Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 1
Il decreto con cui il P.M. convalida la perquisizione domiciliare eseguita d'urgenza dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, salva l'ipotesi in cui lo stesso sia qualificabile come atto abnorme.
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- 1. Art. 352 - Perquisizionihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Perqusizione alla ricerca di armi (Cass. 15537/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020
La facoltà di procedere a perquisizione domiciliare per indizio di detenzione di armi non può essere esercitata sulla base di un mero sospetto, che può trarre origine anche da un personale convincimento; essa presuppone l'esistenza di un dato indiziante, teso a rappresentare la presenza dell'arma in un determinato luogo, ma non richiede che tale dato sia stato raccolto conformemente ai modelli procedimentali del codice di rito, sicché è pacifica in giurisprudenza la considerazione del possibile utilizzo, a tal fine, di informazioni fornite da fonti confidenziali. L'attività di perquisizione diretta alla ricerca delle armi, rientrando anche, e principalmente, in un'attività di carattere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2012, n. 46250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46250 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 20/11/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1568
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 6914/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE SI, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del 19/11/2011 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, nel procedimento nei confronti di:
AQ CO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M. Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto sopra indicato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri convalidava, ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., la perquisizione domiciliare eseguita in via d'urgenza dai carabinieri nel nucleo investigativo del gruppo di Locri presso l'abitazione di SI SE, finalizzata alla ricerca del di lei marito, CO AQ, latitante, nei cui confronti era rimasta ineseguita una ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di stampo mafioso ed altro.
Rilevava il Pubblico Ministero come la perquisizione dovesse considerarsi legittimamente eseguita dagli ufficiali di polizia giudiziaria, in una situazione di obiettiva urgenza che non aveva permesso di attendere l'emissione di un tempestivo decreto di sequestro dell'autorità giudiziaria.
2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso SI SE, con atto sottoscritto anche dal suo difensore avv. Riccardo Misaggi, la quale ha dedotto l'abnormità del provvedimento impugnato, per essere stata eseguita la relativa perquisizione con modalità non consentite, mediante abbattimento o perforazione di muri e pavimenti, nonché la illegittimità dello stesso per essere stato adottato oltre il termine di quarantotto ore previsto dall'art. 352 c.p.p., comma 4. Con requisitoria scritta del 19/07/2012 il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso a decreto non impugnabile.
3. Costituisce regola consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non sia previsto alcuna impugnazione avverso il decreto di perquisizione adottato dal Pubblico Ministero ovvero il decreto di convalida, della perquisizione eseguita in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria, emesso dal rappresentante della pubblica accusa.
Trattasi, infatti, di provvedimenti che non hanno natura decisoria, dunque non sono assimilabili alle sentenze, ne' che comportano una limitazione della libertà personale, di talché - in mancanza di un successivo sequestro o di altro provvedimento impugnabile per espressa previsione legislativa - non sottoponibili ad alcun gravame o a querela nullitatis se non nei limiti in cui quella decisione possa avere avuto riflessi sul sequestro ovvero su altro provvedimento impugnabile (così, tra le tante, Sez. 3, n. 8999 del 10/02/2011, Brazzi, Rv. 249615; Sez. 3, n. 8841 del 13/01/2009, Guasco, Rv. 243002; Sez. 2, n. 45532 del 08/11/2005, Di Paola, Rv. 233144; Sez. 3, n. 40985 del 23/10/2002, Incastrane, Rv. 222857; Sez. 5, n. 6502 del 19/12/2000, Bellomo, Rv. 218973; Sez. 5, n. 2108 del 04/04/2000, Peluso, Rv. 216365; Sez. 2, n. 6149 del 09/12/1999, Marini, Rv. 216351; Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206656).
