Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 19766
CASS
Sentenza 25 febbraio 2003

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Il commerciante presso il quale è rinvenuta solo parte del prodotto pescato risponde del reato di cui agli artt.15, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, della legge 14 luglio 1965 n.963, in relazione all'art. 89 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere detenuto, al fine di commercio, molluschi eduli lamellibranchi allo stato di novellame senza la preventiva autorizzazione, in quanto a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 21 luglio 1998 il reato sussiste anche in relazione alle confezioni detenute per il commercio ove non sia stata rispettata la tolleranza del 10% ai sensi dell'art 91 del citato D.P.R.

Per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione quando il sequestro cade sul corpo di reato, cioè sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (nel caso di specie, si trattava del sequestro di un quantitativo di novellame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 19766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19766
    Data del deposito : 25 febbraio 2003

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