CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2023, n. 25794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25794 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN HE nato a [...] il [...] PA IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso del AN e per l'inammissibilità del ricorso del PA;
udito il difensore del ricorrente AN, prof. avv. FRANCO COPPI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dei ricorrenti per il delitto di cui,all'art. 86 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25794 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 04/05/2023 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato AN, mediante i difensori di fiducia, prof. avv. Franco Coppi e avv. Davide leva, articolando un unico motivo di impugnazione. In particolare, detto ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato poiché lo stesso avrebbe omesso di considerare le doglianze difensive sollevate con l'atto di appello, così confermando la condanna di primo grado in base ad argomenti contraddittori ed illogici rispetto alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato. Lamenta il AN, a riguardo, in primo luogo, che è stato ritenuto integrato il sinallagma voto elettorale/assunzione dei familiari tra esso candidato e il coimputato IL PA senza che fosse in realtà emerso alcun elemento concreto in ordine ad un accordo tra gli stessi circa l'espressione del voto del PA. A tale conclusione, entrambe le decisioni di merito erano pervenute in via meramente induttiva assumendo che sarebbe stato illogico assumere che il PA avesse messo a disposizione del AN un comitato elettorale svolgendo attività propagandistica per tale candidato senza che a ciò si accompagnasse anche l'espressione del voto in favore del predetto. Né in tale direzione avrebbero potuto essere valorizzate, come avvenuto, le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal Di GO che aveva solo confermato che, a voto avvenuto, il PA gli aveva riferito che lui e il figlio avevano votato per il AN, non potendosi da ciò inferire un previo accordo in tale direzione con il candidato. In definitiva, la Corte territoriale avrebbe considerato sussistente l'elemento fondamentale del pactum scelerís tra i coimputati in base a mere congetture e ad apprezzamenti di carattere personale. Ancora, il giudizio di responsabilità del AN non avrebbe potuto inferirsi dalla circostanza che egli aveva consegnato al PA la somma di euro 500,00 poiché ciò era avvenuto non per l'attività del comitato elettorale bensì in virtù delle spese sostenute - come pure evidenziato in altri passaggi della decisione - per la pulizia dei locali e per altri servizi. Quanto, per altro verso, all'attività di procacciamento dei voti svolta per il candidato dal PA, il AN lamenta un'assoluta carenza di motivazione, al punto che la stessa sarebbe solo apparente, limitandosi a ripercorrere il contenuto della querela presentata il 26 aprile 2018 dal coimputato e costruendo la sua responsabilità sul fatto che non l'avrebbe immediatamente smentita nelle conversazioni registrate dal figlio dello stesso coimputato. Nell'effettuare tale deduzione la pronuncia della Corte d'appello si porrebbe in contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità come dalla Corte di Strasburgo, per il quale al semplice silenzio dell'imputato non può attribuirsi alcun valore sul piano istruttorio. 2 3. Propone separato ricorso avverso la medesima sentenza il coimputato PA, mediante il difensore di fiducia avv. Francesco Galeone, affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3.1. Con il primo motivo il PA denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, non essendo emersa nei giudizi di merito alcuna prova dell'elemento essenziale del delitto di corruzione elettorale costituito dall'accordo tra i coimputati in ordine all'espressione, in cambio delle utilità promesse, del proprio voto in favore del AN. 3.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in virtù della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto egli aveva agito spinto dalla necessità di reperire un'occupazione per i propri figli. Sarebbe in particolare palesemente illogica la motivazione della decisione impugnata per aver escluso il riconoscimento di tali attenuanti perché l'azione avrebbe leso le aspettative di altri partecipanti ad un concorso, in quanto l'impegno del politico era quello di favorire l'assunzione presso imprese private attraverso i propri contatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure svolte dal ricorrente AN si appuntano, sostanzialmente, sula circostanza che entrambe le sentenze di merito non hanno fondato la dimostrazione dell'esistenza del pactunn sceleris tra lo stesso e il PA né su una prova diretta né su una prova indiretta valutabile per tale. Orbene, dalle sentenze di merito, che, in quanto conformi, si saldano l'una con l'altra nel relativo compendio argomentativo, si evince che l'accertamento dell'intervenuto accordo tra i ricorrenti si fonda su una serie di elementi Occorre premettere che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o 3 radicalmente inficiata sotto il profilo logico (ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non appare affetta da un vizio di motivazione nei termini così delineati. Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che la Corte territoriale, a differenza di quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, non ha desunto l'esistenza del pactum sceleris necessario alla configurazione del reato dal mero silenzio del candidato a fronte del riferimento allo stesso da parte del PA nelle conversazioni registrate tra i medesimi dal figlio di quest'ultimo. Invero, tra gli altri elementi valorizzati dalla Corte d'appello in tale direzione vi è anche la dirimente circostanza che il AN, in dette conversazioni registrate, tentava altresì di dimostrare al proprio interlocutore di aver rispettato le promesse fatte, così dando per presupposto un accordo tra i coimputati. Un altro elemento importante che suffraga la sussistenza dell'accordo è il dato, anch'esso valorizzato nella decisione oggetto di ricorso, che le dichiarazioni in tale direzione del PA sono state suffragate da quanto riferito dai sommari informatori sentiti nel corso delle indagini, peraltro anche rispetto all'assunzione di uno dei figli di quest'ultimo, proprio in forza dell'intervento del AN, presso una società. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto nel motivo sul quale si fonda il ricorso, la sentenza della Corte d'appello di Lecce non appare affetta dai vizi lamentati nella misura in cui ha ritenuto che nell'accordo rientrasse la promessa di voti in favore del candidato. A riguardo, è opportuno considerare che, in conformità alla giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice, non solo l'espressione del voto ma anche la propaganda elettorale integra, dal lato del soggetto beneficiato, la controprestazione illecita del sinallagma delineato dall'art. 86 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Sez. 5, n. 693 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282464 - 01). Ciò premesso, in linea con la contestazione del Pubblico Ministero estesa anche all'attività profusa dal PA per il procacciamento del voto di terzi mediante un comitato elettorale, vi era sicura consapevolezza da parte del AN della messa a disposizione gratuita dei locali per il comitato elettorale da parte dell'altro ricorrente. A quest'ultimo riguardo correttamente la Corte territoriale ha valorizzato il "ruolo" della dazione dell'importo di Euro 500,00 da parte del candidato al PA, sottolineando che la stessa era espressiva della partecipazione del candidato alle spese del comitato, spese correlate tanto dall'attività di propaganda svolta in suo favore da soggetti terzi, quanto alle attività di pulizia dei locali. 4 Dacché gli elementi in forza dei quali è stata accertata la responsabilità penale del AN non costituiscono mere congetture ma sono indizi, prima esaminati singolarmente per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa e poi esaminati nel loro complesso (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 - 01). Detti indizi, dunque, ben possono, se gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di una prova diretta, fondare il ragionamento logico-deduttivo del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti. A riguardo, stante la pluralità di indizi emersi nei gradi di merito quale sostrato del ragionamento logico-deduttivo svolto dalla sentenza impugnata, è opportuno ricordare, ancora, che il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (ex ceteris, Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 276743 - 01; Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552 - 01). 2. Venendo ai motivi di ricorso proposti dal PA, il primo, oltre a fondarsi su doglianze generiche e rivalutative, è manifestamente infondato per quanto già rilevato nell'affrontare la seconda parte dell'unico motivo del AN che pure investiva detto aspetto. 3. Il secondo motivo del ricorso dell'imputato PA è parimenti inammissibile: invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). In particolare, questa Corte ha ripetutamente puntualizzato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 - 01). Vi è dunque che resta immune da manifesti vizi logici censurabili in sede di legittimità la sentenza impugnata laddove ha fatto a tal fine riferimento tanto al gravità del fatto di reato commesso (sia per l'incidenza sulla possibilità di altri 5 ce Il Presidente giovani di ottenere un posto di lavoro, sia perché il fatto posto in essere mina alle radici il rapporto tra cittadino e politica sulla libera espressione del diritto di voto) quanto alla circostanza che l'imputato ha denunciato i fatti avvenuti per ottenere il pagamento dal candidato delle somme per la locazione dell'immobile adibito a comitato elettorale. 4. Pertanto, in definitiva, il ricorso di HE AN deve essere rigettato, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. 5. Il ricorso di IL PA deve essere invece dichiarato inammissibile: a ciò segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AS IL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di ZZ EL, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4 maggio 2023 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso del AN e per l'inammissibilità del ricorso del PA;
