Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l'esistenza di un "fumus" di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie relativa a sequestro probatorio di materiale pirotecnico illecitamente detenuto, per il quale il P.M. aveva ipotizzato violazione dell'art. 697 cod. pen. e il tribunale aveva ritenuto, invece, configurabile la contravvenzione di cui all'art. 678 stesso codice).
Commentario • 1
- 1. Misure cautelari, giudizio di legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 41948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41948 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 2663
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 26678/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) WEIJUN MAO, N. IL 19/06/1970;
avverso l'ordinanza n. 54/2008 TRIB. LIBERTÀ di FROSINONE, del 23/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Di Casola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. MELE.
OSSERVA
Con decreto in data 21/10/08 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha convalidato, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., comma 2, il sequestro probatorio eseguito il 10/8/08 dalla locale Polizia stradale di materiale pirotecnico trasportato su un autoveicolo che risultava di proprietà della cittadina cinese Weijun Mao.
Il provvedimento di convalida del sequestro è stato confermato dal Tribunale di Frosinone, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., con ordinanza in data 23/12/08. Ha ritenuto il Tribunale che la qualificazione esatta di quanto addebitato agli indagati non fosse la violazione dell'art. 697 c.p. indicato nella notizia di reato e nella imputazione provvisoria stilata dal P.M. bensì la violazione dell'art. 678 c.p., ma che si trattasse comunque di un fatto penalmente rilevante che giustificava il sequestro del materiale per esigenze investigative anche di natura tecnica al fine di verificarne la effettiva natura e le caratteristiche.
Contro questa pronuncia il difensore dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili: per essere stato dal Tribunale il fumus di un reato diverso da quello in relazione al quale è stato effettuato il sequestro;
per non avere il P.M. svolto accertamenti su fatti e circostanze a favore degli indagati come previsto dall'art. 358 c.p.p.; e per assenza di nesso funzionale tra il provvedimento cautelare e l'accertamento del reato ipotizzato. Nessuna di queste doglianze merita accoglimento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Questa Corte ha invero già avuto in materia di sequestro occasione di affermare (cfr. Sez. 5, 18/11/04, Manieri, rv.230.428; Sez. 6, 8/5/08, Fratello, rv.240.370) che il giudice del riesame ai fini della propria decisione deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l'esistenza di un fumus di reato ma ben può, come è avvenuto nel caso di specie, confermare il provvedimento anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica di tale fatto.
Per il resto il ricorso, esorbitando dagli stretti limiti stabiliti dall'art. 325 c.p.p., comma 1 secondo cui può essere proposto solo per violazione di legge, investe solo il merito della valutazione, sorretta da adeguato apparato argomentativo, con cui il Tribunale ha ritenuto necessario, in assenza al momento del controllo di documentazione della provenienza e delle caratteristiche del materiale e di autorizzazioni alla detenzione e trasporto dello stesso, il mantenimento del sequestro ai fini dell'espletamento di ulteriori verifiche in proposito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009