Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15718
CASS
Sentenza 13 aprile 2023

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Massime1

In tema di termini processuali, ai fini del computo del termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto ex art. 127, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione di memorie in cancelleria, devono essere esclusi sia il "dies a quo" che il "dies ad quem". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, in quanto basata su memorie e relativi allegati presentati in cancelleria dal pubblico ministero quattro giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello cautelare).

Commentario1

  • 1Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025

    La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15718
Data del deposito : 13 aprile 2023

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