Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1998, n. 11885
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Sentenza 5 ottobre 1998

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In tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, quantunque nel giudizio di legittimità non è possibile controllare direttamente la decisione sul fatto, essendo possibile controllare solo la giustificazione di una tale decisione, tuttavia l'art. 129 comma primo cod. proc. pen., deroga in parte a questo principio, consentendo di estendere il controllo alla decisione sul fatto in ogni caso in cui ciò si a possibile immediatamente, vale a dire senza la mediazione di un apprezzamento delle prove. (Fattispecie relativa al diretto esame di un documento allegato agli atti del procedimento).

Secondo quanto prevede l'art. 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare "gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche". Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 cod. pen. ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1998, n. 11885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11885
    Data del deposito : 5 ottobre 1998

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