Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 5736
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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In caso di interruzione del processo, la mancata prosecuzione volontaria ad opera del soggetto che subentri alla parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c. consente alla controparte "di chiedere la fissazione dell'udienza notificando il ricorso ed il decreto" a mente del successivo art. 303 I comma, con conseguente necessità (pur nel silenzio della legge, a differenza che nel caso di ripresa del processo sospeso, disciplinato dall'art. 297, comma 4) che il giudice istruttore (o il presidente) indichi il termine per la notifica, con una valutazione di congruità rimessa esclusivamente al suo prudente apprezzamento (non essendo richiesta l'osservanza di termini minimi di comparizione). La predicabilità della natura ordinatorio-acceleratoria del termine in questione discende, poi, dalla regola di tassatività dei termini perentori, con conseguente applicabilità, ad esso, dell'art. 154 c.p.c. (abbreviazione o proroga, anche di ufficio, del termine purché "prima della scadenza"), onde un'istanza di parte volta a conseguire un termine ulteriore dopo la scadenza deve senz'altro intendersi come "nuova", e va, pertanto, correlata al sistema delle modalità di ordine temporale fissate per la sequenza degli atti nella quale il termine viene ad incidere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 5736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5736
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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