Sentenza 5 ottobre 1998
Massime • 2
In tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, quantunque nel giudizio di legittimità non è possibile controllare direttamente la decisione sul fatto, essendo possibile controllare solo la giustificazione di una tale decisione, tuttavia l'art. 129 comma primo cod. proc. pen., deroga in parte a questo principio, consentendo di estendere il controllo alla decisione sul fatto in ogni caso in cui ciò si a possibile immediatamente, vale a dire senza la mediazione di un apprezzamento delle prove. (Fattispecie relativa al diretto esame di un documento allegato agli atti del procedimento).
Secondo quanto prevede l'art. 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare "gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche". Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 cod. pen. ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1998, n. 11885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11885 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica dott. Giuseppe Vincenzo PANDOLFO Presidente del 5/10/1998
dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
" Renato Luigi CALABRESE " N.1679
" Sandro OCCHIONERO " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N.9179/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FA BE, n. a Castrovillari il 28 settembre 1960 avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata il 29 dicembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G.Galati che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Motivi della decisione
1- Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro confermò la dichiarazione di colpevolezza di BE FA, docente presso un istituto scolastico di Sesto San Giovanni, imputato di aver falsamente attestato, in dichiarazioni indirizzate ai Provveditori agli studi di Catanzaro e di Milano e all'ufficio anagrafe del comune di Cutro, di convivere con il genitore portatore di handicap e di avere, pertanto, diritto alla precedenza ai fini del trasferimento presso un istituto di Cutro, suo comune di residenza. Ricorre per cassazione BE FA, che propone tre motivi d'impugnazione.
Con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che, solo a causa di un erroneo riferimento del capo d'imputazione alle disposizioni amministrative regolatrici dei trasferimenti, i giudici del merito abbiano considerato falsa la sua attestazione di convivere con il genitore invalido. Se il riferimento normativo fosse stato esatto, sarebbe risultato evidente, invece, che, essendo la preferenza nel trasferimento riconosciuta ai fini del "ricongiungimento" alla famiglia, la mancanza attuale della convivenza era data per presupposta;
ed era considerato sufficiente titolo preferenziale il solo dato anagrafico della residenza nello stesso comune del genitore bisognoso di assistenza. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che illogicamente i giudici del merito abbiano ritenuto falsa anche l'attestazione posta a fondamento della richiesta rivolta al Comune di Curto per ottenere il ripristino della residenza anagrafica presso l'abitazione del genitore dopo che, d'ufficio, l'amministrazione l'aveva trasferita ad altro indirizzo corrispondente a quello della sua casa coniugale. Secondo quanto prevede l'art. 10 del d.p.R. 30 maggio 1989, n. 223, infatti, la residenza non può essere modificata se non in conformità delle dichiarazioni dell'interessato o dopo una specifica procedura d'accertamento d'ufficio; sicché, in mancanza sia della dichiarazione sia della procedura, correttamente il ricorrente aveva chiesto il ripristino della precedente iscrizione di residenza.
2- Va preliminarmente rilevata, ai sensi dell'art. 129 comma 1 c.p.p., l'insussistenza del reato di cui al capo c) dell'originaria rubrica.
In questo capo d'imputazione, infatti, viene contestato al Prof. BE FA di aver falsamente attestato, nella domanda di trasferimento, di essere convivente con il padre invalido, mentre in realtà la domanda di trasferimento, pur giustificata dall'esigenza di assistere il genitore invalido dell'istante, non contiene affatto una tale attestazione, risultante, invece, dall'allegato certificato di residenza.
Tanto è possibile rilevare dall'esame della domanda allegata agli atti del procedimento, dovendo ritenersi che neppure in questa fase del giudizio un tale esame sia precluso, perché solo ai fini dell'accertamento del vizio di motivazione l'art. 606 lettera e) c.p.p. limita l'indagine della Corte di cassazione al testo del provvedimento impugnato, mentre qui si tratta di accertare direttamente e immediatamente l'attendibilità dell'imputazione, senza la mediazione di alcun atto istruttorio valutato o valutabile come prova.
Può accadere, invero, che il fatto contestato come delitto consista in un comportamento comunicativo rappresentato in un documento acquisito agli atti del procedimento come corpo del reato:
così avviene, ad esempio, oltre che per i delitti contro la fede pubblica, anche per la diffamazione a mezzo stampa ovvero per alcuni delitti contro l'amministrazione della giustizia, come la calunnia o la falsa testimonianza. E non pare possa discutersi che in questi casi sia sempre consentito, in ogni stato e grado del procedimento come prevede l'art. 129 comma 1 c.p.p, verificare se sia fedele la riproduzione contenuta nel capo d'imputazione delle dichiarazioni incriminate. È vero infatti che nel giudizio di legittimità non è possibile controllare direttamente la decisione sul fatto, essendo possibile controllare solo la giustificazione di una tale decisione;
ma è anche vero che l'art. 129 comma 1 c.p.p. deroga in parte a questo principio, consentendo appunto di estendere il controllo alla decisione sul fatto in ogni caso in cui ciò sia possibile immediatamente, vale a dire senza la mediazione di un apprezzamento delle prove.
La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nella parte in cui si riferisce al reato di cui al capo c), che non sussiste.
È corretta, invece, la decisione impugnata, e infondato il terzo motivo d'impugnazione che la censura, nella parte in cui si riferisce al delitto di cui al capo d) dell'originaria rubrica. In proposito va rilevato che, secondo quanto prevede l'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare "gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche". Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche;
e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 c.p. ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza (Cass., sez. I, 29 novembre 1977, Meschino, m. 137621). Nel caso in esame, pertanto, avendo incensurabilmente accertato che il ricorrente aveva effettivamente cambiato abitazione, i giudici del merito fondatamente ritennero punibile a norma dell'art. 495 c.p. la sua falsa attestazione intesa a ripristinare l'iscrizione anagrafica che lo indicava come tuttora convivente con il padre. All'annullamento parziale della sentenza impugnata consegue l'eliminazione della pena di un mese di reclusione, irrogata per il delitto di cui al capo c) della rubrica in aumento ex art. 81 c.p. della pena di sei mesi di reclusione irrogata per il delitto di cui al capo d) della rubrica, implicitamente ritenuto più grave dai giudici del merito in ragione del maggior numero di circostanze aggravanti contestate.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c) dell'impugnazione, perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1998