Sentenza 17 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7207 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LACO 0 7207/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORFE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 1924/00 Consigliere Cron. 20263 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. NI LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 06/02/02 1 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, n. 326 presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliato in ROMA presso LA BENTIVEGNA ANTONIO, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO MILONE, VINCENZO DE MARCO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 611 avverso la sentenza n. 733/99 del Tribunale di -1- AGRIGENTO, depositata il 12/11/99 - R.G.N. 1444/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito 1'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla s.p.a. TA contro la sentenza con la quale il Pretore del lavoro di Casteltermini, provvedendo alla quantificazione di una precedente condanna generica, aveva determinato gli importi del trattamento di fine rapporto maturato da NI NT al 25.1.1995 (epoca di risoluzione del rapporto) per il lavoro prestato alle dipendenze della nominata società e condannato quindi la stessa al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Il Tribunale (per quanto in questa sede ancora rileva) ha escluso che potesse ravvisarsi rapporto di litispendenza o di continenza tra la causa portata al suo esame e quella (instaurata innanzi al Pretore di Palermo) di opposizione al precetto intimato dal lavoratore sulla base di ordinanza di condanna ex art. 423 c.p.c., ottenuta nelle more del giudizio sull'an per la porzione di TFR maturato sino al 1993, stante la diversità di oggetto dell'una rispetto all'altra. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la spa TA con un motivo di ricorso, seguito da memoria. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione La società ricorrente denuncia, in una con vizi di motivazione, la violazione dell'art.39 c.p.c., sul rilievo che in entrambi i giudizi di cui trattasi, vale a dire sia nella presente causa, sia in quella di opposizione a precetto, della quale si è detto in parte narrativa, la questione da risolvere attiene alla quantificazione del TFR, considerato nell'una sotto il profilo della indeterminatezza del suo ammontare e nell'altra sotto il profilo del cumulo, ai fini della determinazione di tale ammontare, degli interessi e della rivalutazione. 3 In via gradata, sostiene che avrebbe dovuto essere almeno dichiarato il rapporto di continenza, atteso che nella causa di opposizione si discuteva della quantificazione di una parte del globale credito per TFR, mentre nella presente causa viene in discussione questo stesso credito nella sua complessiva consistenza. Il Collegio osserva, anzitutto, che la memoria presentata dall'TA (anche) per il ricorso in esame non è pertinente, riguardando la questione, che nello stesso non viene in rilievo, della spettanza del TFR ai lavoratori interessati dal fermo produttivo delle lavorazioni dei sali alcalini. Ciò premesso deve affermarsi - sulla scorta dei rilievi da svolti da questa Corte novembre nella sentenza n. 13701 del 6 marzo 2001 - che il ricorso non è fondato. A norma dell'art.615, primo comma, c.p.c., l'opposizione al precetto è la forma di opposizione all'esecuzione esperibile quando questa non sia ancora iniziata. Si tratta, anche in questa forma, del rimedio concesso al debitore che intern.da contestare “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata". La formula che il legislatore (nella norma sopra citata) così testualmente sintetizza comprende, tuttavia, fattispecie diverse: un siffatto diritto può essere tanto quello che compete al creditore in forza del titolo esecutivo (ossia l'azione), quanto il diritto sostanziale (di credito) alla cui soddisfazione mira l'esecuzione forzata. Se è vero che basta il titolo per espropriare il debitore, è vero ugualmente che se il credito (portato dal titolo) non esiste, l'esecuzione è ingiusta: donde la conseguenza che al debitore è dato contestare il "diritto di procedere all'esecuzione", sia negando l'esistenza o la validità del titolo esecutivo, sia contestando l'esistenza stessa del diritto sostanziale. Nell'un caso e nell'altro egli propone un'opposizione, ma solo nel secondo essa introduce un giudizio di merito, trattandosi di accertare la sussistenza del diritto sostanziale formalmente presidiato dal titolo;
