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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1201 / 2025 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1201 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata in [...] il [...] Parte_1
STEFANO dell'Avv. SPADONI
) con il patrocinio Codice Fiscale_1
Codice Fiscale_2
e
Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. CAPITONI AZZURRA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/07/2025 con il quale Parte_1 e hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 3.12.2022, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.11.2025 e 19.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare è stata lasciata da entrambi i coniugi. Il sig. Parte_2 in forza di nuovo contratto di locazione è residente presso l'immobile di via Santa Maria Maddalena n. 144 Morciano di Romagna
(RN) mentre la sig.ra Parte_1 insieme al figlio minore Persona_2 è domiciliata a Riccione
, ,
(RN) in Via Liguria n. 1, ove abitano all'interno dell'appartamento condotto in locazione dal Sig. [...]
Per_3 che pure abita con loro.
Per Il Sig. Parte 2 non solleva alcuna opposizione o riserva al fatto che il figlio minore insieme alla
,
Persona_3 nel medesimo appartamento. convivano con il Sig. madre Parte_1
3) Il figlio minore Persona_2 viene affidato ad entrambi i genitori in ottemperanza alle norme sull'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale vivrà presso la sua residenza o domicilio.
L'affidamento del figlio minore sarà condiviso tra entrambi i genitori, che provvederanno di comune accordo alla sua cura, educazione ed istruzione, ciò al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Tutte le scelte riguardanti la crescita psico-affettiva, sociale e culturale,
l'indirizzo scolastico e professionale del figlio verranno prese concordemente da entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) Il padre ha diritto / dovere di tenere con sé il figlio due giorni alla settimana, anche a dormire, preferibilmente dal sabato ore 18,00, prelevandolo dall'abitazione materna, fino al martedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola o a casa della madre.
Il padre potrà comunque vedere e tenere il figlio anche in altri giorni settimanali, includendo eventualmente il pernotto presso di sé oltre i due giorni indicati precedentemente, previo accordo tra genitori e senza che ciò possa dar luogo ad una riduzione dell'importo del mantenimento a carico del padre, previsto al successivo punto 5). Per Il tutto compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del figlio e nel rispetto delle esigenze di vita e di lavoro proprie di ciascun genitore.
Le festività di Natale e di Pasqua saranno alternate negli anni: precisamente, a partire dal corrente anno, dal 24 al 25 dicembre con la madre, dal 31 dicembre al 1° gennaio con il padre, il giorno dell'Epifania con la madre e viceversa. Le festività pasquali: sabato e domenica di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre.
Vacanze: durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà una settimana con il minore.
Il periodo in questione sarà concordato entro il 30 marzo di ogni anno, e comunque, tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
In ogni caso i genitori potranno di volta in volta, in pieno e comune accordo, modificare le suddette frequentazioni e visite in caso di propri impegni improrogabili e lavorativi o di impegni scolastici, sportivi o di altra natura del figlio e sempre tenendo conto della volontà dallo stesso manifestata. In caso di impossibilità per contingenti impegni lavorativi di entrambi i genitori, sarà la nonna paterna ed i genitori materni e sorella materna ad occuparsi del figlio, con il quale manterranno un rapporto affettivo equilibrato e costante;
,al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter comma 5) Il Sig. Parte_2
IV Cod. Civ., è tenuto a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per ", la somma mensile di € 200,00, (duecento/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN intestato alla sig.ra Parte_1 IBAN
[...]. Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno in base agli indici Istat.
6) Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie Per scolastiche, mediche, sportive, ricreative e ludiche relative al figlio minore come da "Protocollo sulle
,
spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare" del 09.08.2017 del Tribunale di Bologna, in uso presso il Tribunale di Rimini, che le parti dichiarano di conoscere.
Il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (tramite messaggio w.a. o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Decorsi quindici giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, sarà presunto il suo tacito consenso, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, che dovrà essere avanzata entro il mese successivo a quello dell'esborso ed essere corredata dall'esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata a ciascun genitore al fine di una corretta deducibilità della stessa. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spesestraordinarie.
7) L'assegno unico nell'interesse del figlio verrà percepito interamente nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1 Qualora nel tempo, per effetto di provvedimenti governativi/legislativi, i benefici economici attualmente goduti dovessero essere sostituiti nell'ammontare dal riconoscimento di qualsivoglia altra diversa forma di contributo/misura a sostegno dei bambini, la sig.ra Parte_1 potrà analogamente continuare a percepire ed utilizzare i relativi importi nella misura del 100% nell'interesse del figlio.
8) I coniugi si concedono reciprocamente il nulla-osta per i viaggi all'estero del figlio minore e all'iscrizione del figlio sul loro passaporto.
9) I ricorrenti danno atto di aver già provveduto alle reciproche attribuzioni di ogni bene mobile acquisito durante il matrimonio e che gli arredi e corredi presenti nell'immobile sito in Via Michele Amari n. 18
Rimini (RN) sono già stati ripartiti amichevolmente tra i coniugi.
10) I coniugi danno atto di aver già regolato tutti i rapporti economici e/o patrimoniali tra loro intercorrenti e di aver già proceduto alla divisione dei beni in comune di talché non residua tra gli stessi alcuna ragione di dare e avere.
11) Ciascun coniuge sosterrà le spese del proprio legale.
12) Ciascun coniuge contribuirà a sostenere a metà l'importo relativo al contributo unificato ed alla marca da bollo ove previsto per l'iscrizione al ruolo del presente ricorso essendo stato scelto la procedura consensuale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di Parte_1 e
Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 72 Parte I Anno 2022); spese come da accordi.
