacia di giudicato, la irregolarità nella trattazione della causa trattata da VE e che nulla di obbiettivo deve riconoscersi nella gestione della controversia che possa offrire la prova della contestata corruzione.
Il riferimento è al medesimo processo per il quale la sentenza impugnata ritiene che via sia stata la ricezione di un utilità, elemento che nel delitto di corruzione modifica solo il momento consumativo del reato già perfetto con il mero accordo. Nella vicenda de qua, il momento centrale è quello della condotta, "perfettamente identica nei due procedimenti" e riconducibile, oltre che a un presunto accordo in relazione a un generico e imprecisato compimento di atti contrari ai doveri di magistrato, anche all'avere favorito i presunti corruttori in uno specifico e ben determinato procedimento civile.
La violazione dell'art. 238 bis c.p.p è ravvisata anche in relazione al profilo di omessa considerazione dei fatti affermati nella sentenza del Tribunale di Perugia, anche a volere ritenere, come è avvenuto con la sentenza impugnata, che non vi è identità del fatto per la diversità degli eventi. Ad avviso del ricorrente, la condotta corruttiva è la medesima in entrambi i procedimenti, come peraltro affermato nella sentenza impugnata, e, pertanto, non avrebbe potuto non essere vincolante l'accertata mancanza di favoritismi nei confronti dei fratelli PU, da parte di IL VE. L'estraneità dell'imputato risultava ictu oculi e, pertanto, avrebbe dovuto prevalere la formula assolutoria ampia dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso da parte di VE. Per il ricorrente, è stata omessa la valutazione di un atto di indagine, il confronto tra IO e De CH, che esclude l'esistenza di una vendita fittizia o di un regalo dell'immobile. IO, che aveva stipulato il contratto quale procuratore, riferisce che l'acquisto avvenne con mezzi finanziari che gli furono messi a disposizione da VE e non dai fratelli PU. Si tratta di un atto non considerato dal giudice e che avrebbe potuto portare a una diversa conclusione, e che nella nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e, configura il vizio di illogicità della motivazione.
Ad avviso del ricorrente, avere avvalorato una ricostruzione contenuta nell'imputazione configura un vizio di illogicità della motivazione, in quanto non vi è la prova di una donazione dell'immobile indicata nell'imputazione come "prezzo della corruzione", mentre l'immobile risulta acquistato con danaro corrisposto da IL VE.
La sentenza impugnata, con un congettura priva di riscontro obbiettivo, colma il vuoto probatorio e afferma che il prezzo fu pagato da IL VE con danaro fornitogli da PU AN e ritiene provato che la società "Erica" intestataria del bene era in realtà amministrata da AN PU.
Mera congettura che non chiarisce quale sia il "fatto" e cioè se l'immobile fu "donato", come si enuncia nell'imputazione, ovvero furono forniti i mezzi di pagamento dai corruttori. Manca un indicazione degli elementi, in base ai quali tali circostanze risultavano provate, non si è spiegato quanto riferito da IO circa il pagamento del prezzo, non sono state chiarite le ragioni del "regalo" a VE per non essere favoriti, atteso che si è accertato con sentenza irrevocabile che non vi è stato alcun atto a vantaggio dei fratelli PU.
Non vi sono indizi su quanto affermato in sentenza che l'acquisto sia stato effettuato con danaro di AN PU, se così peraltro fosse stato non si comprende, ad avviso del ricorrente, la ragione per la quale l'acquisto non sia stato fatto direttamente da PU se poi la donazione contestata in imputazione avviene il 12 marzo 1990 con un passaggio dalla società "Erica" alla società "Sagea". Il mancato riferimento a AN PU nella sentenza del Tribunale di Perugia, chiarisce il ricorrente, è dovuto al fatto che in tale sentenza vi è un'indicazione generica ai fratelli PU.
2.1. Il ricorrente, dopo avere avuto notizia delle conclusione del Procuratore Generale, ha presentato un memoria con la quale dissente dall'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il mancato proscioglimento non è deducibile in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione della sentenza.
