Sentenza 4 aprile 1995
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono Pertanto, anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa. (Fattispecie nella quale l'articolo di un quotidiano, dopo aver riferito il deferimento alla competente commissione disciplinare di alcuni calciatori della squadra della Roma, risultati "positivi" al controllo antidoping, osservava:"la sensazione è che il Presidente della Federcalcio abbia le prove di un coinvolgimento anche dello staff medico della Roma").
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Rilevato che: Nel 2011, Maurizio B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Christian F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "Caso Te.Am - B. in un clamoroso conflitto di interessi", pubblicato sul sito internet "I due punti.it". A sostegno della propria domanda, l'attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell'articolo, la propria figura veniva accostata a quella del mago Silvan, così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di …
Leggi di più… - 2. Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un doverehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 3. Art. 595 - Diffamazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In generale In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, 22119/2022). In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono (Sez. 5, 6062/1995). Il delitto di …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative (Cass. Pen. n. 8/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
Leggi di più… - 5. Fatto vero legittima critica sferzante (Cass. 14370/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/1995, n. 6062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6062 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1995 |
Testo completo
2
M 6
AL MASSIMARIO 0 Udienza
6 REPUBBLICA ITALIANA pubblica in
In nome del popolo italiano data 4/4/1995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N.474 SEZIONE QUINTA PENALE 62 REGISTRO GENERALE
N.3152/95 Composta dagli ill.mi sigg.: dott. Guiseppe aufo Presidente
Coquetti dott. Carlo Consigliere
Nunzio Cicchetti 11 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11
UFFICIO COPIE " alfouso Quato "1
Richiesta copia studio, " LO PI es. " dal Sig per diritt MG 1995 2000 ha pronunciato la seguente il
IL CANCELLIERE SENTENZA
sul ricorso proposto da CORTE SUPREM A DI
UFFICIO Scalfari Eugenio, n.a Civitavecchia il 6 aprile
Richiesta copic esecutiva 1924 dal Sta NOCITA
OR EP, n.a Reggio Calabria il 10 lug wiritti L. 16000 +6
12 SET 1995 11 1957
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma,
depositata il 19 luglio 1994
LIRE 1000
Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Venesians CANCELLERIA
l'A.C.R. che ha chiesto la parte civile l'arr. P. Nocita di Roma udito سعار Udito il difensore av. G. Le Pera di Roma
DIRITT DIE DIRE
ADG-318 JAG H T279988 A24-2 A24-30
ཏྟཱནཾ ཀཏྭཱ ཀ!
PIE UFFI
a studioRichiesta Batting per diritti L. 2006
-5 MAR 1996 Motivi della decisione
IL CANCELLIERE
Dopo la partita disputata il 23 settembre 1990 1.
le squadre di calcio della "Roma" e del "Ba- tra vennero effettuati controlli antidoping ai ri",
quali risultarono positivi, per presenza di fender- 2000
LERIA mina, i calciatori della squadra romana RE Car- CANCE
nevale e NG RU, che furono, pertanto, de-
feriti dal presidente della Federcalcio, Matarre-
X043844 se, alla Commissione disciplinare della Lega nazio-
nale professionisti. Il giocatore Carnevale
CASSAZIONE dichiarò, allora, alla stampa di avere assunto so- CORTE SUPREMA lo i farmaci prescrittigli dal medico sociale, UFFIC
ignorandone le proprietà. Ma il 13 ottobre 1990 la Rich dia. 3000 12 GEN. 1998 Commissione disciplinare puni sia la società spor- për JL LL tiva sia, esemplarmente, i giocatori, disattenden-
do le loro tesi difensive.
Il quotidiano "La Repubblica" del 14-15 ottobre
1990 diede notizia della decisione con un articolo redatto da EP OR, e dallo stesso autore intitolato "Sono solo loro i colpevoli?", nel qua-
le tra l'altro si asseriva: "la sensazione è che abbia le prove di un coinvolgimento an-Matarrese
che dello staff medico della Roma".
