Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
Sono illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria oppure disposti dal pubblico ministero qualora non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 28151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28151 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/03/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 705
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 44871/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
nel procedimento nei confronti di:
FO MI, nata in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25/10/2012 del Tribunale di Roma, che ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. MAGRO MARIA BEATRICE, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/10/2012 il Tribunale di Roma ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.
8. Il Tribunale ha rilevato che il decreto emesso dal Pubblico ministero non contiene ne' l'indicazione della condotta contestata ne' le finalità probatorie, limitandosi a rinviare alla comunicazione della polizia giudiziaria, con la conseguenza che è impedita ogni valutazione dell'esistenza del "fumus" di reato e che si versa in ipotesi di motivazione apparente.
2. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica propone ricorso, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 247 e 253 c.p.p., in quanto:
a. La giurisprudenza ha chiarito che nella fase iniziale delle indagini è sufficiente che il Pubblico Ministero indichi l'ipotesi di reato per cui si procede e non è tenuto a ulteriori specificazione in ordine ai fatti, e nel caso in esame è stato fatto rinvio anche alla informativa di reato che contiene le informazioni che fondano l'ipotesi di reato;
b. Quanto alle esigenze probatorie, va rilevato che la verifica dell'ipotesi di reato, e del superamento della soglia di punibilità, è possibile solo acquisendo documenti e notizie e, dunque, mettendo il Pubblico ministero in condizione di esercitare l'azione penale solo ove sussistano tutti i presupposti di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che la decisione del Tribunale deve essere condivisa nella parte in cui afferma che l'obbligo di motivazione non può dirsi soddisfatto allorché il provvedimento opera il rinvio a un atto che non risulta sia stato messo a disposizione della parte e da questa conosciuto;
appare, infatti, conforme alla legge che il Pubblico ministero sia richiesto di offrire una pur sintetica, e rapportata alla fase delle indagini, indicazione dell'ipotesi concreta di reato che giustifica il sequestro e che tale indicazione sia riscontrabile dalla parte e dal giudice eventualmente chiamato a verificarne la correttezza.
2. A diversa conclusione deve giungersi con riferimento alla restante parte dell'ordinanza impugnata. Sul punto valgono le seguenti indicazioni di principio:
a) Il concetto di "fumus" di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve esser eletto all'interno della logica che presiede alla disciplina fissata dagli artt. 352 e 355 c.p.p.; si versa in tema di "assicurazione delle fonti di prova" e si opera spesso, come nel caso in esame, nella fase iniziale delle indagini, così che non può richiedersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo;
b) Tale differenza trova conferma innanzitutto nei principi giurisprudenziali che consentono al tribunale del riesame di provvedere per il solo sequestro preventivo alla integrazione della motivazione ex artt. 309 e 324 c.p.p., stabilendo, invece, che a difetto di motivazione del decreto di sequestro probatorio non possa porsi analogo rimedio;
c) Trova conferma, poi, nei principi che la giurisprudenza ha progressivamente fissato per il sequestro preventivo con riguardo al concetto di corrispondenza tra ipotesi legale e ipotesi storica;
la Corte ha abbandonato la lettura che inizialmente prevedeva la limitazione del controllo del tribunale del riesame alla sola corrispondenza formale tra le due fattispecie per affermare che in sede di riesame devono essere valutate anche le essenziali deduzioni della difesa e, perfino, quelle osservazioni che prospettino l'insussistenza "icto oculi" dell'elemento soggettivo del reato;
d) Appare dunque evidente che, a differenza del sequestro preventivo, il sequestro probatorio trova giustificazione nella sola corrispondenza tra quanto emerge dalla segnalazione di reato e il contenuto della ipotesi legale, ed è istituto funzionale alla ricerca e assicurazione delle fonti di prova;
e) A ciò consegue che le attività e i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio, operati d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e quindi convalidati oppure disposti dal Pubblico ministero, possono dirsi illegittimi solo nel caso che non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita, ad esempio sulla base di sola fonte confidenziale, oppure nel caso che siano attivati in assenza di elementi di fatto sussumibili all'interno di una specifica ipotesi di reato.
3. L'applicazione di tali principi al caso concreto impone di ritenere censurabile l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma. E, invero:
1) Mentre la segnalazione di reato non appare considerabile ai fini della completezza della motivazione della convalida di sequestro se non comunicata alla parte o allegata al verbale redatto dalla polizia giudiziaria, essa deve essere presa in considerazione dal giudice del riesame al fine di valutare l'esistenza del "fumus" di reato che la parte contesta;
dagli atti risulta che la notizia di reato è presente e contiene elementi che risultano indicativi di possibili violazioni tributarie e che meritano approfondimento, così che non appare allo stato sostenibile che il sequestro sia stato operato e convalidato in assenza di dati che lo giustificassero;
2) In presenza di "fumus" di reato relativo ad illeciti tributari, la ricerca di documenti e elementi probatori risponde alla duplice finalità di verificare la storicità dei fatti rilevanti e di accertare l'esistenza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati, ivi comprese le condizioni di procedibilità e punibilità. Sul punto deve rilevarsi l'erroneità della motivazione del tribunale del riesame, non potendo pretendersi che nella fase di primo accertamento possa provvedersi a ricerche e sequestro di documentazione solo quando si sia già in possesso di elementi che dimostrino il superamento della soglia di punibilità: superamento che costituisce materia di accertamento e che sarà verificato alla luce della documentazione acquisita e dell'esame delle altre fonti di prova;
3) Per quanto concerne, poi, l'asserito difetto di indicazione delle fattispecie di reato, la Corte non ritiene che il provvedimento di convalida incorra nel vizio di radicale assenza di motivazione, posto che la pur sintetica indicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8, appare univoca nell'indicare che sì procede ad accertamenti in tema di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
4) Il provvedimento autorizzatorio del Pubblico ministero non è privo di indicazione delle cose da ricercare, così che anche sotto questo profilo sia la polizia giudiziaria sia la parte sono in grado di apprezzare la corrispondenza fra le cose rinvenute e le categorie di cose e documenti che l'autorità giudiziaria ha ritenuto meritevoli di apprensione in relazione alle fattispecie di reato indicate;
5) Il fisiologico controllo del tribunale del riesame ha come oggetto sia il "fumus" di reato sia la pertinenza delle cose apprese rispetto alle ipotesi di reato indicate dall'autorità procedente;
si tratta di controllo che si sostanzia in valutazioni di merito, non censurabili in sede di legittimità allorché siano rispettose dei principi che la Corte ha enucleato nei punti che precedono.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il Tribunale non abbia fatto buon uso delle regole interpretative che devono essere applicate al caso in esame e annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma affinché nel rispetto dei principi fissati con la presente decisione provveda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013