Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 37980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37980 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
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37980-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
ALDO ACETO
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OR NI BU
ENRICO MENGONI
IO CA
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
-Relatore.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ND nato a [...] il [...]
Sent. n. sez.
1500
UP - 16/10/2025 R.G.N. 25208/2025
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO DI VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
In caso di diffusione der presente provvedimento amettere le generalità e gli altri dati identificativ a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte importe diela legge
IL ZI AN an
udita la relazione svolta dal Consigliere RE AN BU;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 maggio 2024, il Tribunale di Verona dichiarò CI DR responsabile dei reati di atti persecutori (capo 1), lesioni personali aggravate (capo 2), violenza sessuale aggravata (capo 3) e violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose (capo 4), commessi in danno di NE RA, e, ritenuta la continuazione, lo condannò alla pena di anni otto e mesi sette di reclusione, oltre pene accessorie.
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La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 20 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l'appello proposto dall'imputato. La Corte territoriale ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da plurimi elementi probatori, tra cui testimonianze, certificazioni mediche e documentazione video. In particolare, la Corte ha escluso la sussistenza di un rapporto di stabile convivenza, valorizzando la circostanza che l'imputato non disponesse delle chiavi dell'abitazione, e confermato la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati e la procedibilità d'ufficio per il delitto di violenza sessuale in ragione della connessione "con il reato di atti persecutori e violazione di domicilio aggravata".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia l'illogicità manifesta della motivazione "in relazione all'asserita insussistenza di un rapporto di convivenza". La difesa contesta l'argomento della Corte d'appello basato sulla mancata disponibilità delle chiavi di casa da parte dell'imputato, ritenendolo irrilevante alla luce delle abitudini della coppia e delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa in varie sedi, che attesterebbero una relazione stabile e una coabitazione di fatto. Si rimarca quindi che: poiché NE lasciava le chiavi dell'appartamento nella cassetta della posta per metterle a disposizione del figlio "non può non ritenersi certo che anche CI ne potesse disporre liberamente proprio perché autorizzato"; il documento che elenca gli effetti personali che l'imputato aveva ritirato dall'abitazione di NE alla presenza del difensore di ufficio prova che la convivenza si era protratta sino agli ultimi episodi di violenza;
dalla CNR del 31/5/2023, dal verbale di s.i.t. del 5/6/2023 e dalle trascrizioni dell'udienza del giorno 11/1/2024 si trae la prova che la persona offesa aveva dichiarato che CI era andato "ad abitare da lei".
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia l'erronea applicazione della legge penale per la mancata qualificazione dei fatti nel delitto di maltrattamenti in famiglia in luogo di quello di atti persecutori. Secondo il ricorrente, l'accertamento della convivenza imporrebbe tale riqualificazione, in ossequio ai principi di legalità e tassatività e alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale citata nel ricorso.
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia il difetto di motivazione in relazione al reato di violenza sessuale. Si lamenta che la condanna si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza un'adeguata valutazione della sua attendibilità, che sarebbe minata da imprecisioni e contraddizioni, come quella relativa alla dinamica della violenza e all'uso della biancheria intima da parte della vittima. Si rappresenta al riguardo che: solo nel verbale di s.i.t. del 5 giugno la
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persona offesa fece riferimento a una violenza sessuale;
nella prima denuncia sporta per il reato di maltrattamenti in famiglia, NE espose che conviveva con CI da 6/7 mesi per poi sostenere che aveva avuto con l'imputato solo "incontri occasionali"; i ricordi della persona offese sulle denunciate violenze, compresa la violenza sessuale che si sarebbe consumata il giorno di Capodanno, erano "estremamente imprecisi".
2.4 Con quarto motivo, si denuncia la violazione di legge penale "per omessa valutazione della condizione di procedibilità per il reato di violenza sessuale". Il ricorrente sostiene che, in assenza di querela, la procedibilità d'ufficio verrebbe meno qualora si escluda il delitto di atti persecutori, poiché anche il connesso reato di lesioni, non più aggravato dal nesso teleologico, diverrebbe procedibile a querela, facendo cadere il presupposto della connessione ex art. 609-septies c.p.
2.5 Con ultimo motivo, si denuncia la violazione di legge penale "per omessa valutazione della condizione di procedibilità per il reato di danneggiamento aggravato". Si assume l'assenza della querela necessaria per procedere per tale delitto, non ricorrendo l'ipotesi di procedibilità d'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati.
