Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 2
Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta "abolitio criminis", deve adottare necessariamente la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., e non può emettere il provvedimento "de plano", consentito solo nel caso si verta in tema di ammissibilità della richiesta.
Non può ravvisarsi continuità normativa tra le due figure di illecito penale di oltraggio a pubblico ufficiale, l'una abrogata per effetto dell'art.18 legge n. 205 del 1999, l'altra introdotta dalla legge n. 94 del 2009, sia per la diversità strutturale e la differente tipologia di azione necessaria ad integrare il reato, sia per il notevole distacco temporale tra abrogazione della precedente fattispecie ed introduzione della nuova.
Commentario • 1
- 1. Oltraggio a pubblico ufficiale: la rilevanza della presenza di terzi e dell’esercizio delle funzioni (Giudice Gemma Sicoli)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 42900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42900 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
429 0 0 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/09/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. PAOLO BARDOVAGNI N. 3020/2013 Dott. UMBERTO ZAMPETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI N. 46374/2012 Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IA N. IL 10/01/1952 avverso l'ordinanza n. 146/2012 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del 19/07/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. liquale he chiesto l'annullaments dell voliciouse repiquats, seasoem illaments dell Dott. Tuivic e la Uroca del decreto fecal condomce. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 19 luglio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Trieste, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza, avanzata nell'interesse della condannata EN TO, diretta ad ottenere la revocazione del decreto penale di condanna a giorni venti di reclusione, convertiti in 1.500.000 lire di multa, pronunciato il 13 novembre 1995 dal G.I.P. della Pretura circondariale di Trieste per il reato p. e p. dall'art. 341 cod. pen., commi 1 e 4. 1.1 Quel giudice fondava la decisione sulla ritenuta sussumibilità della condotta illecita nella fattispecie di reato, prevista dall'art. 341-bis cod. pen. e ciò in ragione della contestazione nel procedimento già definito della commissione della condotta in presenza di più persone, circostanza aggravante all'epoca contestata ai sensi del comma quarto dell'art. 341 cod. pen.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessata a mezzo del suo difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi: a) violazione di legge in relazione agli artt. 2, 341 e 341-bis cod. pen., 181 della legge 25 giugno 1999 n. 205 e 1, comma 8, della legge 24 luglio 2009 n. 94, 673 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La decisione impugnata non aveva considerato che il delitto di oltraggio era stato abrogato e che la nuova fattispecie, pur condividendo con la precedente alcuni profili oggettivi, ne differisce nei presupposti ed in particolare prevede tre elementi costitutivi assenti dalla precedente disciplina: 1) il fatto che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga in presenza di più persone;
2) il fatto che l'offesa all' onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico;
3) il fatto che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga mentre il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, ragione per la quale la fattispecie prevista dall' art. 341-bis cod.pen. integra un reato diverso da quello già previsto dall'art. 341 cod.pen., abrogato dall'art. 181 I. 205/1999. b) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2, 341 e 341-bis cod. pen., 181 della legge 25 giugno 1999 n. 205 e 1, comma 8, della legge 24 luglio 2009 n. 94, 673 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Anche a voler ritenere che, contrariamente a quanto esposto nel primo motivo di ricorso, il giudice dell'esecuzione non dovesse limitarsi a constatare l'avvenuta abrogazione della norma dell'art. 341 cod.pen., ma potesse verificare se la fattispecie concreta accertata con il decreto penale di cui è causa sia o meno sussumibile nel nuovo art. 341 bis cod.pen., le conclusioni raggiunte sarebbero egualmente erronee, non potendosi in sede di decisione sulla revoca della sentenza di condanna л procedere ad un nuovo esame degli atti del giudizio, al fine dell'affermazione della continuità normativa tra la fattispecie per cui è intervenuta condanna e quella nuova introdotta da norma successiva e di ricavarne elementi che non siano stati oggetto di accertamento nel giudizio in cui si è formato il giudicato e rispetto ai quali la difesa non abbia potuto esercitare le sue prerogative. In particolare, nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto verificare se l'offesa fosse avvenuta in presenza di più persone ed in luogo pubblico o aperto alpubblico, nonché se fosse stata arrecata mentre il pubblico ufficiale compiva un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, elementi non sussistenti nel caso in esame e non contestati a suo tempo. c) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 673, 666, 666 comma 3 cod. proc. pen., in quanto la decisione impugnata è stata assunta in assenza della previa fissazione dell'udienza e del contraddittorio tra le parti.
3. Con requisitoria scritta depositata il 22 aprile 2013 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca del decreto penale di condanna, emesso a carico della ricorrente, condividendone i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1.In primo luogo, per ragioni logiche, prima ancora che giuridiche, va esaminato l'ultimo motivo di gravame, avente natura pregiudiziale, col quale si è lamentata la violazione delle disposizioni processuali, applicabili al procedimento di revoca di cui all'art. 673 cod. pen.: in effetti il G.I.P. ha definito il procedimento, attivato dall'istanza della ricorrente, mediante ordinanza che l'ha respinta nel merito per la sua infondatezza, adottata però "de plano", ossia senza avere previamente instaurato il contraddittorio. In tal modo si è posto in contrasto con la norma di cui all'art. 666 cod. proc. pen. e con l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale "il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca per sopravvenuta "abolitio criminis" della sentenza di condanna esecutiva, deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. e non già emettere provvedimento "de plano", adottabile solo se riguardi l'ammissibilità della richiesta", secondo quanto prescritto dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., comma 2 (Cass. sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, Menin, rv. 236216; sez. 6, n. 1759 del 16/05/1995, De Filippis, rv. 201896). Già di per sé siffatto rilievo impone l'annullamento del provvedimento gravato.
