Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
In caso di interruzione del processo, la mancata prosecuzione volontaria ad opera del soggetto che subentri alla parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c. consente alla controparte "di chiedere la fissazione dell'udienza notificando il ricorso ed il decreto" a mente del successivo art. 303 I comma, con conseguente necessità (pur nel silenzio della legge, a differenza che nel caso di ripresa del processo sospeso, disciplinato dall'art. 297, comma 4) che il giudice istruttore (o il presidente) indichi il termine per la notifica, con una valutazione di congruità rimessa esclusivamente al suo prudente apprezzamento (non essendo richiesta l'osservanza di termini minimi di comparizione). La predicabilità della natura ordinatorio-acceleratoria del termine in questione discende, poi, dalla regola di tassatività dei termini perentori, con conseguente applicabilità, ad esso, dell'art. 154 c.p.c. (abbreviazione o proroga, anche di ufficio, del termine purché "prima della scadenza"), onde un'istanza di parte volta a conseguire un termine ulteriore dopo la scadenza deve senz'altro intendersi come "nuova", e va, pertanto, correlata al sistema delle modalità di ordine temporale fissate per la sequenza degli atti nella quale il termine viene ad incidere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Enrico PAPA Cons. relatore
Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. Walter CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 13206 R.G. 1997, proposto da
SACMA S.R.L., in persona del legale rappresentante, "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma alla via Monte delle Gioie 13, int. 2, presso l'avv. Carolina VALENSISE, che, unitamente all'avv. Vinicio PREMUROSO, la rappresenta e difende, con procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AKZO NOBEL COATINGS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Angelico 39, presso l'avv. Simona CAPRIOLO, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 26 giugno 1996, depositata col n. 2579 il 6 settembre 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Enrico Papa;
Udito l'avv. Carolina Valensise, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
La S.p.a. RI SA ottenne dal Presidente del Tribunale di Milano, l'8 marzo 1989, decreto ingiuntivo, nei confronti della MA S.n.c. di SC B. & C., per il pagamento di lire 24.787.357, oltre accessori e spese: si oppose l'ingiunta, deducendo vizi delle forniture cui il pagamento si riferiva, e chiedendo, oltre alla revoca del provvedimento monitorio, la condanna della società fornitrice alla restituzione di quanto versatole in eccedenza sul dovuto, oltre al risarcimento dei danni subiti;
l'opposta, costituitasi, resistette. Alla udienza dell'11 marzo 1991, il procuratore delegato dell'opposta dichiarò che la società (indicata come S.r.l.) si era fusa per incorporazione nella S.r.l. Casco OB, e l'istruttore dichiarò interrotto il processo;
depositato il ricorso in riassunzione dell'opponente l'8 ottobre 1991, e fissata, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 18 dicembre 1991 -con termine per la notifica di ricorso e decreto a controparte-, alla stessa udienza del 18 dicembre il procuratore della S.n.c. MA, deducendo l'erronea notifica al procuratore domiciliatario della società incorporata in luogo di quella, necessaria, alla società incorporante, conseguì la fissazione della nuova udienza di prosecuzione del 23 febbraio 1992. La S.r.l. Casco OB, costituendosi, eccepì l'estinzione del giudizio e, sulla contestazione di controparte, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5123 del 19 maggio 1994, dichiarò estinto il processo, affermando l'improrogabilità, dopo la scadenza, del termine ordinatorio fissato ai sensi dell'art. 302 c.p.c. Interponeva appello della S.r.l. MA (nella quale si era frattanto trasformata la S.n.c. MA), sulla duplice doglianza:
dell'illegittimità della declaratoria d'interruzione, sia perché la fusione per incorporazione aveva in realtà riguardato la S.r.l. (e non la S.p.a.) DA RI SA, sia perché una vicenda siffatta non avrebbe comportato l'interruzione; della tempestività della riassunzione, per irrilevanza della notificazione "ex" art. 302 c.p.c. dopo la scadenza del primo termine a tal fine fissato dall'istruttore. Sulla resistenza dell'appellata S.r.l. KZ OB ND TI (nella quale si era frattanto trasformata la Casco OB S.r.l.), la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26 giugno 1996, depositata col n. 2579 il 6 settembre successivo, ha respinto l'impugnazione, condannando l'appellante alle ulteriori spese processuali in favore di controparte. Ha riaffermato la legittimità della dichiarazione di interruzione del processo, sotto il primo profilo della prima doglianza, per l'identità dei soggetti, beneficiario del decreto ingiuntivo (RI SA S.p.a.), e, previa trasformazione (in RI SA S.r.l.), fuso poi per incorporazione nella Casco OB S.r.l.; e, sotto il secondo, per l'estinzione dello stesso soggetto -come sopra trasformato- in dipendenza dell'ultima vicenda, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. 7321/1993 e 6702/1991). Ha quindi superato il secondo mezzo di gravame, sul rilievo che, intervenuto il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, il termine ordinatorio, fissato dal giudice per la prosecuzione del processo, "può essere prorogato, a norma dell'art. 154 c.p.c., soltanto prima della scadenza, salvo, ovviamente, che il termine perentorio di cui all'art. 305 stesso codice non sia ancora interamente trascorso" (richiamando sul punto, fra le altre, Cass. 5548/1994 e 12640/1992). Per la cassazione della sentenza ricorre la MA S.r.l., articolando tre motivi.