1. Il primo motivo si compone di tre argomenti, l'ultimo dei quali veicola e dissimula in maniera surrettizia critiche alle posizioni probatorie su cui si fonda la perspicua e articolata trama argomentativa del provvedimento impugnato, del tutto immune da vizi di sorta, peraltro ricorrendo ad atti d'indagine, allegati al ricorso, la cui acquisizione al fascicolo dibattimentale non emerge dalle sentenze di merito e non risulta documentata dal ricorrente.
1.1 La Corte d'appello ha fornito una motivazione logica e coerente per escludere la sussistenza di una "convivenza" stabile tra l'imputato e la persona offesa, condizione dedotta dinanzi al giudice di appello solo per contestare l'integrazione del delitto di violazione di domicilio. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato non soltanto le dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa, che aveva sostenuto che non vi era stata "una effettiva e stabile convivenza", ma anche la circostanza, pacifica, che l'imputato non possedesse un proprio mazzo di chiavi dell'abitazione della donna ma utilizzasse quelle che la stessa lasciava nella cassetta della posta per il figlio. La Corte ha ritenuto, sulla base di una massima di esperienza non irragionevole, che tale modalità di accesso confliggesse con l'idea di un legame affettivo stabile e con la sussistenza di impegni reciproci di assistenza morale e materiale che caratterizzano le relazioni di convivenza. Ha,
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inoltre, logicamente dedotto che la necessità dell'imputato di rientrare per recuperare i propri effetti personali dopo l'ultimo episodio di violenza, accaduto il 31/5/2023, confermasse, "quantomeno, che l'uomo non abitava più in quella casa, per ipotesi perché allontanato dalla donna".
1.2 A fronte di tale apparato argomentativo, l'ultimo argomento del primo motivo fa leva su un documento che sarebbe stato redatto alla presenza del difensore di ufficio, su una CNR e su altri atti delle indagini preliminari che, come già anticipato, il ricorso non prova essere stati acquisiti al fascicolo dibattimentale e a cui la sentenza impugnata non fa riferimento e sui verbali di stenotipia relativi all'udienza del giorno 11 gennaio 2024. Devono, allora, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, [...], Rv. 210658 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...]). Va, infatti, ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per esser valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente propónga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, infatti, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito a (Sez. 7, ord. n. 34457 del 19/9/2025, Giammaria;
Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, [...], Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], Rv. 265482 vedi anche Sez. U,
n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...], Rv. 214794). L'argomento in esame, quindi, risulta inammissibile in quanto le deduzioni difensive si pongono in diretto confronto col materiale probatorio-valorizzando, peraltro, atti la cui utilizzabilità è rimasta indimostrata- sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità (in tal senso anche Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, [...], Rv. 258153).
1.3 Venendo ai rimanenti argomenti, il primo contesta il ragionamento inferenziale incentrato sulla disponibilità delle chiavi sviluppato nella sentenza impugnata rappresentando che anche il figlio di Fumarelli, "convivente con la madre, non ne era in possesso. Sennonché non può sottacersi che la prospettazione del gravame, da quanto è dato evincersi dalla sintesi dei motivi riportata nella sentenza impugnata, era stata esattamente opposta, avendo la difesa prospettato che il ragazzo non conviveva con la madre (pag. 7 della sentenza), e, comunque, che la convivenza fra madre e figlio non costituisce un dato ritenuto come provato dalla Corte territoriale (pag. 8).
2. Va, ancora, osservato, così passando al secondo motivo, logicamente dipendente dal primo, che, come è dato evincersi dalla sintesi dei motivi di appello, dal ricorso non censurati, la questione della qualificazione giuridica del reato contestato al capo 1 non risulta essere stata proposta dinanzi alla Corte territoriale, dinanzi alla quale il tema della convivenza era stata sollevato ma al solo fine di escludere l'integrazione del delitto di violazione di domicilio. In stretta relazione con tale difesa, infatti, risulta il passo della motivazione richiamata nel motivo che ha si ipotizzato che la "coabitazione" potesse essersi interrotta ma solo al fine di sottolineare che, "a tutto voler concedere" alla difesa, il reato di violazione di domicilio sarebbe stato comunque configurabile. Anche tale risultanza concorre all'inammissibilità del ricorso. Un orientamento di questa Corte, dal collegio condiviso, ritiene che "la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, quando alla pronuncia eventualmente conseguente il ricorrente abbia un interesse concreto e determinato, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, c.p.p., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, pur se unicamente quando la sua soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [...], Rv. 232773; Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, [...]; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259730)" (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, [...], Rv. 272651-01).