Una siffatta conclusione, ad avviso del ricorrente, sottrae al sindacato di legittimità le sentenze che in violazione dell'art. 129 c.p.p., abbiano escluso il proscioglimento nel merito. Si pone in risalto che tale orientamento viola gli artt. 24 e 27 Cost., e non può trovare giustificazione in una esigenza di speditezza processuale.
Si indica la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in senso contrario e quella che ammette in sede di legittimità il controllo della motivazione là dove dalla stessa sentenza impugnata o da altra circostanza acquisita risulti evidente l'innocenza dell'imputato.
Ad avviso del ricorrente, l'art. 129 c.p.p. detta una regola decisoria che si affianca a quelle proprie della fase o del grado di giudizio in cui il processo si trova e indica al riguardo una pronuncia delle Sezioni unite.
Il giudice dell'udienza preliminare è, pertanto, tenuto a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere là dove, in proiezione dibattimentale, gli elementi sono tali da non consentire una valutazione prognostica di responsabilità. Peraltro, non si esclude che possa trovare applicazione anche l'art. 530 c.p.p., comma 2. Si insiste poi sulla violazione dell'ì art. 649 c.p.p., in quanto la sentenza del Tribunale di Perugia ha escluso sotto il profilo storico la fondatezza dell'ipotesi accusatoria circa il compimento da parte di IL VE di atti contrari ai doveri di magistrato nella causa "Dueppi". È evidente che ricorre un ipotesi di bis in idem. Nell'ipotesi in cui vi sia identità di condotta, la diversità dell'evento del reato, rileva il ricorrente, non ostacola l'operatività del divieto di celebrare un secondo giudizio, là dove nel processo già concluso con sentenza irrevocabile sia stato esclusa la sussistenza del fatto o la commissione di esso da parte dell'agente.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità nella vigenza del vecchio codice.
Si sottolinea, infine, che l'utilità data o promessa non costituisce l'evento del reato di corruzione bensì l'oggetto materiale della condotta e, pertanto, l'eventuale difformità nel due diversi giudizi non incide, a fronte di un'identica condotta contestata, sull'apprezzamento del bis in idem.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Inammissibile per manifesta infondatezza è la dedotta violazione del principio del ne bis in idem previsto dall'art. 649 c.p.p.. Corretto il profilo giuridico-argomentativo svolto dal giudice di merito là dove ha individuato la diversità del fatto, rispetto a quello oggetto di giudicato, nell'evento del delitto di corruzione. La diversa imputazione indica l'utilitas - l'appartamento ubicato in Roma alla via Piemonte - ricevuta da IL VE per compiere atti contrario ai doveri d'ufficio. Ciò rende il fatto diverso rispetto a quello in cui l'evento era costituito da una "promessa", definita genericamente e il cui riscontro era ricercato in eventuali evidenti irregolarità nella trattazione della causa civile. Come noto, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutto i suoi elementi costitutivi - condotta, evento e nesso causale - anche con riguardo alle condizioni di tempo e di luogo e di persona, valutati non solo nella loro dimensione naturalistica ma anche in quella giuridica (Sez. un., 28 giugno 2005,, dep. 28 settembre 2005, n. 34665, rv. 231799).Ne discende che un diverso "evento", pur se attribuibile a una medesima persona, quale conseguenza di unitaria condotta realizzata in un unico contesto temporale, non può che escludere che si sia in presenza del medesimo fatto, là dove - non solo sotto il profilo naturalistico, ma anche per gli aspetti giuridici - esso costituisca un ulteriore e diversa caratterizzazione del fatto - reato (in termini analoghi, si veda Sez. 6^, 2 novembre 1998, dep. 4 febbraio 1999, n. 1472, rv.213449). La corruzione è reato di evento che si perfeziona o con la semplice promessa ovvero con la ricezione dell'utilitas da parte del pubblico ufficiale, ed è così definita una fattispecie "a duplice schema" in cui la datio non costituisce sempre e, in ogni caso, un post factum irrilevante sotto il profilo penale, bensì rappresenta un evento ulteriore e diverso rispetto a un mera promessa, allorché quest'ultima non si configuri come un unitaria pattuizione definita nella sua utilitas e la datio sia ricevuta dal pubblico ufficiale in epoca successiva. Nel delitto di corruzione, allorché vi sia una pluralità di dazioni di denaro, ogni remunerazione integra un fatto- reato, e tali dazioni, pur se poste in essere in esecuzione di un unico patto corruttivo, configurano un delitto continuato e quindi più condotte e ulteriori eventi, anche rispetto alla promessa, e, dunque, promessa e dazione sono condotte reciprocamente autonome (si veda, Sez. 6^, 20 maggio 1998, dep. 30 luglio 1998, 8854, rv. 212003;
id. 19 marzo 1997, dep. 29 maggio 1997, n. 4300; id. 26 marzo 1996, dep. 26 luglio 1996, n. 7555).