4. Tuttavia, il decreto di convalida della perquisizione deve ritenersi ricorribile per cassazione laddove lo stesso sia qualificabile come abnorme. Ed infatti, se è vero che tradizionalmente il concetto di abnormità è riferito esclusivamente ai provvedimenti di natura giurisdizionali, con esclusione, dunque, di quelli del P.M., in quanto atti di parte (così Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, P.G. in proc Chirico, Rv, 219598), è anche vero che tale criterio non possa essere applicato in relazione a quei provvedimenti del P.M. che incidono direttamente su diritti costituzionalmente garantiti - quale il diritto alla inviolabilità del domicilio rispetto al decreto del p.m. di convalida della perquisizione eseguita in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria - poiché l'ordinamento non potrebbe giustificare che rimanga senza alcun tutela il diritto di libertà del singolo che dovesse risultare compresso da una iniziativa procedimentale adottata in assenza di alcun potere o in totale difformità dai canoni di legge. D'altra parte, non può neppure sostenersi che la categoria della abnormità non sia riferibile ai provvedimenti del P.M. in quanto gli stessi, proprio perché atti di parte, non sono mai impugnabili, atteso che l'ordinamento processuale riconosce espressamente la impugnabilità di provvedimenti del p.m., come il decreto di sequestro probatorio ex art. 257 cod. proc. pen. o il decreto di convalida del sequestro adottato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ex art. 355 cod. proc. pen., proprio perché atti incidenti su un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto di proprietà, e perché aventi effetti sostanzialmente parificati dal legislatore codicistico a quelli, di contenuto simile, emessi dal giudice.
Peraltro, tale soluzione ermeneutica, finalizzata ad ammettere la impugnabilità dei provvedimenti del P.M. nelle eccezionali situazioni innanzi indicate, oltre che trovare conferma in un precedente di questa Corte sia pur riguardante altra fattispecie (v. Sez. 3, n. 18079 del 25/02/2003, Sicali, Rv. 224755), appare rispondere ad una esegesi conforme sia al precetto dettato dall'art. 14 della nostra Carta costituzionale, che a quello previsto dall'art. 8 CEDU, che salvaguarda il diritto della persona al rispetto della sua vita privata e familiare e del suo domicilio, fatte salve le eccezionali forme di "interferenza" dell'autorità pubblica nei casi previsti dalla legge.
5. Ciò premesso, deve, comunque, escludersi la fondatezza delle doglianze dell'odierno ricorrente.
È pacifico che l'abnormità - categoria di "creazione" giurisprudenziale che consente di proporre il ricorso per cassazione anche contro provvedimento formalmente non impugnabili - è configurarle laddove il provvedimento abbia comportato una inammissibile stasi del procedimento, con conseguente impossibilità di proseguirlo (c.d. abnormità funzionale), ovvero se il provvedimento sia stato emesso dall'autorità giudiziaria nell'esercizio di un potere non riconosciuto dall'ordinamento (c.d. abnormità strutturale per carenza di potere in astratto), o con deviazione rispetto al modello legale, dunque nell'esercizio di un potere consentito ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè al di fuori dei casi ivi stabiliti (c.d. abnormità strutturale per carenza di potere in concreto) (in questi termini, ex multis, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Ora, nel caso di specie il provvedimento impugnato non rientra in alcune delle categorie innanzi tratteggiate, in quanto quel decreto del P.M. di convalida della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria è provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti dall'ordinamento e che non ha determinato la stasi del procedimento. Le specifiche modalità di esecuzione della perquisizione domiciliare, nella fattispecie apparse funzionali alla realizzazione dello scopo contingente, dato che gli ufficiali di polizia giudiziaria avevano rilevato nell'immobile de quo delle potenziali anomalie planimetriche e dimensionali, tali da far pensare alla costruzione di un apposito bunker ove il ricercato si fosse potuto nascondere, avrebbero potuto astrattamente comportare responsabilità in altra sede, ma non anche determinare l'abnormità dell'atto nei termini sopra descritti.
5. Alla declaratoria di rigetto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2012