Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento per difetto della partecipazione, necessaria, del difensore, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza di applicazione della continuazione senza previo avviso di fissazione dell'udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 44859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44859 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 05/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 02946
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001372/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC VA, N. IL 20/11/1945;
avverso ORDINANZA del 11/10/2007 GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell'11 ottobre 2007 il Gip del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da AC VA, volta ad ottenere l'applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in relazione alle condanne irrevocabili pronunziate nei suoi confronti, ritenendo non decisivi, ai fini dell'accoglimento della domanda, la mera identità delle norme violate e il non significativo intervallo temporale intercorso tra i vari episodi criminosi.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, AC, il quale lamenta violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 3, con riferimento all'adozione dell'ordinanza de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale;
b) carenza di motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il modello del procedimento di esecuzione disciplinato dall'art.666 c.p.p. è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del disposto dell'art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell'istanza è adottata de plano, sentito il Pubblico Ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687; Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. 1, 30 ottobre 1996, n. 5642, rv. 206445).
2. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il giudice, adottando il provvedimento impugnato (il cui epilogo decisionale non è stata la dichiarazione di inammissibilità, bensì di rigetto dell'istanza) senza previa, rituale instaurazione del contraddittorio, mediante avviso di fissazione dell'udienza camerale, ha violato la disposizione di cui all'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, determinando la mancata partecipazione all'udienza del difensore, causa di nullità assoluta, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi del successivo art. 179, posto che la partecipazione all'udienza del difensore è ritenuta necessaria dal richiamato art. 666 c.p.p., comma 4. Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata e deve disporsi che gli atti siano trasmessi per nuovo esame al Gip del Tribunale di Civitavecchia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gip del Tribunale di Civitavecchia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008