In seguito a querela del dr. ES CC, -3-
medico sociale della "Roma", il tribunale e la cor-
te d'appello di Roma, con sentenze rese rispettiva-
mente il 16 maggio 1992 e il 4 luglio 1994, dichia-
EP OR colpevole di diffamazione rarono aggravata in danno del dr. ES CC, ed Eu-
genio AL, direttore del quoditiano, colpevo-
le di omessa vigilanza, ritenendo che il dedotto diritto di cronaca non fosse configurabile per di-
fetto di veridicità dell'articolo controverso.
Ricorrono per cassazione AL e OR, che deducono due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vio-
lazione di legge, lamentando come i giudici del me-
rito non abbiano adeguatamente considerato che il riferimento allo "staff medico della Ro-generico ma", composto di ben otto persone, non era idoneo a individuare il dr. CC come destinatario de-
terminato di un'offesa alla reputazione;
peraltro,
decifrabile tutt'al più da parte di un ristretto numero di persone.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano mancanza di motivazione e travisamento del fatto,
lamentando che i giudici d'appello abbiano immuta-
to il fatto, perché hanno ritenuto che fosse stata pubblicata la falsa notizia dell'esistenza di pro-
a carico dello staff medico della Roma, mentre ve giornalista si era limitato a comunicare solo il -4-
la sua sensazione dell'esistenza di tali prove.
Sicché, si sostiene, i giudici del merito hanno mo-
tivato rispetto a un'accusa non contestata, la-
sciando priva di giustificazione l'imputazione ef-
fettivamente elevata a carico degli imputati. Era
vero del resto che MA disponesse di elemen-
ti d'accusa a carico dei medici della Roma, tanto
che, come risulta dalle stesse sentenze di merito,
non solo in sede disciplinare, ma anche in sede pe-
nale il dr. CC fu destinatario di investiga-
zioni, sia pure conclusesi con esito a lui favore-
vole. La sensazione espressa dal giornalista de-
scriveva, quindi, attendibilmente la situazione ef-
fettivamente esistente nel momento in cui l'artico-
lo fu pubblicato.
2. Con il primo motivo i ricorrenti si richiama-
no alla giurisprudenza di questa Corte che esclude la configurabilità del delitto di diffamazione quando non siano individuabili i destinatari delle offese indirizzate genericamente a una categoria di persone (Cass., sez.V, 15 novembre 1993, Ramen-
ghi). Ma, come hanno ben rilevato i giudici del me-
rito, quella giurisprudenza pone solo l'esigenza di accertare in concreto se i destinatari dell'of-
fesa siano individuabili;
non esclude che il rife-
rimento a una categoria possa essere idoneo ad ar- -5-
recare offesa a persone determinate. E nel caso in esame la corte romana ha correttamente ribadito che il riferimento allo staff medico della squadra di calcio, composto di poche persone, era idoneo a individuare come destinatario dell'offesa il pro-
fessionista che lo dirigeva. Del resto la prospet-
tazione che il doping fosse "organizzato" all'inte-
rno della compagine sportiva romana tendeva, appun-
to, a coinvolgere nell'accusa l'intero staff medi-
CO e non solo alcuno dei suoi componenti, tra i dovesse essere individuato l'offeso. E il quali problema dell'individuabilità del destinatario del-
l'offesa si pone solo quando è generico il riferi-
mento a una categoria di persone, non quando l'of-
fesa alla reputazione è diretta a un intero gruppo limitato e ben determinato di persone, investendo ciascuna di esse. Mentre è incensurabile in questa sede il convincimento espresso dalla corte romana che l'appartenenza del dr. CC allo staff me- dico della squadra di calcio fosse un fatto noto-
rio, quantomeno tra i tifosi.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sotto due profili: per un ver-
so, sostenendo che la comunicazione di chi esprime sensazione è diversa da quella di chi afferma una fatto; per altro verso, rilevando che, comun- un nel momento in cui fu pubblicato il discusso que, -6-
articolo, vi erano effettivamente elementi di accu-
sa a carico dello staff medico della "Roma".