Ciò che non rileva, ai fini della fattispecie criminosa, è la "commissione" o meno dell'atto contrario ai doveri d'ufficio che configura il "dolo specifico del reato" e la cui realizzazione non incide ai fini della identificazione del "fatto" e della sua consumazione, sotto il profilo naturalistico e giuridico. Pertanto, pur se finalità necessaria, quella dell'atto contrario, il reato si configura anche senza la sua concreta realizzazione. Del resto, posto che il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione espressa nel dispositivo - la cui verifica e comparazione con l'odierno procedimento è stata compiuta correttamente dal giudice di merito, che ha escluso l'esistenza del bis in idem - non può ritenersi che possano essere vincolanti, per effetto dell'invocato art. 238 bis c.p.p., accertamenti su elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto estranee alla fattispecie incriminatrice, quale l'esistenza o meno di eventuali anomalie o favoritismi nel procedimento civile che coinvolgeva gli interessi dei fratelli PU.
La questione posta e, dunque, manifestamente infondata. Peraltro, il motivo dedotto presenta ulteriori motivi di inammissibilità. Infatti, la verifica della violazione del principio del ne bis in idem è accertamento di fatto che il giudice di merito ha correttamente compiuto e altrettanto correttamente argomentato anche nei suoi profili giuridici, sì che ogni questione in questa sede di legittimità si caratterizza quale inammissibile sindacato su scelte adeguatamente giustificate nella sentenza impugnata.
3. Anche gli ulteriori aspetti, articolati nel motivo unitario" e poi ripresi nella memoria difensiva, si configurano non come censure che attengano alla legalità della prova o alla legalità della decisione dovuta all'asserita diversità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza, ma alla valutazione degli elementi di prova e ai percorsi argomentativi seguiti dal giudice di merito per escludere l'operatività della fattispecie processuale di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p..
Si è in presenza, dunque, di censure che attengono al difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
Come noto, questa Corte si è espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per avere il giudice del merito dichiarato estinto il reato, sul presupposto di una motivazione manifestamente illogica quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità. Il rinvio al giudice del merito per il rilevato difetto di motivazione, tendente alla assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione, su di essa incombente, oltre che incompatibile con il principio in base al quale, in presenza di causa estintiva del reato, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova e prevale la formula di proscioglimento per la causa di estinzione (Sez. 6^, 25 marzo 2004, dep. 9 giugno 2004, n. 26027). Al riguardo, si è affermato che la regola di giudizio di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2 - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - è dettata esclusivamente, per il normale esito del processo sfociante in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti;
tale regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva di reato;
in una situazione del genere vale la regola di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire a un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" (".. risulta evidente.." art. 129 c.p.p., comma 2) emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli (Sez. 1^, 30 giugno 1993, dep. 28 settembre 1993, n. 8859, rv. 197012; Sez. 5^, 2 dicembre 1997, dep. 6 febbraio 1998, n. 1460, rv. 209802). È dunque prevalente oramai l'indirizzo secondo cui per l'applicazione di una causa estintiva del reato è sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito;
in tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva. L'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, postula che le circostanze idonee ad escludere la esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento;
con la conseguenza che quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non può venire in considerazione come violazione di legge,
nè l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in sede di legittimità poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (Sez. 6^, 9 febbraio 1995, dep. 19 aprile 1995, n. 4163, rv. 201255; Sez. 3^, 4 dicembre 1997, dep. 9 febbraio 1998, n. 1506, rv. 209793; Sez. 6^, 6 marzo 2003, dep. 5 agosto 2003, n. 33059, rv. 226564). Le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, dep. 11 gennaio 2002, n. 1021, rv. 220511; Sez. un., 27 febbraio, 2002, dep. 20 settembre 2002, n. 31421, rv. 221403).