Resiste con controricorso la KZ OB TI S.p.a. -già KZ OB ND TI S.r.l.-.
Motivi della decisione
La Società ricorrente, dopo un'ampia parte espositiva, articola i seguenti tre mezzi di cassazione:
1) falsa applicazione degli artt. 300, 303 e 307 C p.c., avuto riguardo, da un lato, alla intervenuta costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo della RI SA S.p.a., laddove la fusione per incorporazione nella Casco OB S.r.l. - vicenda ritenuta determinante dell'effetto interruttivo- aveva riguardato diverso ente, vale a dire la TA DA RI SA S.r.l. ("mai in precedenza nominata"); e considerato, dall'altro, che la dichiarazione dell'evento interruttivo era intervenuta ad opera del dott. proc. Mario Zanardi, informalmente delegato dall'avv. Giancarlo Arnaboldi, e non specificamente abilitato con apposita procura a rendere la dichiarazione stessa, comunque riguardante, in dipendenza di quanto precede, ente diverso dalla parte costituita in giudizio. Da tutto ciò fa discendere l'inidoneità della ripetuta dichiarazione a produrre l'effetto interruttivo -al riguardo richiamando i precedenti di Cass. 6062/1995, 2458/1994, 4820 e 3159/1993, 11174/1992-, con la conseguenza della prosecuzione del giudizio, senza soluzione di continuità, fra le parti originarie;
2) falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c. e connesso vizio di motivazione, sottolineando, come autonomo vizio, il difetto di potere rappresentativo della Società RI SA nella persona (dott. Roberto Escoijdo) che aveva conferito la procura all'avv. Arnaboldi, in quanto, per effetto della trasformazione in società a responsabilità limitata (attuata nell'assemblea straordinaria del 19 aprile 1989), il potere medesimo era passato ad altri (sig. Lars Goran Jonsson e dott. Dino Mallamaci), onde il mandato generale alla persona che aveva conferito i poteri di rappresentanza ed assistenza all'avv. Zanardi era ormai scaduto, circostanze, queste, non idoneamente considerate dall'istruttore in sede di declaratoria di interruzione del processo e, successivamente, tralasciate dal giudice del gravame;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 303 e 305 c.p.c., per il carattere assorbente dell'avvenuto deposito del ricorso in riassunzione nel termine previsto dall'art. 305 cit., con la conseguenza della prorogabilità del termine assegnato dal giudice per la notifica a controparte, ovvero, dopo la scadenza, della assegnazione di un nuovo termine.
La Società controricorrente oppone. in ordine successivo:
a) la tardività e, comunque, l'infondatezza del primo mezzo, giacché controparte non sollevò alcuna eccezione all'udienza dell'11 marzo 1991, nella quale la dichiarazione venne resa, ed, in sede di gravame, lamentò unicamente una confusione nell'indicazione delle società interessate alla fusione;
ed appunto in tale sede, nella quale prese atto della dichiarazione del procuratore dell'opposta, avrebbe, in mancanza di rilievo di ufficio, dovuto far valere la carenza ora dedotta, la quale, in un successivo momento, è consentita invece solo alla parte il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito (Cass. 1574/1996);
b) l'infondatezza del secondo motivo, in quanto "l'unicità dell'ente risulta dalla documentazione in atti ed è del tutto irrilevante che, nel corso del tempo, siano cambiate le persone fisiche che rappresentano la società";
c) l'infondatezza dell'ultimo, poiché costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, in relazione al carattere perentorio del termine per la riassunzione, fissato nell'art. 305 c.p.c., il termine per la notifica del relativo atto, di cui all'art. 303, essendo meramente ordinatorio, può essere prorogato, sempre che non sia decorso il semestre dell'interruzione (Cass. 5548/1994). Il ricorso si rivela infondato e va, dunque, respinto. I primi due mezzi di cassazione sono intesi a rimuovere l'effetto estintivo -attraverso il terzo, peraltro, autonomamente contestato- col negare il presupposto della interruzione, vale a dire la rilevanza dell'evento dichiarato, per tale via intendendo rimuovere l'ordinanza di interruzione e, con essa, l'onere della riassunzione entro il termine perentorio dell'art. 305 c.p.c., con possibilità, quindi, di prosecuzione del processo -erroneamente interrotto- anche dopo il decorso del semestre (cfr., con riguardo al caso, più lineare, dell'interruzione malamente dichiarata in seguito alla morte di uno dei procuratori costituiti, Cass. 230/1986). Le corrispondenti doglianze non meritano, tuttavia, accoglimento.
