Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15205 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 152 05/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR M Oggetto SEZIO E LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 8021/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 30861 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 28/04/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: NI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BETTOLO 221 presso lo studio dell'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2003 2444 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO -1- MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1624/00 del Tribunale di PISA, depositata il 17/11/00 R.G.N. 3678/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. C -2- R.G. 8021/01 " Svolgimento del processo 1624/2000 depositata in cancelleria il 17 novembre 2000, il Con sentenza n. Tribunale di Pisa, confermando la decisione del locale Pretore, ha rigettato l'appello della signora AD AR volto al riconoscimento del suo diritto (quale titolare di una pensione diretta e di altra di reversibilità, entrambe liquidate nella gestione dell'A.G.O. - INPS, con decorrenza, rispettivamente, dal gennaio 1984 e dal luglio 1992) di mantenere l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione diretta, mentre l'INPS l'aveva erogata sulla pensione di reversibilità, applicando il criterio di cui all'art. 6, comma terzo, d.l. 12 settembre 1983 n.463, conv. in legge 11 novembre 1983 n.638, in quanto la pensione del dante causa era stata liquidata con oltre 780 contributi settimanali. Il giudice del gravame, in particolare, negava che quest'ultima disposizione fosse interpretabile nel senso, preteso dall'appellante, della sua idoneità a garantire, comunque, il cosiddetto trattamento pensionistico complessivo più favorevole;
e che il significato reso palese dal tenore letterale della norma e dalla sua ratio fosse sospettabile di contrasto con sovrordinati precetti della Costituzione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la pensionata, deducendo un unico e articolato motivo di impugnazione. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione La ricorrente deduce l'erroneità della sentenza predetta, denunciando, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma, del citato d.l. n. 463 del 1983, in combinato disposto con l'art. 14 quater legge n. 33 del 1980, degli art. 4 legge n.140 del 1985 e 3 legge n.544 del 1988, nonché del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, e sostenendo, in particolare, sulla base di una analitica ricostruzione del 3 рез 5 contesto normativo di riferimento, che il criterio cui il legislatore si è ispirato sarebbe in tutti i casi quello del maggior beneficio economico del percipiente. In particolare, per quanto riguarda - nel caso di titolarità di pensione diretta e ai -superstiti a carico della stessa gestione la scelta della integrazione sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali, in deroga alla regola generale che privilegia la pensione diretta come quella da integrare, la ricorrente deduce che anche tale scelta fu dettata dalla volontà di favorire i pensionati. Infatti coloro che fruivano di una pensione integrata al trattamento minimo, costituita con più di 780 contributi settimanali, godevano, in forza dell'art. 14 quater, commi 3 e 4, del d.l. n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33 del 1980, di un'ulteriore maggiorazione pari a lire 10.000 mensili (c.d. superminimo). Per salvaguardare tale maggiorazione, che poteva essere attribuita solo ad una pensione integrata al trattamento minimo, occorreva che fosse integrata, tra le due pensioni inferiori al minimo a carico della stessa gestione, quella costituita da un numero di contributi settimanali non inferiori a 781. Ma, una volta abolita la maggiorazione per effetto dell'art. 4, comma 8, della legge n. 140 del 1985 (che, migliorate le pensioni dei c.d. settecentottantunisti, ha riportato la disciplina del minimo di tale categoria nell'alveo di quella dettata per la generalità dei lavoratori), dovrebbe ritenersi ormai esaurita la funzione della quale era strumentale l'ultimo alinea del comma 3 del citato art. 6 e definitivamente operante il più generale criterio di scelta che, ai fini della attribuzione del minimo, privilegia la pensione diretta. La ricorrente sottolinea, poi, che l'interpretazione data dal giudice d'appello alle riferite disposizioni si espone a consistenti dubbi di legittimità costituzionale, per la discriminazione che determina in danno dell'assicurato che perde l'integrazione al minimo sulla pensione diretta, rispetto ai pensionati che possono fruire di siffatta integrazione e sono, nel contempo, titolari di una pensione di reversibilità calcolata nella 4 - misura del 60% di quella, integrata al minimo, già spettante al loro dante causa, nonché rispetto ai pensionati che, fruendo di più pensioni a carico di diverse gestioni, si giovano dell'operatività di un criterio di scelta della pensione da integrare, tale che comporta la conservazione del trattamento più favorevole. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (vedi, per tutte, la sentenza 10 agosto 1998 n. 7840), la disposizione di cui al citato art. 6, terzo comma, anche a voler rinvenire la sua ratio nella necessità, come assume la ricorrente, di salvaguardare il c.d. superminimo attribuito ai c.d. settecentottunisti, non può ritenersi implicitamente abrogata per effetto della espressa abrogazione, da parte dell'art. 4 della legge n. 140 del 1985, dei commi 3 e 4 del citato art. 14 quater. L'abrogazione tacita, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, ricorre quando sussiste l'incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti o quando la nuova legge disciplina l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, in particolare, con riferimento alla prima ipotesi, la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possano non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra (cfr. Cass. n. 1760 del 1995, n. 10053 del 2002). Situazioni, queste, che non si ravvisano nella fattispecie in esame, ove la legge 15 aprile 1985 n. 140 (recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) ha provveduto a dettare disposizioni migliorative di trattamenti pensionistici, abrogando, tra l'altro, il c.d. superminimo previsto per i c.d. settecentottantunisti dall'art. 14 quater citato, ma non si è affatto occupata di disciplinare, né in via generale, né, in particolare (limitatamente, ad esempio, all'ipotesi in 5 pay E esame), la materia del cumulo delle pensioni e della scelta della pensione da integrare tra più pensioni inferiori al trattamento minimo. Né il sistema che ne deriva pone dubbi di legittimità costituzionale, in relazione ai principi di cui agli art. 3 e 38 Cost.. Quanto al principio di solidarietà di cui al secondo di tali precetti, è agevole rilevare che esso non impone affatto che l'ordinamento previdenziale sia strutturato nel senso di favorire sempre e comunque la pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole, né predetermina la scelta, rimessa, invece, alla discrezionalità del legislatore, dei criteri per la ragionevole individuazione della pensione da integrare, mentre ha la funzione di garantire che, attraverso un meccanismo integrativo della pensione che sarebbe conseguibile sulla base della sola contribuzione versata, sia comunque raggiunto un livello minimo di trattamento, corrispondente alla soglia di compatibilità con le esigenze di vita del pensionato. F Che poi una disparità nel trattamento pensionistico complessivo, svantaggiosa per i titolari di pensione diretta costituita per effetto di un numero di contribuzioni settimanali inferiori a 781 e di pensione di reversibilità invece assistita da tale requisito contributivo, possa riscontrarsi (specialmente nei casi in cui particolarmente esiguo sia l'importo a calcolo della pensione diretta), non è circostanza idonea a comportare la illegittimità della norma. Si tratta, come ha ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 18 febbraio 1998, di una disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed accidentali, riferibile non già alla norma impugnata nel suo contenuto precettivo - preordinato alla individuazione della pensione da integrare ma semplicemente alla sua applicazione concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale occasionalmente ricorrenti. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. реч 6 2 • Non deve provvedersi sulle spese di questo giudizio di legittimità, in assenza di attività difensive da parte dell'Istituto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 28 aprile 2003. Florists leficeclinello Il Presidente Il Cons. est. CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, 1911. 2003 7 1 IL CANCELLIERE 0 9 7 .