3.1. Mette conto rilevare che, in tale contesto interpretativo, non si è mancato di rimarcare che, quantunque nel giudizio di legittimità non sia possibile controllare direttamente la decisione sul fatto, essendo possibile controllare solo la giustificazione di una tale decisione, tuttavia l'art. 129 c.p.p., comma 1, deroga in parte a questo principio, consentendo di estendere il controllo alla decisione sul fatto in ogni caso in cui ciò sia possibile immediatamente, vale a dire senza la mediazione di un apprezzamento delle prove (Sez. 5^, 5 ottobre 1998, dep. 16 novembre 1998, n. 11885, rv. 211923). Nel nostro caso, si è già detto in narrativa, il giudice dell'udienza preliminare ha in termini chiari posto in rilievo gli elementi che hanno fondato il suo convincimento descrivendo i percorsi dei "trasferimenti societari" dell'immobile e considerato tra l'altro l'elemento che il danaro per l'acquisto fu versato materialmente da IL VE - in tal modo, pur senza evocarlo, facendo proprio l'elemento di prova in relazione "ai mezzi finanziari per l'acquisto" - anche se poi si è espresso nel senso che il danaro fu "fornito da PU" a VE per il pagamento. Ragionamento probatorio, quest'ultimo, elaborato sulle modalità attraverso le quali il bene è poi giunto nell'effettiva disponibilità di VE. Il "patto corruttivo", il cui elemento essenziale è la donazione dell'immobile realizzata con modalità tali da rendere non agevole ogni accertamento, trova in sintesi conferma, per il giudice dell'udienza preliminare, nella: A. la dazione del danaro al VE al fine di effettuare il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile tra le società "SNIA" e "ERICA";
b. l'intestazione dell'immobile a una società controllata dai fratelli PU;
c. il successivo trasferimento dell'immobile a una società facente capo a IL VE con la partecipazione societaria di componenti del suo nucleo familiare;
d. l'operazione societaria, realizzata da AN PU, cui facevano capo entrambe le società, delle quali curò la costituzione e la nomina i degli amministratori, raggiunse il risultato di fare acquisire la disponibilità a IL VE dell'immobile, del valore reale di L. 740 milioni;
e. l'accordo criminoso è avvenuto nel periodo in cui IL VE esercitava le funzioni di giudice del Tribunale di Roma e in pendenza della causa civile del valore di circa L. 22 miliardi promossa dalla società "Dueppi" dei fratelli PU;
f. l'accertato rapporto di amicizia tra IL VE e i fratelli PU. Gli elementi indicati, pone in rilievo la sentenza impugnata, dimostrano che l'intera operazione fu preordinata all'acquisizione dell'immobile da parte di IL VE, con la fondamentale partecipazione di AN PU, che fornì a VE il danaro necessario per l'operazione, come provato dalla circostanza che PU amministrava di fatto la società "Erica", intestataria dell'appartamento.
Pertanto, il controllo della decisione sul fatto, senza la mediazione di un apprezzamento delle prove, reso possibile dalla chiare e coerente esposizione della vicenda esclude che vi possano essere elementi per giungere a una diversa conclusione rispetto a quella cui è pervenuto il giudice dell'udienza preliminare.
4. In conclusione, la tipologia di vizi dedotti, il cui oggetto è la motivazione del provvedimento, attraverso anche una rivisitazione del complessivo ragionamento probatorio, con l'obbiettivo di ottenere in questa sede di legittimità, una indagine che vada oltre la mera "constatazione" rende le censure inammissibili.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007