Sentenza 13 aprile 2023
Massime • 1
In tema di termini processuali, ai fini del computo del termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione di memorie in cancelleria, devono essere esclusi sia il "dies a quo" che il "dies ad quem". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, in quanto basata su memorie e relativi allegati presentati in cancelleria dal pubblico ministero quattro giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello cautelare).
Commentario • 1
- 1. Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025
La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15718 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA RA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 01/07/2022, il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, applicava a VE RU la misura cautelare degli arresti dorniciliari, in relazione ai reati di cui ai capi 1 (artt. 416, primo, secondo e quinto comma, cod. pen.), 15E (artt. 81, secondo comma, 110, 468, 477 e 482, e 648-bis cod. pen.), 30C (artt. 81, secondo comma, 110, 48-491-bis, 476 e 479 cod. pen.), 33G (artt. 81, secondo comma, 110, 479-476, secondo comma, e 48-491bis-476 cod. pen.), 33H (artt. 81, secondo comma, 110, 479-476, secondo comma, e 48-491bis-476 cod. pen.), 37E (artt. 81, secondo comma, 110, 479-476, secondo comma, e 48-491bis-476 cod. pen.), 37F (artt. 81, secondo comma, 110, 479-476, secondo comma, e 48- 491b/s-476 cod. pen.), 37G (artt. 81, secondo comma, 110 e 648-bis cod. pen.), Penale Sent. Sez. 2 Num. 15718 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 01/03/2023 40B (artt. 81, secondo comma, 110, 48-491bis - 476 e 479 cod. pen.), 40C (artt. 81, secondo comma, 110, 48-491bis - 476 e 479 cod. pen.), 416 (artt. 81, secondo comma, 110, 48-491bis - 476 e 479 cod. pen.), 41bisB (artt. 81, secondo comma, 110, 48-491bis - 476 e 479 cod. pen.), 44bisD (artt. 81, secondo comma, 110, 479-476, secondo comma, e 491-bis e 479 cod. pen.), 46B (artt. 81, secondo comma, 110, 48, 479-476, secondo comma, e 491bis - 476 e 479 cod. pen.), 50A (artt. 81, secondo comma, 110 e 648-bis cod. pen.) e 50C (artt. 81, secondo comma, 61, n. 2, 110, 48-491-bis - 476 - 479 cod. pen.), limitatamente ai punti 1, 2, 5, 6, 7 e 12, dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del proprio difensore, VE RU, affidato due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della memoria, con i relativi allegati, depositati dal pubblico ministero il 24 giugno 2022 - come aveva già eccepito all'udienza camerale del 29 giugno 2022 (eccezione rigettata dal Tribunale di Bologna) - in quanto tale deposito era avvenuto oltre il termine di cinque giorni prima della predetta fissata udienza del 29 giugno 2022, e che il termine a difesa che, per tale ragione, era stato concesso dal Tribunale di Bologna mediante il rinvio dell'udienza al 10 luglio 2022 non si poteva considerare congruo perché non era tale da garantire l'effettività del contraddittorio e il concreto esercizio del diritto di difesa. Il ricorrente rappresenta che «la memoria del PM e, soprattutto, i relativi allegati [...] riguardavano - in ipotesi - l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati in contestazione, al punto da essere considerati determinanti dal Tribunale del riesame per applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari al sig. RU». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alle ritenute sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza dell'applicata misura degli arresti dorniciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono. 1.1. Il Collegio reputa anzitutto di ribadire il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale dell'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che 2 deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza (Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep. 2019, Zagaria, Rv. 274662-01; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv. 251864-01. Nella motivazione della prima di tali pronunce, la Corte ha aggiunto che, non essendo previsto l'onere della notificazione della memoria depositata alle parti controinteressate, il predetto detto termine è finalizzato ad assicurare l'effettività e l'adeguatezza del contraddittorio scritto in vista dell'udienza, per la quale l'intervento non è obbligatorio ai sensi del comma 3 del citato art. 127). 