Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2026, n. 7224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7224 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Evoluzioni Mediche s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Carifi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Abruzzo e Regione Siciliana, Assessorato alla Salute in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo e Cristina Bernardi Spagnolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Val D'Aosta, Provincia Autonoma di EN, Sanitaria Ortopedia Borgo Roma s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1. del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022;
2. del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022;
3. dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di EN e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
4. ove occorra, della “ intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 ” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di EN e Bolzano il 28 settembre 2022;
5. ove occorra, della circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 febbraio 2020, prot. n. 5496;
6. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti depositato il 24 febbraio 2023 :
- del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022;
- dell'Allegato A al predetto decreto, recante “ elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019;
- della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento;
per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti depositato da Evoluzioni Mediche s.r.l. il 24 febbraio 2023 :
- del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, recante “ Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 ”, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della legge provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma di Bolzano;
per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti depositato il 24 febbraio 2023 :
- della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “ Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ”;
- dell'Allegato 1 alla predetta determinazione, recante “ l'elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”;
- della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- della nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata;
per quanto riguarda il quarto atto di motivi aggiunti depositato il 24 febbraio 2023 :
- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante “ Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- della nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 novembre 2022, pubblicata nel sito istituzionale della Regione, contenente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
- dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'elenco della quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore;
per quanto riguarda l quinto atto di motivi aggiunti depositato il 9 ottobre 2023 :
- del decreto n. 10686 del 2023 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, avente ad oggetto: “ Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 ”, e allegati;
- della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2023A-000832 del 12 giugno 2023 con cui stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (risultanti nell'Allegato 1);
- se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
per quanto riguarda il sesto atto di motivi aggiunti depositato in data 8 aprile 2025 :
- della determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “ ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 ” e dell’Allegato parte integrante alla predetta determinazione;
- della nota trasmessa via PEC alla ricorrente in data 24 gennaio 2025, Prot. n. 24/01/2025.0073861.U, avente ad oggetto “ Payback dispositivi medici – anni 2015-2018 ”, con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha comunicato all’azienda ricorrente la determinazione di cui sopra e, per l’effetto, intimato a quest’ultima di procedere al pagamento della somma di Euro 29.668,20 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima missiva;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Abruzzo, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Siciliana, Assessorato alla Salute, della Regione Veneto, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IN Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Premesso che con l’atto introduttivo del presente giudizio Evoluzioni Mediche s.r.l. ha trasposto innanzi a questo Tribunale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla stessa proposto avverso il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, recante la “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, nonché il decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022 recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”; nonché ancora l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di EN e Bolzano, recante “ Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di EN e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 ” e ha chiesto a questo Tribunale di annullare i predetti atti sulla base di sette motivi di diritto, volti a lamentare sia la ritenuta sussistenza di vizi propri degli stessi, sia la ritenuta illegittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del p ayback nel settore dei dispositivi medici;
2. Premesso, altresì, che con atti di motivi aggiunti depositati tra il 24 febbraio 2023 e l’8 aprile 2025 la società Evoluzione Mediche s.r.l. ha impugnato gli atti applicativi dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo adottati da singole Regioni;
3. Premesso, infine, che con note depositate in data 10 dicembre 2025 e 20 febbraio 2026 Evoluzioni Mediche s.r.l. ha dedotto di aver medio tempore aderito al meccanismo di definizione delle controversie relative al payback per le annualità 2015-2018 previsto dall’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, provvedendo « al pagamento alle quote di ripiano pay back dispostivi medici nella misura del 25% determinate dalla normativa sopra richiamata, in favore delle amministrazioni odierne resistenti » e ha conseguentemente chiesto a questo Tribunale di « dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, secondo quanto stabilito dall’art. 7, d.l. n. 95/2025» ;
4. Rilevato che l’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha previsto che « per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 »; che « l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti »; e che « decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di EN e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite »;
5. Ritenuto che – pur non potendo questo Tribunale provvedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei termini espressamente previsti dall’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 in assenza del deposito da parte di tutte le Regioni della documentazione che le stesse avevano l’onere di versare in atti ai sensi della predetta disposizione – quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente appaia in ogni caso idoneo a determinare il venir meno del potere di questo Tar di pronunciarsi nel merito del ricorso (atteso peraltro che ai sensi dell’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 « l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti» ) e imponga di dichiarare (non la cessazione della materia del contendere ma) l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò anche tenuto conto che il meccanismo di cui all’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta) diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati, senza alcun pagamento);
6. Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter compensare integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
IN Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IN Giuseppe Lanzafame | UR TO |
IL SEGRETARIO