с
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1201 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nata in [...] il [...] Parte_1
STEFANO dell'Avv. SPADONI
) con il patrocinio Codice Fiscale_1
Codice Fiscale_2
e
Parte 2 nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. CAPITONI AZZURRA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/07/2025 con il quale Parte_1 e hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 3.12.2022, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.11.2025 e 19.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare è stata lasciata da entrambi i coniugi. Il sig. Parte_2 in forza di nuovo contratto di locazione è residente presso l'immobile di via Santa Maria Maddalena n. 144 Morciano di Romagna
(RN) mentre la sig.ra Parte_1 insieme al figlio minore Persona_2 è domiciliata a Riccione
, ,
(RN) in Via Liguria n. 1, ove abitano all'interno dell'appartamento condotto in locazione dal Sig. [...]
Per_3 che pure abita con loro.
Per Il Sig. Parte 2 non solleva alcuna opposizione o riserva al fatto che il figlio minore insieme alla
,
Persona_3 nel medesimo appartamento. convivano con il Sig. madre Parte_1
3) Il figlio minore Persona_2 viene affidato ad entrambi i genitori in ottemperanza alle norme sull'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale vivrà presso la sua residenza o domicilio.
L'affidamento del figlio minore sarà condiviso tra entrambi i genitori, che provvederanno di comune accordo alla sua cura, educazione ed istruzione, ciò al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Tutte le scelte riguardanti la crescita psico-affettiva, sociale e culturale,
l'indirizzo scolastico e professionale del figlio verranno prese concordemente da entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) Il padre ha diritto / dovere di tenere con sé il figlio due giorni alla settimana, anche a dormire, preferibilmente dal sabato ore 18,00, prelevandolo dall'abitazione materna, fino al martedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola o a casa della madre.
Il padre potrà comunque vedere e tenere il figlio anche in altri giorni settimanali, includendo eventualmente il pernotto presso di sé oltre i due giorni indicati precedentemente, previo accordo tra genitori e senza che ciò possa dar luogo ad una riduzione dell'importo del mantenimento a carico del padre, previsto al successivo punto 5). Per Il tutto compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del figlio e nel rispetto delle esigenze di vita e di lavoro proprie di ciascun genitore.
Le festività di Natale e di Pasqua saranno alternate negli anni: precisamente, a partire dal corrente anno, dal 24 al 25 dicembre con la madre, dal 31 dicembre al 1° gennaio con il padre, il giorno dell'Epifania con la madre e viceversa. Le festività pasquali: sabato e domenica di Pasqua con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre.
Vacanze: durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà una settimana con il minore.
Il periodo in questione sarà concordato entro il 30 marzo di ogni anno, e comunque, tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
In ogni caso i genitori potranno di volta in volta, in pieno e comune accordo, modificare le suddette frequentazioni e visite in caso di propri impegni improrogabili e lavorativi o di impegni scolastici, sportivi o di altra natura del figlio e sempre tenendo conto della volontà dallo stesso manifestata. In caso di impossibilità per contingenti impegni lavorativi di entrambi i genitori, sarà la nonna paterna ed i genitori materni e sorella materna ad occuparsi del figlio, con il quale manterranno un rapporto affettivo equilibrato e costante;
,al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter comma 5) Il Sig. Parte_2
IV Cod. Civ., è tenuto a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per ", la somma mensile di € 200,00, (duecento/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN intestato alla sig.ra Parte_1 IBAN
[...]. Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno in base agli indici Istat.
6) Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie Per scolastiche, mediche, sportive, ricreative e ludiche relative al figlio minore come da "Protocollo sulle
,
spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare" del 09.08.2017 del Tribunale di Bologna, in uso presso il Tribunale di Rimini, che le parti dichiarano di conoscere.
Il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (tramite messaggio w.a. o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Decorsi quindici giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, sarà presunto il suo tacito consenso, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, che dovrà essere avanzata entro il mese successivo a quello dell'esborso ed essere corredata dall'esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata a ciascun genitore al fine di una corretta deducibilità della stessa. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spesestraordinarie.
7) L'assegno unico nell'interesse del figlio verrà percepito interamente nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1 Qualora nel tempo, per effetto di provvedimenti governativi/legislativi, i benefici economici attualmente goduti dovessero essere sostituiti nell'ammontare dal riconoscimento di qualsivoglia altra diversa forma di contributo/misura a sostegno dei bambini, la sig.ra Parte_1 potrà analogamente continuare a percepire ed utilizzare i relativi importi nella misura del 100% nell'interesse del figlio.
8) I coniugi si concedono reciprocamente il nulla-osta per i viaggi all'estero del figlio minore e all'iscrizione del figlio sul loro passaporto.
9) I ricorrenti danno atto di aver già provveduto alle reciproche attribuzioni di ogni bene mobile acquisito durante il matrimonio e che gli arredi e corredi presenti nell'immobile sito in Via Michele Amari n. 18
Rimini (RN) sono già stati ripartiti amichevolmente tra i coniugi.
10) I coniugi danno atto di aver già regolato tutti i rapporti economici e/o patrimoniali tra loro intercorrenti e di aver già proceduto alla divisione dei beni in comune di talché non residua tra gli stessi alcuna ragione di dare e avere.
11) Ciascun coniuge sosterrà le spese del proprio legale.
12) Ciascun coniuge contribuirà a sostenere a metà l'importo relativo al contributo unificato ed alla marca da bollo ove previsto per l'iscrizione al ruolo del presente ricorso essendo stato scelto la procedura consensuale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di Parte_1 e
Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 72 Parte I Anno 2022); spese come da accordi.
с
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi