Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di elusione di un provvedimento del giudice, il provvedimento di reintegra nel possesso è una misura cautelare intesa non soltanto a ripristinare il possesso a favore dell'avente diritto, che ne sia stato spogliato, ma anche ad assicurarglielo per tutta la durata del procedimento civile. Commette pertanto il reato in questione colui che, dopo avere per ordine del giudice civile reintegrato un terzo nel possesso di un bene immobile o nel godimento di altro diritto reale, lo spogli nuovamente di esso, in pendenza del giudizio possessorio, mediante una qualsiasi azione, commissiva od omissiva. (Nella specie, l'imputato, rivestente la qualità di sindaco, dopo che era stata ripristinata l'erogazione idrica di una fontana, non aveva provveduto, sebbene richiestone per iscritto dall'interessato, ad eliminare un guasto, che, sopraggiunto dopo la reintegrazione ordinata dal giudice civile, aveva determinato una nuova interruzione dell'erogazione idrica).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1998, n. 11552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11552 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori: Udienza Pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 6/10/98
Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N. 1267
Dott. NICOLA MILO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SIORSIO COLLA Consigliere N. 18501/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RD RI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 6/3/1998 della Corte d'Appello di Messina. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Vincenzo Verderosa, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 27/1/1994 il Pretore di Barcellona P.G. - Sezione di Milazzo dichiarava IO DO, Sindaco di San Pier Niceto, colpevole di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento emanato dal giudice civile per l'immediato ripristino dell'erogazione idrica nella fontana di contrada Milia, non avendo costui provveduto, sebbene richiestone per iscritto dall'interessato PI ER ad eliminare un guasto, che, verificatosi dopo la reintegra eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, aveva determinato l'interruzione dell'erogazione, e lo condannava alla pena di 2.000.000 di multa. Su gravame dell'imputato, dolutosi della mancata assoluzione e, subordinatamente dell'eccessività della pena, la Corte d'Appello di Messina con sentenza del 6/3/1998 previa concessione all'imputato delle attenuanti generiche, riduceva la pena a 500.000 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado, fondata sulla considerazione che la mancata riparazione della saracinesca difettosa, cui probabilmente andava addebitata la chiusura della condotta afferente non sostanziava una mera omissione da parte del DO, che nella qualità avrebbe dovuto impartire le disposizioni necessarie per le riparazioni;
ma si risolveva nell'utilizzazione della fortuita circostanza al fine di eludere il provvedimento di reintegra.
A mezzo del proprio difensore ricorre per cassazione l'imputato denunziando
1.- Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 388 cpv c.p.p. perché il delitto non è integrato da condotte successive, come in fattispecie, alla definitiva esecuzione del provvedimento;
2.- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché, non essendo certa, ma a dire del giudice di appello solo "probabile ed eventuale" la causa dell'interruzione, addebitabile ad una malformazione della saracinesca, nella lettera di invito a ripristinare l'erogazione e nella successiva querela del 3/9/1991 si addebitava all'imputato "l'interruzione dell'erogazione idrica per chiusura della saracinesca (comportamento attivo) e non l'omessa riparazione della stessa" e, in ogni caso, perché la norma applicata assicura il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali, ma non ne assicura gli effetti secondo la sentenza impugnata aggirati dall'imputato;
3.- Motivazione illogica perché "l'unico indizio preso in considerazione dalla Corte di merito - avaria della saracinesca e mancata riparazione - è del tutto inidoneo e insufficiente per l'affermazione della responsabilità" penale addebitatagli. La difesa di parte civile ha presentato memoria, con la quale ha evidenziato l'idoneità della condotta omissiva dell'imputato ad eludere, avvalendosi della fortuita e comprovata avaria della chiudenda, l'ordine del giudice e ha opposto che le censure levate in ricorso afferiscono al fatto e non al diritto.
Il ricorso è infondato.
Di vero e in punto di fatto è certo che l'erogazione idrica nella fontana di contrada Milia del Comune di San Pier Niceto era cessata quando su ricorso di PI ER il Pretore di Barcellona P.G. - Milazzo, con ordinanza del 19/3/1991, ordine all'odierno ricorrente, convenuto in giudizio possessorio quale sindaco di quel Comune, di ripristinarne l'erogazione, effettivamente ripristinata solo il successivo 12/4/1991 non già per volontaria adesione del resistente, ma per intervento dell'ufficiale giudiziario. È altresì incontestato che nel successivo mese di agosto l'erogazione venne meno e non fu ripristinata nemmeno dopo formale richiesta scritta del ER, reiterata dal suo legale.
Non risulta ne', per vero, è stato dedotto che il giudizio possessorio fosse stato all'epoca concluso con sentenza definitiva, così come non risulta che l'imputato si sia, quale sindaco, attivato come di dovere per porre fine al lamentato inconveniente e ripristinare l'erogazione ovvero che abbia addotto un qualche legittimo impedimento al ripristino.
