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30 gennaio 2013
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17 aprile 2014
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13 settembre 2016
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Art. 10. Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali 1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti.
(( 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione )) (( 4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali )) (( 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato )) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 6 dicembre 2017, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 "nella parte in cui, nel sostituire l' art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»" e l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016 "nella parte in cui, nel sostituire l' art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 , prevede «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»".
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti.
(( 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione )) (( 4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali )) (( 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato )) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 6 dicembre 2017, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 "nella parte in cui, nel sostituire l' art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»" e l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016 "nella parte in cui, nel sostituire l' art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 , prevede «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»".
Commentari • 37
- 1. Pareggio sui saldi, gli enti locali tengonoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 15 marzo 2021 · 19.631956
Come noto, le norme sul pareggio sui saldi (differenza tra i primi 5 titoli entrata e i primi 3 titoli spesa) e sui limiti all'indebitamento, di cui art. 9 e art. 10 Legge 243/2012 sono sempre in vigore. La Circolare Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - n. 5/2020 ha chiarito che tali vincoli di finanza pubblica si applicano non al singolo ente locale, bensì al comparto degli enti locali. Adesso la Circolare n. 8/2021 sempre a firma RGS conferma la linea, ribadendo che il comparto enti locali si è dimostrato rispettoso dei limiti di finanza pubblica e che quindi il biennio 2021 - 2022 manterrà per i singoli enti locali soltanto i vincoli di cui art. 1 commi 821 e seguenti (equilibrio di competenza).
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Giurisprudenza • 22
- 1. Corte Cost., sentenza 06/12/2017, n. 252Provvedimento: […] comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012.Leggi di più...
- bilancio e contabilità pubblica·
- disciplina delle operazioni di indebitamento e di investimento delle regioni e degli enti locali·
- illegittimità costituzionale parziale.·
- non fondatezza della questione.·
- omessa affermazione del carattere tecnico del decreto·
- criteri e modalità di attuazione (incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello stato)·
- violazione della riserva di legge statale in materia di disciplina del potere sostitutivo·
- attuazione degli atti comunitari·
- denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e dell'autonomia politica dell'ente territoriale·
- ragioni.·
- unione europea·
- riferibilità solo al caso di inattuazione attraverso provvedimenti di natura amministrativa.·
- diversità del contesto normativo·
- modalità attuative del potere sostitutivo dello stato·
- denunciata violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 88 del 2014