Sentenza 24 marzo 2011
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La legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma in riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della "res" o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'A.G.
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Caso Si segnala alla attenzione dei lettori una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 27323/19 depositata il 19 giugno 2019. Con decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 355 c.p.p. Per i reati di cui agli artt. 648 (Ricettazione) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) venivano sequestrati all'imputato numerosi capi di abbigliamento ritenuti contraffatti. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Varese, con ordinanza la respinse ritenendo ininfluente la mancata registrazione “Europea” del marchio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2011, n. 15177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15177 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 24/03/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 657
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 45002/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo;
avverso l'ordinanza in data 8.11.2010 del Tribunale di Viterbo, con la quale è stato annullato il decreto di sequestro probatorio di 15.000 mc. di materiale inerte emesso dal P.M. in data 19.10.2010 in relazione al reato di cui al D.Lgs n. 152 del 2006, artt. 187, 192 e art. 256, comma 1, lett. b) e comma 5, ed è stata disposta la restituzione di tale materiale alla HI Mario S.r.l.;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito il difensore del HI Avv. Moncada Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di sequestro probatorio di 15.000 mc. di materiale inerte, emesso dal P.M. in data 19.10.2010 in relazione al reato di cui al D.Lgs n. 152 del 2006, artt. 187 e 192 e art. 256, comma 1, lett. b) e comma 5, ed ha disposto la restituzione di tale materiale alla HI Mario S.r.l.. Il materiale inerte oggetto di sequestro, proveniente da cantieri della rete ferroviaria, era stoccato all'interno di un terreno condotto in affitto dalla Soc. HI Mario, istante per il riesame.
L'ordinanza ha osservato che, sebbene nella nota del 6.5.2010, inviata dalla AUSL di Viterbo al Corpo Forestale dello Stato si affermi che i materiali sequestrati contengono amianto, deve essere escluso che detto minerale sia presente in concentrazione superiore al valore limite di 30 mg/l stabilito dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186. Su punto sì è osservato che l'affermazione che i materiali contengono amianto è fondata su analisi eseguite su singole pietre scelte in base al colore ed alla tipologia che rendeva maggiore la possibilità della presenza di detto minerale, mentre altre analisi effettuate senza una preselezione dei campioni da analizzare avevano dato esito negativo, con la conseguenza che al materiale sequestrato non era possibile attribuire la qualità di rifiuto. Nel caso in esame inoltre non poteva - neppure configurarsi il reato di miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti, in quanto le fibre di amianto sono naturalmente presenti all'interno delle rocce analizzate e non derivano da contaminazione con altri rifiuti o dalla loro sottoposizione a precedenti trattamenti. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, che la denuncia per violazione di legge.
Si deduce, in sintesi, che il sequestro probatorio è finalizzato proprio alla acquisizione della prova del reato oggetto di indagine e che a tale scopo in data 14.10.2010 è stato conferito incarico al ct., dr. Liberati Antonio, al fine di effettuare gli esami necessari per accertare la presenza di amianto nel materiale sequestrato e la sua concentrazione.
Si osserva che l'ipotesi accusatoria è fondata su una notizia di reato, per la quale era stato anche richiesto il sequestro preventivo del materiale al G.I.P., richiesta poi rigettata, proveniente dalla ASL, Laboratorio di Igiene Industriale Centro Regionale Amianto, con la quale si segnalava una concentrazione nei cumuli di materiale inerte di pietre di tipo basaltico e di pietre con presenza di amianto. Tale materiale, rimosso dalla rete ferroviaria, costituisce rifiuto e viene posto in vendita con presenza di fibre di amianto, soggette a liberarsi a seguito di trattamento mediante sollecitazione meccanica nel corso della sua frantumazione. Detto materiale, secondo una nota dell'ARPA di Reggio Emilia in data 15.10.2010, viene definito "Ballast", la cui riutilizzazione ai fini della successiva commercializzazione può avvenire solo previo accertamento della assenza di sostanze nocive ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt.246 e 247. Si aggiunge che i sedimi ferroviari risultano normalmente contaminati anche per la presenza, in varie concentrazioni, di olio sintetico contenente PCB, classificato come rifiuto pericoloso con la direttiva n. 91/689/CE del 12.12.1991, in quanto altamente cancerogeno.
Si deduce che il dato percentuale indicato nel D.M. n. 186 del 2006 citato nell'ordinanza assolve l'unica funzione di stabilire il limite di concentrazione dell'amianto ai fini della qualificazione dei rifiuti come non pericolosi e la loro suscettibilità di smaltimento in discarica, mentre nel caso in esame deve trovare applicazione la normativa di cui al D.Lgs n. 257 del 1992, che vieta ogni tipo di utilizzazione di materiali contenenti amianto, nonché i DM che disciplinano le modalità di gestione e recupero dei rifiuti contenenti amianto.
Si conclude, osservando che il sequestro è finalizzato proprio all'accertamento, mediante le specifiche metodologie, della concentrazione di amianto presente nel materiale stoccato anche per poter attribuire a detti rifiuti un codice CER certo a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi.
Con memoria depositato il 18.3.2011 la difesa del HI ha sostenuto la infondatezza del ricorso, richiamando sostanzialmente le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che, mentre nel caso di sequestro preventivo l'accertamento del fumus commissi delicti ha ad oggetto la individuazione di concreti elementi atti a configurare la sussistenza del reato, in tema di sequestro probatorio il fumus commissi delicti, per la specificità delle ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato con riferimento alla idoneità dei concreti elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini da parte della pubblica accusa sull'oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini della acquisizione di prove certe o di ulteriori prove della sua commissione;
indagini non esperibili senza la sottrazione della disponibilità della cosa all'indagato ovvero l'acquisizione della sua disponibilità da parte dell'autorità giudiziaria. Peraltro, i concreti elementi indicati dal P.M. devono essere valutati esclusivamente al fine di verificare la confì gurabilità del reato e la necessità dell'acquisizione probatoria cui il sequestro è finalizzato, ma non per effettuare un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, (per tutte sez. un. 20.11.1996 n. 23 del 1997, Bassi ed altri, RV 206657). Orbene, l'ordinanza impugnata ha escluso la necessità del sequestro probatorio, finalizzato all'espletamento di indagini tecniche, che la notizia di reato proveniente dalla ASL rendevano evidentemente necessarie, sulla base del generico riferimento all'esito di precedenti analisi, della cui natura e provenienza non viene dato conto.
È opportuno peraltro ricordare, con riferimento alla legislazione in materia di amianto, che la L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 1, comma 2, vieta la commercializzazione e la produzione di prodotti contenenti amianto, sanzionando penalmente la relativa violazione. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 248 (testo unico delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, il datore di lavoro deve effettuare ogni indagine necessaria per individuare la presenza di materiali con potenziale contenuto di amianto e se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione deve adottare le misure di sicurezza all'uopo indicate.
L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Viterbo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011