Sentenza 25 febbraio 2003
Massime • 2
Il commerciante presso il quale è rinvenuta solo parte del prodotto pescato risponde del reato di cui agli artt.15, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, della legge 14 luglio 1965 n.963, in relazione all'art. 89 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere detenuto, al fine di commercio, molluschi eduli lamellibranchi allo stato di novellame senza la preventiva autorizzazione, in quanto a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 21 luglio 1998 il reato sussiste anche in relazione alle confezioni detenute per il commercio ove non sia stata rispettata la tolleranza del 10% ai sensi dell'art 91 del citato D.P.R.
Per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione quando il sequestro cade sul corpo di reato, cioè sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (nel caso di specie, si trattava del sequestro di un quantitativo di novellame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 19766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19766 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli III.mi Sigg.:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
1. Dott. Guido DE MAIO Consigliere
2. Dott. Alfredo TERESI Consigliere
3. Dott. Luigi PICCIALLI Consigliere
4. Dott. Aldo FIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE AN;
avverso l'ordinanza 21/11/2002 del Tribunale per il riesame di Ferrara;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 25/10/2002 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara convalidava il sequestro probatorio (operato dalla Guardia Costiera di Ravenna in data 24/10/2002) di:
- 1.000 Kg. di "mytilus galloprivincialis", già confezionati in reti di 2 Kg. ciascuna, che per la quasi totalità erano di dimensioni inferiori al minimo stabilito, pari a cm. 5;
- 1.565 Kg. di "mytilus galloprivincialis", in attesa di confezionamento, di dimensioni inferiori al minimo stabilito. Detto sequestro era stato effettuato in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 15, lett. e), della legge 14/7/1965, n. 963. Con ordinanza 21/11/2002 il Tribunale di Ferrara rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di EN AN, quale legale rappresentante della s.r.l. "GORO PESCA".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il EN, il quale ha eccepito:
- la insussistenza del "fumus delicti ", in quanto l'art. 91 del D.P.R. n. 1639/1968 consente una tolleranza di novellame sottodimensionato pari al 10% del quantitativo dell'intera partita di pescato e, nella specie, sarebbe mancata la possibilità di riscontare oggettivamente l'effettiva tolleranza del 10% sul totale catturato.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti" (vedi Cass., Sez. Unite, 29/11/1994, n. 20). L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. VI, 3/3/1998, Campo;
Sez. II, 22/5/1997, Acampora;
nonché Cass., Sez. Unite, 4/5/2000, n. 7, Mariano, che supera e rilegge Cass., Sez. Unite, 29/1/1997, n. 23,. Bassi). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez VI, 29/1/1998, Sarnataro e Sez. I, 3/10/1997, Attaniese). Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi (Cass., Sez. VI, 30/4/1993, Bermen).
2. La società legalmente rappresentata dal ricorrente commercia prodotti ittici e, nelle celle frigorifere dell'azienda, la Guardia Costiera ha rinvenuto il quantitativo dianzi specificato di "mytilusgalloprivincialis" aventi dimensioni inferiori a quelle consentite, da considerarsi quindi "novellame", e cioè prodotto ittico allo stato giovanile, di cui è vietata - ai sensi dell'art.15, lett. e), della legge n. 963/1965 (Disciplina della pesca marittima), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 381/1988 - la pesca, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione senza preventiva autorizzazione ministeriale.
L'art. 15, lett. c), della legge n. 963/1965, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 381/1988, vieta - senza preventiva autorizzazione ministeriale - la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di qualunque specie vivente marina oppure delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche, si applica a tutti i comportamenti in contrasto con divieti che, non potendo essere previsti in modo onnicomprensivo nella legge stessa, vengono dettati con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 32 della legge medesima. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabiliti dal Regolamento CE n. 1624/94 e dall'art. 89 del Regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2/10/1968, n.1639 come modificato da successivi decreti ministeriali.
Il modificato art. 91 dei D.P.R. n. 1639/1968 pone il divieto di pesca (anche) di molluschi sotto misura, che, se eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare, ma prevede una tolleranza di non più del 10% sul totale catturato, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume.
Il D.M. 21/7/1998 del Ministro per le politiche agricole (Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4/8/1998, n. 180), all'art. 3, dopo avere specificato che "le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'art. 89 del Regolamento, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2/10/1968, n. 1639, come modificato ai DD. MM. 4/8/1982 e 16/7/1986", al secondo comma stabilisce che "in ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso. 11 consorzio (trattasi del consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, costituito ai sensi del D.M. 12/1/1995, n. 44), previo parere favorevole del comitato di coordinamento, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'applicazione delle previsioni del presente comma con riferimento al singolo sacco di prodotto ovvero all'intera partita".
Lo stesso D.M. 21/7/1998, all'art. 13, dispone che "sono abrogati tutti i decreti ministeriali disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi".
Nella fattispecie in esame, dunque, legittimamente risulta ipotizzato il reato di cui all'art. 15, lett. c), della legge n.963/1965, tenuto conto della tolleranza che il D.M. 21/7/1998
riferisce non alla pesca ed al totale catturato bensì alle confezioni di molluschi detenute per il commercio o poste in commercio.
Il contrario orientamento evidenziato dal ricorrente - espresso da Cass., Sez. III, 28.7.1998, n. 8790, ric. Morri - deve ritenersi superato dalle disposizioni normative successivamente intervenute, poiché quella decisione venne adottata alla pubblica udienza del 15.6.1998, allorquando non era ancora in vigore il D.M. 21/7/1998, pubblicato, come si è detto, nella Gazzetta Ufficiale 4/8/1998, n. 180.
In conclusione, alla luce degli elementi acquisiti, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi (spettando al giudice dei merito la compiuta verifica), le contrarie argomentazioni difensive non valgono ad escludere la configurabilità del 'fumus" della contravvenzione contestata e deve affermarsi la legittimità- del decreto di sequestro e dell'ordinanza di riesame. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente aL pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 APRILE 2003.