La natura dei vizi complessivamente dedotti, comportando l'esame degli atti, consente di premettere che, dal verbale di udienza dell'11 marzo 1991, immediatamente prima dell'ordinanza di interruzione resa dall'istruttore, l'attività del procuratore della ricorrente è descritta attraverso le proposizioni "preso atto della dichiarazione oggi resa da controparte, si riserva di riassumere il processo"; da tali emergenze è dato trarre le opportune conclusioni in ordine alle censure in esame.
L'invalidità della dichiarazione dell'evento interruttivo, siccome proveniente da procuratore non munito di delega scritta - espressamente richiesta dall'art. 9 r.d.l. 1578/1933- va rilevata dal giudice ovvero dalla controparte, prima del compimento dell'atto, essendo altrimenti il rilievo precluso dal generale principio del raggiungimento dello scopo (Cass. 5330/1985 e, richiamata dalla resistente, Cass. 1574/1996). La soluzione, negativa per la ricorrente, non è destinata a mutare, in relazione alla natura dell'atto, il quale -secondo il consolidato orientamento: per tutte, fra quelle indicate in ricorso, Cass. 6062/1995, e, fra le più recenti, Cass. 11552/1998-, pur avendo contenuto di dichiarazione di scienza, è destinato a svolgere efficacia negoziale, trattandosi di aspetto non incidente sul menzionato principio e non autonomamente deducibile da controparte -poiché l'assenza di delega formale supera, per definizione, l'aspetto della specificità della delega stessa, con rilevabilità, successiva al compimento dell'atto, consentita quindi solo alla parte il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito (Cass. 1574/1996 cit.)-. A conclusioni analoghe si perviene in ordine al contenuto della dichiarazione del procuratore (delegato): che questa abbia riguardato la società a responsabilità limitata e non la società per azioni (originaria opposta ed effettiva costituita nel processo) è circostanza superata dalla identificazione fra i due soggetti, compiuta dal giudice "a quo" attraverso l'esame di merito, sollecitato dalla appellante, con affermazione di mera trasformazione della forma societaria del medesimo soggetto.
Ciò comporta il superamento anche del secondo motivo: la costituzione in giudizio è avvenuta in forza della procura generale "ad lites" utilizzata già in sede monitoria, ed il mutamento del potere rappresentativo dell'ente in dipendenza della trasformazione non ha avuto alcun riverbero sul "ius postulandi", (per tutte, Cass. 6292 e 2679/1998), dato che una circostanza siffatta non sarebbe stata rilevante neppure in caso di estinzione dell'ente, in applicazione del noto principio di ultrattività della procura "ad lites".
Parimenti sfornito di pregio è il terzo motivo.
Ripropone al riguardo, la ricorrente, la problematica circa il mancato rispetto del termine, disposto dal giudice, per la notifica a controparte del ricorso in riassunzione del processo interrotto e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per proseguirlo;
ed afferma la tesi della possibilità di estinzione nel solo caso in cui non risulti rispettato, per il deposito, il termine perentorio semestrale dell'art. 305 c.p.c., poiché la natura ordinatoria di quello stabilito dal giudice non consente di collegare la stessa conseguenza al relativo inutile decorso, "in tema di sanzioni dell'inattività della parte, la quale non può discendere da negligenze del giudice" (all'uopo invocando il precedente di Cass. 12238/1991). La soluzione da seguire, secondo l'orientamento costante di questa Corte, appare tuttavia di segno contrario a quella prospettata.
