Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
N E R P U REPUBBLICA ITALIANA S OLO ZALIANO05311/03 LA CORTE Oggetto Poweta SEZIONE SECONDA CIVILE Letucapione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 12392/00 - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA 15062/00 GOLDONIDott. Umberto Consigliere 11749 Cron. 1461 Dott. Giovanna SCHERILLO -Consigliere- Rep. Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - Ud. 10/01/03 - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DI RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, difesa dall'avvocato GIULIANO FRANCIS DINELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI LI, NI DO, CO NO;
- intimati -
- e sul 2° ricorso n 15062/00 proposto da: CO NO, NI LI, NI HI, NI ER, TE TI, questi ultimi tre quali eredi2003 40 di NI DO, elettivamente domiciliati in ROMA -1- LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA MARUCCHI, difesi dagli avvocati ANDREA SALVIA (non cassazionista), RAFFAELLO CECCHETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
DI RO;
intimata avverso la sentenza n. 809/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 28/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Romano RICCI, con delega dell'Avv. Giuliano Francis DINELLI che deposita in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CECCHETTI Raffaello, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso assorbito ricorso per rigetto ricorso principale, incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6 ottobre 1989, MA AR conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Lucca, OL AS, IO AS e UC LA perché si accertasse l'avvenuto suo acquisto per usucapione della proprietà di un terreno dei convenuti, sito in Viareggio, via Palladini, riportato in catasto, al foglio 23, mappali 1117 e 1118. OL AS, IO AS e UC LA si t costituivano e resistevano alla domanda, in parti- colare contestando che l'attrice avesse potuto usucapire la proprietà del loro terreno, da essi convenuti sempre utilizzato come luogo di deposito merce della ditta Florengas, di cui erano titolari, e da tale ditta dato in uso all'attrice, per un certo periodo, prima che la stessa (attrice) avesse a proporre di acquistarlo. Con sentenza del 14 aprile 1993, il Pretore di Lucca accoglieva la domanda. OL AS, IO AS e UC LA interponevano gravame, cui resisteva MA AR. Con sentenza del 28 luglio 1999, il Tribunale di Lucca, in riforma della decisione del primo giudi- ce, rigettava la domanda. 3 Rilevava il Tribunale che la pretesa usucapione in virtù di possessodella proprietà del terreno, uti dominus per venti anni, a decorrere dal 1965, era smentita dalle plurime d'acquisto,proposte riferite dal teste AS e mai univocamente smentite, che la AR aveva rivolto ai AS ed al LA con riguardo ad una parte di quel terreno. L'esistenza di trattative di acquisto, ancorché svolte nel 1987, dopo l'assunto maturarsi del ventennio utile per l'usucapione, sottolineava Tribunale, costituiva "prova contraria alla il dell'animus possidendi uti dominus, sussistenza anche in riferimento al periodo antecedente." Per la cassazione di tale sentenza MA AR ha proposto ricorso in forza di un unico, articolato motivo, illustrato con memoria. UC LA ed IO AS, nonché IA AS, RT AS e NA LL, quali eredi -questi ultimi- di OL AS, hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
1. Il ricorso principale espone un unico, articola- to motivo. "In particolare, denunciando omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto e decisivo della controversia, art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione o falsa applicazione di norme di dirit- to, art. 360 n. 3 c.p.c.", si censura la sentenza sotto più profili: a) per omesso esame delle deposizioni dei testi IN, NI e AS, evidenzianti -a dire della ricorrente- la sussi- stenza della dedotta usucapione della proprietà del terreno in oggetto;
b) per avere erroneamente ritenuto che oggetto delle supposte proposte di acquisto della ricorrente fosse una parte del terreno in oggetto, quando invece tale non era, secondo atti di causa;
c) per avere inopinatamente affermato che la ricorrente non aveva contestato l'esistenza delle trattative di vendita del terre- no, quando invece v'era stata contestazione. Il motivo non ha pregio. Ed invero, al di là della formale prospettazione come violazione 0 falsa applicazione di norme, peraltro solo asserite e non anche illustrate, ovvero come vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, le censure della ricorrente si risolvono, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che il Tribunale a quo ha operato nell'esercizio della discrezionalità riservatagli, dandone adeguata e coerente motivazione. L'esposta irriducibilità delle censure al paradigma di alcuno dei motivi, per cui è ammesso il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., resa ancor più evidente dal non essere neppure indicato in ricorso, così violandone anche princi- il contenuto specifico deipio di autosufficienza, materiali probatori, testimonianze, atti e difese, che si assumono trascurati o erroneamente valutati.
2. Il ricorso incidentale è così argomentato: "In caso di accoglimento del ricorso di controparte, si intendono riproporre in sede di gravame le domande avanzate dai comparenti, in via subordinata, nell'atto d'appello e precisate nelle conclusioni, sotto il profilo di istanze istruttorie. Ci si riporta a tale effetto alle conclusioni precisate dagli appellanti innanzi al Tribunale di Lucca e riportate in epigrafe nella sentenza de qua." Il ricorso, pur condizionato all'accoglimento di 6 quello avversario, è inammissibile, di per sé, per palese genericità, tale in particolare presentando- si l'argomentazione esposta a sostegno. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. Soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, per intero.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello princi- pale e dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa totalmente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 10 gennaio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil cons. eft. Il presidente ставки IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOCITATO R.TATO APR. 2003.IN CANCELLERIA Roma IL CANCELLIEBE C1 Franceof anid 千