udito il difensore del ricorrente AN, prof. avv. FRANCO COPPI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dei ricorrenti per il delitto di cui,all'art. 86 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25794 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 04/05/2023 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato AN, mediante i difensori di fiducia, prof. avv. Franco Coppi e avv. Davide leva, articolando un unico motivo di impugnazione. In particolare, detto ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato poiché lo stesso avrebbe omesso di considerare le doglianze difensive sollevate con l'atto di appello, così confermando la condanna di primo grado in base ad argomenti contraddittori ed illogici rispetto alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato. Lamenta il AN, a riguardo, in primo luogo, che è stato ritenuto integrato il sinallagma voto elettorale/assunzione dei familiari tra esso candidato e il coimputato IL PA senza che fosse in realtà emerso alcun elemento concreto in ordine ad un accordo tra gli stessi circa l'espressione del voto del PA. A tale conclusione, entrambe le decisioni di merito erano pervenute in via meramente induttiva assumendo che sarebbe stato illogico assumere che il PA avesse messo a disposizione del AN un comitato elettorale svolgendo attività propagandistica per tale candidato senza che a ciò si accompagnasse anche l'espressione del voto in favore del predetto. Né in tale direzione avrebbero potuto essere valorizzate, come avvenuto, le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal Di GO che aveva solo confermato che, a voto avvenuto, il PA gli aveva riferito che lui e il figlio avevano votato per il AN, non potendosi da ciò inferire un previo accordo in tale direzione con il candidato. In definitiva, la Corte territoriale avrebbe considerato sussistente l'elemento fondamentale del pactum scelerís tra i coimputati in base a mere congetture e ad apprezzamenti di carattere personale. Ancora, il giudizio di responsabilità del AN non avrebbe potuto inferirsi dalla circostanza che egli aveva consegnato al PA la somma di euro 500,00 poiché ciò era avvenuto non per l'attività del comitato elettorale bensì in virtù delle spese sostenute - come pure evidenziato in altri passaggi della decisione - per la pulizia dei locali e per altri servizi. Quanto, per altro verso, all'attività di procacciamento dei voti svolta per il candidato dal PA, il AN lamenta un'assoluta carenza di motivazione, al punto che la stessa sarebbe solo apparente, limitandosi a ripercorrere il contenuto della querela presentata il 26 aprile 2018 dal coimputato e costruendo la sua responsabilità sul fatto che non l'avrebbe immediatamente smentita nelle conversazioni registrate dal figlio dello stesso coimputato. Nell'effettuare tale deduzione la pronuncia della Corte d'appello si porrebbe in contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità come dalla Corte di Strasburgo, per il quale al semplice silenzio dell'imputato non può attribuirsi alcun valore sul piano istruttorio. 2 3. Propone separato ricorso avverso la medesima sentenza il coimputato PA, mediante il difensore di fiducia avv. Francesco Galeone, affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3.1. Con il primo motivo il PA denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, non essendo emersa nei giudizi di merito alcuna prova dell'elemento essenziale del delitto di corruzione elettorale costituito dall'accordo tra i coimputati in ordine all'espressione, in cambio delle utilità promesse, del proprio voto in favore del AN. 3.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in virtù della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto egli aveva agito spinto dalla necessità di reperire un'occupazione per i propri figli. Sarebbe in particolare palesemente illogica la motivazione della decisione impugnata per aver escluso il riconoscimento di tali attenuanti perché l'azione avrebbe leso le aspettative di altri partecipanti ad un concorso, in quanto l'impegno del politico era quello di favorire l'assunzione presso imprese private attraverso i propri contatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure svolte dal ricorrente AN si appuntano, sostanzialmente, sula circostanza che entrambe le sentenze di merito non hanno fondato la dimostrazione dell'esistenza del pactunn sceleris tra lo stesso e il PA né su una prova diretta né su una prova indiretta valutabile per tale. Orbene, dalle sentenze di merito, che, in quanto conformi, si saldano l'una con l'altra nel relativo compendio argomentativo, si evince che l'accertamento dell'intervenuto accordo tra i ricorrenti si fonda su una serie di elementi Occorre premettere che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o 3 radicalmente inficiata sotto il profilo logico (ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata non appare affetta da un vizio di motivazione nei termini così delineati. Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che la Corte territoriale, a differenza di quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, non ha desunto l'esistenza del pactum sceleris necessario alla configurazione del reato dal mero silenzio del candidato a fronte del riferimento allo stesso da parte del PA nelle conversazioni registrate tra i medesimi dal figlio di quest'ultimo. Invero, tra gli altri elementi valorizzati dalla Corte d'appello in tale direzione vi è anche la dirimente circostanza che il AN, in dette conversazioni registrate, tentava altresì di dimostrare al proprio interlocutore di aver rispettato le promesse fatte, così dando per presupposto un accordo tra i coimputati. Un altro elemento importante che suffraga la sussistenza dell'accordo è il dato, anch'esso valorizzato nella decisione oggetto di ricorso, che le dichiarazioni in tale direzione del PA sono state suffragate da quanto riferito dai sommari informatori sentiti nel corso delle indagini, peraltro anche rispetto all'assunzione di uno dei figli di quest'ultimo, proprio in forza dell'intervento del AN, presso una società. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto nel motivo sul quale si fonda il ricorso, la sentenza della Corte d'appello di Lecce non appare affetta dai vizi lamentati nella misura in cui ha ritenuto che nell'accordo rientrasse la promessa di voti in favore del candidato. A riguardo, è opportuno considerare che, in conformità alla giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice, non solo l'espressione del voto ma anche la propaganda elettorale integra, dal lato del soggetto beneficiato, la controprestazione illecita del sinallagma delineato dall'art. 86 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Sez. 5, n. 693 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282464 - 01). Ciò premesso, in linea con la contestazione del Pubblico Ministero estesa anche all'attività profusa dal PA per il procacciamento del voto di terzi mediante un comitato elettorale, vi era sicura consapevolezza da parte del AN della messa a disposizione gratuita dei locali per il comitato elettorale da parte dell'altro ricorrente. A quest'ultimo riguardo correttamente la Corte territoriale ha valorizzato il "ruolo" della dazione dell'importo di Euro 500,00 da parte del candidato al PA, sottolineando che la stessa era espressiva della partecipazione del candidato alle spese del comitato, spese correlate tanto dall'attività di propaganda svolta in suo favore da soggetti terzi, quanto alle attività di pulizia dei locali. 4 Dacché gli elementi in forza dei quali è stata accertata la responsabilità penale del AN non costituiscono mere congetture ma sono indizi, prima esaminati singolarmente per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa e poi esaminati nel loro complesso (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 - 01). Detti indizi, dunque, ben possono, se gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di una prova diretta, fondare il ragionamento logico-deduttivo del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti. A riguardo, stante la pluralità di indizi emersi nei gradi di merito quale sostrato del ragionamento logico-deduttivo svolto dalla sentenza impugnata, è opportuno ricordare, ancora, che il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (ex ceteris, Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 276743 - 01; Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552 - 01). 2. Venendo ai motivi di ricorso proposti dal PA, il primo, oltre a fondarsi su doglianze generiche e rivalutative, è manifestamente infondato per quanto già rilevato nell'affrontare la seconda parte dell'unico motivo del AN che pure investiva detto aspetto. 3. Il secondo motivo del ricorso dell'imputato PA è parimenti inammissibile: invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). In particolare, questa Corte ha ripetutamente puntualizzato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 - 01). Vi è dunque che resta immune da manifesti vizi logici censurabili in sede di legittimità la sentenza impugnata laddove ha fatto a tal fine riferimento tanto al gravità del fatto di reato commesso (sia per l'incidenza sulla possibilità di altri 5 ce Il Presidente giovani di ottenere un posto di lavoro, sia perché il fatto posto in essere mina alle radici il rapporto tra cittadino e politica sulla libera espressione del diritto di voto) quanto alla circostanza che l'imputato ha denunciato i fatti avvenuti per ottenere il pagamento dal candidato delle somme per la locazione dell'immobile adibito a comitato elettorale. 4. Pertanto, in definitiva, il ricorso di HE AN deve essere rigettato, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. 5. Il ricorso di IL PA deve essere invece dichiarato inammissibile: a ciò segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AS IL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di ZZ EL, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 4 maggio 2023 Il Consigliere Estensore