1.2. Passando al caso in esame, come si dà atto a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, in vista dell'udienza camerale del 29 giugno 2022, il 24 giugno 2022 il pubblico ministero depositò una memoria con allegate due annotazioni di polizia giudiziaria del 20 giugno 2022 e del 22 giugno 2022 relative, in particolare, agli esiti - anch'essi allegati - delle perquisizioni che erano state effettuate a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare. Come immediatamente eccepito dalla difesa del RU all'udienza camerale del 29 giugno 2022 (si veda, ancora, la pag. 3 dell'ordinanza impugnata), tale deposito si deve ritenere tardivo in quanto è stato effettuato oltre il termine finale «[f]ino a cinque giorni prima dell'udienza» stabilito dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., per la presentazione di memorie in cancelleria. In proposito, si deve osservare che, con riguardo a tale presentazione, poiché l'appena citato art. 127, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce soltanto il momento finale («[f]ino a cinque giorni prima dell'udienza»), si deve ritenere applicabile la regola di computo dei termini stabilita dall'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui, quando, appunto, è stabilito soltanto il momento finale, «le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere»; il che, a sua volta, comporta che vanno esclusi dal computo sia il dies a quo sia il dies ad quem (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726-01, e Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322-01, le quali, in applicazione di tale principio, hanno ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria, rispettivamente, il 17 giugno con riferimento a un'udienza fissata per il 2 luglio e il 5 marzo con riferimento a un'udienza fissata per il 20 marzo, avendo riguardo al termine, stabilito dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., «[f]ino a quindici giorni prima dell'udienza»). Pertanto, nel caso di specie, le menzionate memorie e i relativi allegati risultano essere stati tardivamente presentati dal pubblico ministero solo quattro giorni prima dell'udienza, con la conseguente inammissibilità degli stessi. 1.3. Quanto, poi, al rinvio dell'udienza dal 29 giugno al 10 luglio 2022 disposto dal Tribunale di Bologna, viene in rilievo l'ulteriore principio, affermato dalla Corte di cassazione sul fondamento della ratio sottesa alla previsione del termine per la 3 presentazione di memorie e documenti, secondo cui, nel procedimento di appello cautelare, l'utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078- 01; Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serrallegeri, Rv. 248711-01). In tale prospettiva, si deve osservare che il tema e i nuovi elementi probatori introdotti dal pubblico ministero riguardavano gli esiti delle perquisizioni che erano state effettuate a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare. Orbene, tali elementi sono proprio quelli che il Tribunale di Bologna ha valorizzato al fine di ritenere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si stava procedendo, atteso che la convinzione della sussistenza di un pericolo con tali caratteristiche è stata tratta dallo stesso Tribunale proprio dagli esiti delle predette perquisizioni e sequestri. Segnatamente: dal rinvenimento di un "laboratorio" per le falsificazioni in possesso del RU;
dalla persistenza dei contatti dello stesso RU con i correi AR IL e NI MA, come risultava dal contenuto delle caselle di posta elettronica;
dal rinvenimento, sempre nella disponibilità del RU, di denunce corredate da falsi sigilli dello Stato, nonché di false carte d'identità; dall'analisi del contenuto del PC del RU, che aveva consentito di individuare oltre 5.000 file relativi a documenti apocrifi o maschere utili alla compilazione degli stessi, oltre a numerosissime e-mail che avevano evidenziato ulteriori soggetti che, pressocché quotidianamente, si erano rivolti al RU per ottenere documenti falsi. Elementi che avevano condotto il Tribunale di Bologna a ritenere che l'attività criminale del RU avesse «potenzialità diffusive ulteriori rispetto allo specifico ambito d'indagine che viene in rilievo in questa sede». Risulta, perciò, chiaro che, nell'ottica difensiva diretta a escludere tali «potenzialità diffusive» e, quindi, l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, vi era un evidente interesse a confutare l'assunto accusatorio e i nuovi elementi di prova sui quali lo stesso si fondava e che il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., ha pertanto determinato un'illegittima compressione dei diritti della difesa, privata della possibilità di confutare, avendo a disposizione il tempo a essa concesso dalla legge, gli ulteriori elementi prodotti dal pubblico ministero in vista dell'udienza camerale. 1.4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. 4 2. L'esame del secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso il 01/03/2023.