Sentenza 28 novembre 2008
Massime • 1
Il pubblico ministero ha facoltà di proseguire le indagini anche dopo aver avanzato la richiesta d'archiviazione. (Fattispecie relativa alla ritenuta legittimità del deposito degli esiti di una consulenza tecnica successivamente alla presentazione dell'opposizione alla richiesta d'archiviazione da parte della persona offesa dal reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2008, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 28/11/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 2244
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 16704/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AZ AN NO n. il 28.08.1965;
2. NA CO n. il 24.09.1934;
parti civili nei confronti di:
3. PI IN n. il 02.09.1947;
4. GR SQ n. il 20.11.1950;
5. PI LA n. il 25.08.1964;
6. RO NI CO n. il 18.07.1950;
7. TO DA n. il 19.07.1951;
8. D'QU CI n. il 19.11.1962;
9. AL AP n. il 05.01.1977;
avverso decreto del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 06.12.2005;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
attese le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto, in data 6.12.2005, il GIP presso il Tribunale di Napoli, sulla richiesta del P.M. e sulla opposizione delle parti offese GR IM NI e AR CO, coniuge e padre della defunta AR ET, disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento penale nei confronti PI IN + altri in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p.. Il G.I.P., ritenuta superata l'opposizione in quanto i relativi rilievi erano stati del tutto chiariti dalla C.T. del P.M., concludeva affermando l'infondatezza della notizia di reato, in conformità alle conclusioni del PM fondate, appunto, su una CTU allegata agli atti, che aveva evidenziato assenza di colpa dei medici curanti.
Propongono ricorso per Cassazione le parti offese eccependo la nullità del decreto di archiviazione per violazione del diritto al contraddittorio sacrificato dall'illegittima implicita declaratoria di inammissibilità della opposizione.
I ricorrenti, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite sent. N. 2 del 14.02.1996- 15.03.1996), evidenziano che il GIP fonda la decisione impugnata su un atto rilevante del P.M. (C.T. del 20.07.2005) acquisito dopo la presentazione dell'opposizione e quando ormai le indagini erano concluse con conseguente violazione del principio del contraddittorio e della non regressione del procedimento. Si assume che il P.M., una volta che ha formulato al G.I.P. richiesta di archiviazione, non può più proseguire nelle indagini preliminari sia per la contraddizione esistente tra lo svolgimento delle indagini e la ritenuta infondatezza della "notitia criminis", sia per la regressione che si determinerebbe dalla fase processuale oramai iniziata con la richiesta di archiviazione, sia per l'ostacolo derivante dalla opposizione alla archiviazione.
Con parere scritto il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Con memoria difensiva AL RI IA, una degli indagati, evidenzia l'infondatezza del ricorso per due motivi:
a) i poteri delle parti e quindi del P.M. di svolgere indagini suppletive ed integrative non vengono meno con la richiesta di archiviazione al GIP. Secondo il principio della "continuità investigativa" il P.M. è nelle condizioni di poter supplire alle deficienze inquisitorie imposte dalla chiusura delle indagini preliminari. Secondo, poi, il principio della completezza delle investigazioni il P.M. è tenuto a svolgere, se necessarie, ulteriori indagini anche in ossequio del principio della obbligatorietà dell'azione penale.
b) Nel merito la ricostruzione dei fatti come rappresentata dai ricorrenti non appare conforme al vero.
L'unico motivo posto a base del ricorso è manifestamente infondato sicché il gravame di legittimità va dichiarato inammissibile. Innanzitutto, va precisato che, nel caso di specie, l'ordinanza di archiviazione è stata disposta dal GIP ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3, vale a dire all'esito della camera di consiglio.
Dunque, il contraddittorio è stato pienamente osservato. È evidente che il GIP non aveva ritenuto l'opposizione inammissibile avendola valutata alla luce dell'indicato oggetto dell'investigazione suppletiva, solo che, nelle more, era stata depositata la consulenza disposta dal P.M. che ha reso superflue le ulteriori indagini richieste dalla parte opponente.
Sul punto la censura delle ricorrenti parti offese non trova alcun aggancio normativo. Prima di tutto si rileva che nel corso dell'udienza camerale del 29.11.2005 gli opponenti hanno avuto tutta la possibilità di prendere visione della consulenza tecnica de qua ed argomentare sui relativi risultati, e ciò già di per sè esclude ogni violazione del contraddittorio, ma anche sullo specifico rilievo che la consulenza è stata depositata dopo la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., si evidenzia l'assenza di una qualsiasi norma che vieti al P.M., anche se ha fatto richiesta al GIP del decreto di archiviazione, di proseguire nelle indagini preliminari. Per altro per il caso che ci occupa il P.M. ha voluto approfondire i temi di indagine evidenziati proprio dai ricorrenti nell'opposizione.
Invero, quando il legislatore ha voluto impedire al P.M. la prosecuzione delle indagini, soprattutto in riferimento al principio di divieto di regressione del procedimento, lo ha esplicitamente previsto e sancito, ed è il caso di cui all'art. 414 c.p.p. laddove, una volta emanato il decreto di archiviazione, il P.M. per poter effettuare nuove indagini sulla stessa notizia di reato deve munirsi dell'autorizzazione del GIP, in mancanza sussiste la nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., lett. b) riguardante l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.
Ma al di fuori di questa precisa ipotesi, si ripete, non sussiste alcuno ostacolo processuale che impedisca al P.M., ancorché abbia fatto richiesta di decreto di archiviazione, di effettuare ulteriori indagini rispetto a quelle di cui ha già messo a conoscenza del GIP e delle altre parti.
Potere che rimane in capo al P.M. anche quando sia stata fatta richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato come si ricava, in via induttiva, dalla disposizione dell'art. 419 c.p.p., n. 3 dove è previsto che l'avviso della fissazione dell'udienza preliminare deve contenere anche l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
Ed ancora, nel caso previsto dall'art. 430 c.p.p. il P.M., o anche la Difesa, possono compiere attività integrativa di indagine, anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, sia pure in più ristretti ambiti indicati dalla stessa norma. Il permanere di termini massimi per le indagini preliminari, come rileva l'indagata nella memoria depositata, ha consolidato il principio della "continuità investigativa" in riferimento ai poteri del P.M., in virtù del quale l'organo dell'accusa è nelle condizioni di poter supplire alle deficienze inquisitorie imposta dalla chiusura delle indagini preliminari. Il più ampio spazio assegnato al "supplemento probatorio" e al "dovere" del pubblico ministero di svolgere "completamente" le indagini, ha il fine di rafforzare il potere valutativo del GIP in modo da potenziare la funzione di "filtro" sia con riferimento alla richiesta di archiviazione che all'udienza preliminare. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido e di ciascuno della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 28 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009