Se, in presenza di un evento interruttivo, non avviene la prosecuzione (volontaria) del processo ad opera del subentrante alla parte che ne è stata interessata, nei modi fissati dall'art. 302 c.p.c., l'altra parte "può chiedere la fissazione dell'udienza,
notificando quindi il ricorso e il decreto", a mente dell'art. 303 comma 1. Nessuna delle disposizioni suddette stabilisce che il giudice istruttore (o il presidente) indichi anche il termine per la notifica -diversamente da quanto si legge nell'art. 297 comma 4, in caso di ripresa del processo sospeso-, risultando tuttavia inevitabile l'esercizio del relativo potere-dovere in vista dello scopo dell'atto -di ripristino del contraddittorio-, con valutazione di congruità rimessa al giudice (fra le più recenti, Cass. 8071/1997). L'attività di lui in tal senso va dunque inquadrata nell'art. 175 comma 2, a tenore del quale "egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali". Dal carattere "giudiziario" del termine (acceleratorio) in questione desumibile dalla bipartizione dell'art.152 c.p.c.- e dalla regola di tassatività dei termini perentori
(anche se stabiliti dal giudice), discende la natura ordinatoria di esso, disciplinato pertanto dal successivo art. 154, con conseguente possibilità di abbreviazione o di proroga, anche di ufficio, purché "prima della scadenza": onde un'istanza di parte, volta a conseguire un termine ulteriore dopo la scadenza, deve intendersi "nuova" e correlata al sistema delle modalità di ordine temporale fissate per la sequenza degli atti nella quale il termine viene ad incidere. Da ciò deriva che, mentre resta ferma la data del deposito del ricorso in riassunzione, per valutarne la tempestività in relazione al termine semestrale dell'art. 305 (fra le altre, Cass. 8012/1997), l'incidenza del decorso del termine fissato dal giudice per la notifica va rapportata alla fattispecie complessiva, la quale, in caso di "cesure" nella successiva attività della parte, non potrà prescindere dall'onere di riassunzione, unitariamente fissato dal cit. art. 305. Al riguardo, non si rivela utile l'approfondimento delle conseguenze del mancato rispetto del termine ordinatorio, in generale, giacché, non essendo configurabile una proroga propriamente detta (perché sollecitato, il nuovo termine giudiziario, dopo la scadenza) e potendosi ipotizzare soltanto una istanza "nuova" di riassunzione, quest'ultima è intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio fissato nel ripetuto art. 305. Risulta pertanto inevitabile la conclusione secondo cui la mancata notifica, entro il termine ordinatorio stabilito dal giudice, del ricorso in riassunzione -col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo- a controparte comporta l'accoglimento dell'eccezione di estinzione del processo, quando l'istanza di fissazione di un nuovo termine sia intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo (così Cass. 8314/1997, con ulteriori riferimenti;
v. anche Cass. 8012/1997 cit.). Difatti, la ricordata "cesura" nella sequenza procedimentale, dovuta ad inattività (o trascuratezza) della parte, elide tutta la fattispecie complessa considerata dall'art. 305 cit., non consentendo di attribuire rilevanza al ricorso iniziale -tanto che, se il termine semestrale non sia decorso, l'impossibilità di proroga del termine ordinatorio ormai scaduto vale ad individuare una "nuova" istanza di riassunzione -.
Nè l'orientamento, così ribadito, può essere indubbiato attraverso il precedente di Cass. 10747/1997, richiamato dalla ricorrente nella discussione orale, secondo cui: "Poiché dal combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c. si ricava che la riassunzione del processo, dopo l'interruzione, deve essere effettuata con il deposito, nel termine stabilito, del ricorso nella cancelleria del giudice precedentemente adito, tale tempestivo deposito impedisce l'estinzione del processo medesimo, con la conseguenza che l'eventuale vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), m impone al medesimo giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alla parte, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine -necessariamente perentorio- per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di mero rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di mancata ottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione". La decisione, relativa alla riassunzione nel rito del lavoro, esplicitamente ricalca Cass., Sez.un., 6841/1996, circa il perfezionamento dell'appello col solo deposito del ricorso "ex" art. 435 c.p.c., con la possibilità di fissazione -per una sola volta- di una nuova udienza di discussione (per carenza, nella fattispecie complessa costituita dal ricorso, della sola "in ius vocatio", ed in assenza di diritti quesiti