2. Sono parimenti fondati i restanti motivi. L'ordinanza impugnata, con motivazione lapidaria e ben poco illustrativa, ha ritenuto di poter ravvisare continuità tra la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, come disciplinata dall'art. 341 cod.pen. e la nuova ipotesi di reato, delineata e sanzionata dall'art, 2 341-bis cod. pen. in quanto la pronuncia delle offese, rivolte al pubblico ufficiale, era avvenuta in presenza di più persone, circostanza oggetto di specifica contestazione nell'imputazione elevata nel procedimento definito con il decreto penale di cui si è chiesta la revoca.
2.1 Tale rilievo risulta insufficiente a sostenere la decisione in verifica ed a ritenere la condotta, già accertata e sanzionata con titolo giudiziale irrevocabile, tuttora incriminata e rientrante nella previsione dell'art. 341-bis cod. pen.. 2.2 E' noto che, disposta l'abrogazione degli articoli 341 e 344 per effetto dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell'ordinamento a seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un'azione consistente nell'offesa dell'onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti, nel senso che: 1) l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;
2) essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
3) in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Come argomentato puntualmente dalla dottrina con osservazioni pertinenti e condivisibili, richiamate anche in ricorso, l'ambito oggettivo della nuova incriminazione è stato mutato per l'inserimento nella fattispecie di presupposti fattuali, qualificanti la condotta ed indicativi del fatto che ciò che viene riprovato dall'ordinamento non è la mera lesione in sé dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica. In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione della diffusione della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento.
2.3 Ha dunque fondamento l'opinione che ravvisa nell'ipotesi di reato di cui all'art. 341 cod. pen. una nuova ed autonoma fattispecie penale rispetto a quella abrogata, introdotta a distanza di dieci anni dall'avvenuta "abolitio criminis" con un corrispondente intervallo di assoluta non punibilità di quelle condotte, se non integranti diverse fattispecie di reato. Resta dunque escluso possa ravvisarsi continuità tra le due figure di illecito penale, sia per il notevole distacco temporale tra abrogazione della precedente ed introduzione della nuova, sia per la diversità strutturale e la differente tipologia di azione, necessaria ad integrare il reato. E tanto indurrebbe ad annullare la decisione impugnata. 3 3. Ma anche a voler seguire il metodo di raffronto, seguito dal giudice dell'esecuzione, il fatto che il decreto penale a carico della ricorrente fosse stato emesso per sanzionare condotta oltraggiosa, commessa alla presenza di più persone, non costituisce dato sufficiente per negare la chiesta revoca, in quanto nell'accusa elevata in quel procedimento già definito difetta l'esplicita contestazione della commissione dell'azione in luogo pubblico o aperto al pubblico e della contestualità tra offesa e compimento dell'atto pubblico ed a causa dello stesso.
3.1 Pertanto, seppur si volesse ritenere corretto il procedimento valutativo, condotto dal giudice di merito, non ne sono condivisibili gli esiti perché in contrasto con quanto prescritto dall'art. 673 cod. proc. pen. ed all'interpretazione offertane da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "in tema di esecuzione, con riferimento all'ipotesi di abrogazione di una norma incriminatrice, al giudice non è consentito di procedere ad accertamenti ulteriori al fine di stabilire se il fatto per il quale era stata pronunziata condanna costituisca o meno reato, dovendo egli limitarsi ad interpretare il giudicato e quindi ad accertare se nella contestazione risultino gli elementi costituenti la nuova categoria dell'illecito; la verifica, invero, demandata al giudice dell'esecuzione consiste nel confronto del fatto contestato nell'imputazione e accertato nella sentenza con gli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa" (Cass. sez. 1, n. 13404 del 17/02/2005 Spadola, rv. 231260; sez. 5, n. 26859 del 05/04/2004, Mazzoleni, rv. 229864; Sez. 1, n. 17285 del 16/04/2008, Briatore, rv. 239629; sez. 1, n. 29170 del 01/02/2011, Bruno, rv. 250999; sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto e altri, rv. 253929). Deve altresì tenersi conto che l'intervento chiarificatore delle Sez. Unite di questa Corte ha precisato come "in tema di oltraggio, l'abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, cod pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 673 Cpp., dal giudice dell'esecuzione, al quale non è consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 c.p.) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena già irrogata". (Cass. Sez. U, n. 29023 del 27/06/2001, Avitabile, Rv. 219223) 3.2 Nel caso in esame il G.I.P. ha potuto verificare la ricorrenza di uno soltanto dei presupposti oggettivi, costituenti elementi specializzanti e qualificanti la nuova figura di oltraggio, penalmente rilevante, senza avere condotto alcun riscontro sui restanti;
la parzialità dell'accertamento e la sottrazione agli obblighi argomentativi incombenti impongono di disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. 4 proc. pen. e, stante il considerevole intervallo temporale tra abrogazione dell'art. 341 cod. pen. e più recente incriminazione della nuova fattispecie di oltraggio, di revocare in questa sede il decreto di condanna.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la condanna inflitta dal G.I.P. del Tribunale di Trieste con decreto del 13 novembre 1995 a TO EN. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Paolo Bardovagni р Волов ная BEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 OTT. 2313 IL CANCELLIERE Stefania Faiella S5