laddove l'impugnazione di questo 4 introduce un giudizio di rito, il cui oggetto, cioè, ha natura meramente processuale, trattandosi di accertare se sussista il titolo e se esso presenti tutti i requisiti di legge per consentire l'esercizio dell'azione esecutiva diretta alla soddisfazione coattiva del credito. Se ne deduce che la contemporanea pendenza di due giudizi, l'uno di opposizione all'esecuzione minacciata o promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l'altro relativo all'accertamento del medesimo diritto fra le medesime parti, non comporta, di per sé ed automaticamente, una situazione di litispendenza o di continenza di cause. Una situazione del genere, infatti, è necessariamente da escludere quante volte l'opposizione all'esecuzione si configuri col suddetto contenuto meramente processuale, poiché in tal caso la diversa natura dell'oggetto delle due cause deriva dalle stesse categorie legali cui esse sono rispettivamente ascrivibili ed è significativa della diversità delle rispettive causae petendi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico dal quale sorge il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione, l'altra, invece, nell'inesistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore all'azione esecutiva. Una siffatta diversità è dato verificare nel caso in esame, atteso che, come ha accertato il giudice del merito e come non è contestato dall'odierna ricorrente - la quale anzi ribadisce le circostanze dal medesimo giudice rilevate, con l'esporre i fatti di causa riportando pedissequamente quelli riferiti nella sentenza impugnata - l'opposizione al precetto intimato dal lavoratore venne proposta per far valere "l'indeterminatezza dell'ammontare" del credito azionato in executivis, ossia un elemento ostativo dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., a norma del quale "l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile". 5 Il giudizio di opposizione all'esecuzione, dunque, chiaramente riguardava il profilo strettamente processuale della promovibilità dell'esecuzione forzata, mentre il giudizio di merito, contemporaneamente pendente, concerneva la quantificazione del diritto di credito in contestazione ed in particolare la questione della cumulabilità o meno degli interessi e della rivalutazione maturati sulla somma capitale con quella diversità di oggetto che, correttamente rilevata dal Tribunale, impediva la configurabilità di qualsiasi rapporto di litispendenza o continenza fra le due cause. L'osservazione che l'indeterminatezza del diritto, eccepita ai fini dell'opposizione all'esecuzione, rilevava anche come questione sottoposta alla cognizione del giudice della causa di merito, con conseguente attinenza di entrambe le cause alla quantificazione del medesimo credito (per TFR) non è argomento che possa fondare la censura in esame, poiché un'attinenza siffatta non equivale all""identità” di cui all'art. 39 c.p.c., radicandosi pur sempre una persistente “diversità” nel fatto che l'eccezione proposta al giudice della prima causa postulava “l'accertamento della indeterminatezza" come fattore di impedimento all'azione esecutiva, mentre al giudice della seconda spettava di "eliminare l'indeterminatezza" stessa, e cioè di provvedere all'accertamento del quantum. Una siffatta diversità è, ovviamente, insensibile ai rilievi, svolti con l'ultima parte del motivo di ricorso in esame, per sostenere, in via subordinata, l'assunto di una presunta continenza di cause, derivante dal fatto che le questioni poste nella causa di opposizione riguardavano solo una parte del complessivo credito per trattamento di fine rapporto, mentre quelle poste nella causa di merito riguardavano il credito nel suo insieme: si tratta, infatti, di diversità qualitativa, e non meramente quantitativa, fra i due giudizi, tale dunque da compromettere in radice qualsiasi coincidenza, sia pure parziale, di oggetto, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, secondo comma, c.p.c.. 6 Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1183, oltre ad euro 1500,00 (millecinquecento/00) " per onorari. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2002 Il Presidente Il Cons.estensore folallar пок си St e IL CANCELLIERE Depositato in callevia Oggi 47 Mb 2007 IL CANCEL RE D O L S S S 1 A . T T O . R A A A * S ' T * E L S P L S O E I P 7 D - N M I 8 I G - S O 1 N A 1 E D A S D E E I T E G A , N G O E O E S R T T E L T S I I R A G I E L D R L E O D 7