Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 42900
CASS
Sentenza 27 settembre 2013

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Massime2

Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta "abolitio criminis", deve adottare necessariamente la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., e non può emettere il provvedimento "de plano", consentito solo nel caso si verta in tema di ammissibilità della richiesta.

Non può ravvisarsi continuità normativa tra le due figure di illecito penale di oltraggio a pubblico ufficiale, l'una abrogata per effetto dell'art.18 legge n. 205 del 1999, l'altra introdotta dalla legge n. 94 del 2009, sia per la diversità strutturale e la differente tipologia di azione necessaria ad integrare il reato, sia per il notevole distacco temporale tra abrogazione della precedente fattispecie ed introduzione della nuova.

Commentario1

  • 1Oltraggio a pubblico ufficiale: la rilevanza della presenza di terzi e dell’esercizio delle funzioni (Giudice Gemma Sicoli)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 42900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42900
Data del deposito : 27 settembre 2013

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