Ciò posto la Corte osserva che il provvedimento di reintegra nel possesso è una misura cautelare intesa non soltanto a ripristinare il possesso a favore dell'avente diritto, che ne sia stato spogliato, ma anche ad assicurarglielo per tutta la durata del procedimento civile. Commette pertanto il delitto di elusione colui che, dopo avere per ordine del giudice civile reintegrato un terzo nel possesso di un bene immobile o nel godimento di altro diritto reale, lo spogli nuovamente di esso, in pendenza del giudizio possessorio, mediante una qualsiasi azione (cfr. Cass. VI, 6/12/1988, n. 12077, Manni;
cfr. altresì, Cass. VI, 20/6/1985 n. 6208, Sabia, che ravvisa la condotta punibile in qualsiasi "comportamento impeditivo") D'altra parte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388 cpv c.p.p. il verbo "elude" - che comprende in sè l'ampia e multiforme gamma degli stratagemmi escogitati o escogitabili dall'uomo per aggirare l'ostacolo, sul quale transita l'azione da esso verbo espressa e che certamente non è stato usato a caso dal legislatore - va inteso in senso proprio, comprensivo cioè di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, diretto ad evitare l'esecuzione del provvedimento del giudice civile (Cass. VI, 21/11/ 1990 n. 15337, rv. 185810): ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
La condotta presa in considerazione nella norma può esplicarsi dunque anche nelle forme più varie della dissimulazione, dell'incuria voluta, dell'interpretazione speciosa e artefatta di clausole o di norme, forme di elusione non comportanti di necessità una qualche azione, e quindi non implica di necessità - come alcune volte (v. tra altre Cass. VI, 13/6/1991 n. 6572, rv. 187420) si è ritenuto sul solo rilievo che la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico appositamente predisposte - un comportamento attivo o commissivo del soggetto, diretto a frustrare o quanto meno a rendere difficoltosa l'esecuzione del provvedimento giudiziale, ma si sostanzia di qualsiasi condotta volontaria e consapevole, anche soltanto omissiva quando l'inerzia di colui, che abbia obbligo di attivarsi per rendere possibile l'esercizio del diritto tutelato col provvedimento di reintegra, non abbia e non opponga, come nel caso di specie, giustificazione alcuna;
appaia chiaramente finalizzata a privare controparte del possesso interinalmente garantitogli dall'ordinanza di reintegra o di manutenzione, fino alla sentenza definitiva in proposito;
non sia superabile con interventi vicari, come nel caso di specie, non potendo nemmeno l'ufficiale giudiziario intervenire per le riparazioni dell'acquedotto in evento necessarie od opportune. D'altra parte, poiché anche una condotta commissiva, di fatto elusiva dell'ordinanza possessoria, al pari di una condotta omissiva viene perseguita dalla legge anche con sanzioni di natura civile, nessuna distinzione tra atti perseguibili in sede civile e atti perseguibili in sede penale può essere per tale via introdotta nell'ordinamento, ma come su altro versante si deve desumere dall'ampia gamma di condotte sussumibili nella previsione dell'art. 388 e dalla sua collocazione sistematica, si deve ritenere che il legislatore con la disciplina in esso dettata e relativamente alle ipotesi prese in considerazione abbia voluto assicurare nel modo più ampio possibile e quindi anche con sanzioni di natura penale l'efficacia delle pronunzie giurisdizionali e il corretto adeguamento alle stesse dei soggetti, cui siano indirizzati provvedimenti del genere indicato nella norma.
Diversamente argomentando, si dovrebbe ritenere che, potendo il genitore, leso nei propri diritti, rivolgersi di volta in volta al giudice per tutelarli, non rientri nella previsione della norma in esame la condotta meramente omissiva del genitore affidatario, che si renda abitualmente irreperibile nelle ricorrenze periodiche fissate dal giudice per la consegna dei figli all'altro genitore. In altri termini è vano esercizio dialettico, inammissibile nel mondo della prassi proprio del diritto e della giurisdizione, assicurare al meglio l'esecuzione di un provvedimento di reintegra e non gli effetti ordinari e propri di esso.
Nel caso di specie peraltro è del tutto indifferente e irrilevante il motivo, tecnico o accidentale che ha determinato l'interruzione della erogazione ripristinata, venendo viceversa in rilievo la condotta dell'imputato che, avendo quale sindaco l'onere e quale destinatario del provvedimento di reintegra l'obbligo di garantire al ER - in via ordinaria e nei tempi tecnici necessari, salvo il caso fortuito e la forza maggiore, in fattispecie men che ricorrenti nemmeno dedotti - il possesso nel quale era stato reimmesso, eluse il provvedimento del giudice con la propria condotta omissiva non vicariabile, in ordine alla quale - si ripete - nessuna giustificazione di merito risulta provata o anche semplicemente dedotta in giudizio.
Il ricorso deve esser dunque rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 1998