in capo a controparte); essa riposa, quindi, sul duplice rilievo che l'atto di riassunzione riveste ad un tempo funzione di "editio actionis" e "vocatio in ius" nei confronti di coloro che debbono costituirsi per proseguire il processo, e che l'inesistenza (di fatto o giuridica) o la nullità della notificazione di tale atto, implicando la mancata costituzione del contraddittorio, non determina il sorgere di alcun diritto quesito a favore dell'altra parte. Ma la ricostruzione complessiva, già difficilmente trasferibile sul piano generale, certamente non può essere adattata al caso qui considerato. Le modalità di riassunzione del processo interrotto risultano significativamente bipartite nel codice di rito, che distingue le ipotesi di interruzione prima della costituzione (art. 299) da quelle attinenti alla parte costituita ovvero -entro i limiti dell'art. 292- al contumace (art. 300), per le prime richiedendo la citazione in riassunzione mediante apposita comparsa, con rispetto del termine minimo a comparire (art. 299 cit. in relaz. al 125 disp.att.), e, per le seconde, disponendo chiedersi, mediante ricorso, unicamente "la fissazione dell'udienza" (art. 302 seg.), salva, per il caso di morte della parte -cui va equiparata l'estinzione dell'ente (Cass. 9822/1998)la mera indicazione, nel ricorso stesso, degli "estremi della domanda". In relazione a ciò, non pare contestabile che la (ripetuta) "editio actionis" sia limitata alla prima ipotesi, nella quale il contraddittorio non ha avuto modo di perfezionarsi, e gli elementi della comparsa riassuntiva appaiono naturalmente "tarati" su quelli della citazione, essendo chiaro il rapporto fra il comma 1 n. 3 art. 125 disp.att. cit., che richiede "il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio", ed il comma 3 nn. 3, 4, 5 art. 163 c.p.c., sicché nella prassi è invalso l'uso dell'integrale trascrizione dell'atto originario. La seconda ipotesi è invece limitata -con la sufficienza della menzione degli estremi della domanda di cui al cit. comma 2 art. 303- alla "in ius vocatio", come elemento necessario per la prosecuzione, in relazione ad una semplice ripresa del processo, con contraddittorio già costituito (nella stessa direttiva, Cass. 8314/1997 cit.; v. anche Cass. 1331/1997 e, per le conseguenze sulla prosecuzione con atto di citazione, Cass. 1838/1998). Posto che, nel caso in esame, si versa in tale seconda ipotesi, non risulta dunque utilmente adattabile il precedente richiamato. Del resto, l'estensione alla riassunzione, come ripresa del contraddittorio già instaurato, della disciplina degli artt. 164 (tanto più, nel testo novellato) e 291 c.p.c. comporterebbe -per l'effetto coevo della cancellazione dal ruolo/estinzione- una estesa "interpretatio abrogans" dell'art. 305, che risulterebbe collegato al comma 3 dell'art. 307 per la sola ipotesi (di rilevanza pratica pressoché nulla) del deposito del ricorso dopo il semestre dalla conoscenza dell'evento interruttivo. L'estensione medesima, poi, ancora di recente negata per l'atto di riassunzione tardivamente notificato, stante l'impossibilità di sanatoria (ancor più, quindi, di rinnovazione: così espressamente, in materia di notifica inesistente, perché fuori dell'ipotesi dell'art. 303 comma 2, Cass. 9432 e 3979/1998) dell'atto processuale "ab origine" inidoneo a produrre effetti a causa di una decadenza già verificatasi (Cass., Sez.un., 9342/1997), finirebbe per interferire sugli effetti sostanziali della domanda e sulla correlata disciplina del potere dispositivo delle parti. Ed infatti, nel caso di evento interruttivo anteriore alla costituzione, l'automatismo della vicenda processuale non sarà per incidere sensibilmente sull'efficacia istantanea della messa in mora (art. 2943 c.c.), legata comunque alla sola notificazione, mentre, nel caso qui considerato, fermo l'effetto interruttivo pregresso, la tempestiva realizzazione dell'intera fattispecie -senza soluzione di continuità, avuto riguardo ai requisiti d'ordine temporale intermedi, da rispettare nella sequenza complessiva prevista dalla legge- è destinata ad assicurare, con la prosecuzione del giudizio, il permanere di tale effetto (cd. interruzione-sospensione), fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 2945 comma 2): onde, verificandosi l'estinzione del processo, resterà fermo il solo effetto istantaneo (art.cit., comma 3), e -come nella presente ipotesi, per la specialità del procedimento- il decreto ingiuntivo opposto acquisterà efficacia esecutiva (Cass. 8314/1997 cit.; Cass. 7251/1986). Anche sotto i profili, ulteriormente emersi dalla discussione, il ricorso si rivela dunque infondato.
Le peculiarità della vicenda consigliano la compensazione delle spese del presente grado.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999