Entrambi i profili di questa censura tendono a prescindere dal contesto comunicativo in cui si in-
seri l'articolo di EP OR;
un contesto che risulta, invece, particolarmente significativo ed è ben descritto e valutato nelle due sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano.
In realtà, dopo lo scandalo suscitato dai risul- tati delle analisi antidoping, il più famoso dei due calciatori interessati, RE NE, rila-
sciò pubbliche dichiarazioni che tendevano, appun-
to, a coinvolgere lo staff medico del suo club. E
OR, pubblicato prima l'articolo di EP
che si avviasse a carico del dr. CC l'indagi-
ne penale poi archiviata, non si limitò a riporta-
re i fatti e a chiarire i termini del problema che nasceva da quelle dichiarazioni. Ma prese in qual-
che modo posizione: insinuando prima, con l'inter-
rogativo del titolo, il dubbio che i colpevoli non potessero essere solo i giocatori ("sono solo loro i colpevoli?"); e manifestando, poi, la sensazione dell'esistenza di prove anche a carico dello staff medico della "Roma". Tra le due possibili interpre-
tazioni dei fatti, una menzogna di NE o una responsabilità dei medici, EP OR espose solo la seconda;
e la sostenne inequivocabilmente, -7-
anche se la presentò come sorretta solo da una sua
"sensazione". E' plausibile, pertanto, l'interpre-
tazione che dell'articolo danno i giudici del meri-
to, quando sostengono che il suo significato com-
plessivo e conclusivo fu l'affermazione della col-
pevolezza dei medici della "Roma". E poiché la fal-
sità di quell'affermazione non è negata dai ricor-
renti, ne consegue la configurabilità dei reati contestati.
E' vero, infatti, che, per accertare i presuppo-
sti del diritto di cronaca, occorre fare riferimen- to alle informazioni effettivamente acquisibili nel momento in cui il dedotto diritto fu esercita-
to (Cass., sez.V, 30 giugno 1987, Argentiero). Ma è
evidente che la descrizione di una situazione di fatto di problematica interpretazione è attività
informativa ben diversa da quella che si manifesti nel proporne e sostenerne una determinata interpre-
tazione, alludendo a riscontri e a prove imprecisa- te. Come ha chiarito la giurisprudenza, "il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non è sufficiente ad escludere l'idone- ità a ledere la reputazione altrui; anche le
espressioni dubitative, come quelle insinuanti, al-
lusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, posso-
no, infatti, essere idonee ad integrare il reato diffamazione, quando, per il modo con cui sonodi -8-
poste all'attenzione del lettore, fanno sorgere in quest'ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati" (Cass., sez.V, 8 giugno 1992, Pet-
ta). In realtà il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono;
sicché anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di in-
terrogativi più o meno retorici può servire a dif-
fondere una falsa notizia. Peraltro, l'individua-
zione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermazione compor-
ta una selezione dei fatti e delle situazioni rile-
vanti, che è propria del giudizio di merito. E,
quando l'interpretazione del significato di un'af-
fermazione che si assuma falsa e offensiva, è sor-
retta da un'adeguata motivazione, come nel caso in essa è incensurabile nel giudizio di legit-esame,
timità.
Si deve, pertanto, concludere con il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorren-
ti, in solido, al pagamento delle spese del proce- dimento e al rimborso delle spese in favore della -9-
parte civile costituita ES CC, liquida-
te in £. 2.030.000, di cui £.
2.000.000 per onora-
ri.
Roma, 4 aprile 1995
Il Presidente
Am Linho IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuice
Il Consigliere estensore aujuive (dr. LO PI) гой
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 25 MAG. 1995
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise
ΟΛΑ