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又
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Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, in relazione alla sussistenza di una relazione di convivenza, è pervenuta a conclusioni diverse da quelle che fondano il motivo e si è già detto che la motivazione che le sorregge si sottrae alle censure difensive. Il motivo risulta pertanto tardivo non essendo stato proposto con il gravame.
3. Il terzo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di violenza sessuale, presenta gli stessi profili di inammissibilità rilevati al punto 1.2, essendo volto a censurare l'apprezzamento e la valutazione delle prove, di cui è stata proposta una rivisitazione e una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde e immune da vizi logici, dunque non suscettibile di alcuna rivalutazione nel giudizio di legittimità. Giova, in premessa, osservare che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai ricordati limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di Cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non è questo però il caso: il ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censura l'attendibilità della persona offesa, che, invece, contrariamente da quanto si legge nel ricorso, è stata oggetto di attento vaglio da parte di entrambi i giudici del merito con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede. La Corte d'appello, nel confermare il giudizio di attendibilità della persona offesa e di genuinità delle sue dichiarazioni cui era pervenuto il Tribunale, ha sottolineato i riscontri derivanti dalle deposizioni testimoniali, dai referti medici e dal video realizzato da Giannini, confrontandosi anche con gli argomenti difensivi. Con l'apparato argomentativo contestato il ricorrente sostanzialmente non si confronta esaurendosi la critica nella riproposizione di argomenti già disattesi dal giudici di merito, avendo il Tribunale rappresentato che non era rimasto provato che NE non indossava mai la biancheria intima (pag. 16 della sentenza di primo grado), o del tutto generici, laddove si addebita alla denunciante "imprecisione nel richiamare i singoli episodi di violenza".
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4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha, incidentalmente, rilevato la procedibilità d'ufficio per il delitto di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-septies, comma 4, n. 4, c.p., stante la connessione con il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., contestato al capo 1) e per il quale è intervenuta condanna, la cui procedibilità officiosa, a sua volta, trova causa nella connessione con le lesioni aggravate, e con quello di violazione di domicilio aggravata. Va, quindi, ricordato che tra le ipotesi che, ai sensi dell'art. 609-septies, determinano la procedibilità d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 609-bis c. p., vi è anche quella della connessione con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Tra le ipotesi di connessione l'art. 12, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. contempla anche la commissione di più reati con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ossia avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, ex art. 81, cpv., c. p., vincolo che i giudici di merito hanno ritenuto sussistere fra tutti i reati contestati e che il ricorso non contesta. Tanto premesso, il motivo prospettante l'improcedibilità non si confronta né con la sentenza di appello né con quella di primo grado, l'unica che ha affrontato specificatamente la questione, non essendo stato il tema della procedibilità sollevato con il gravame. Il Tribunale aveva ritenuto la violenza sessuale connessa con la violazione di domicilio aggravata e con le lesioni aggravate. Il riferimento alla violazione di domicilio si rinviene anche, come già detto, nella sentenza di appello. Ebbene, il motivo non fa menzione alla violazione di domicilio aggravata e poi richiama la censura relativa alla sussistenza della stabile convivenza per sostenere che non era configurabile il delitto di atti persecutori, per cui, venendo meno l'aggravante del nesso teleologico, anche le lesioni diventavano procedibili a querela. Sennonché la stessa prospettazione difensiva assume che, in luogo del reato di cui all'art. 612 bis c.p., risulterebbe integrato il 572 c.p., reato la cui perseguibilità d'ufficio consentirebbe comunque la punizione dei reati di violenza sessuale e di lesioni.
5. Il quinto ed ultimo motivo è manifestamente infondato in quanto basato su un erroneo presupposto. Il ricorrente lamenta la mancanza di querela per il reato di "danneggiamento aggravato". Tuttavia, dall'esame degli atti e della stessa sentenza impugnata, emerge che il reato contestato al capo 4) non è quello di danneggiamento (art. 635 c.p.), bensì quello di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose. Tale fattispecie delittuosa era, all'epoca dei fatti, procedibile d'ufficio. La censura del ricorrente, pertanto, si appunta su un reato non contestato e su un argomento errato. La rilevata inammissibilità del ricorso, avendo comportato la formazione del giudicato sostanziale, impedisce di valutare d'ufficio l'incidenza del mutato regime
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di procedibilità introdotto dal d.l.vo 150/2022 sul delitto in valutazione (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, [...], Rv. 273551 01; Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, [...], Rv. 28546701; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, [...], Rv. 284155-01).
6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2025
Il Consigliere estensore
RE AN BU
Il Presidente
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In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Deposita in Cancelleria
Oggi.
24 NOV. 2025
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Il Presidente