Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto- che escluderebbe la prima - non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere. (Fattispecie nella quale all'indagato era stato contestato il reato di riciclaggio di somme di danaro ottenute illecitamente da terzi mediante la commissione di reati di appropriazione indebita e corruzione; la S.C. ha ritenuto che non risultassero, allo stato, accertati elementi atti a comprovare il concorso del ricorrente nel reato presupposto ex art. 646 cod. pen., essendo incerti il momento e le modalità di costituzione, da parte sua, delle società estere attraverso le quali aveva realizzato il trasferimento del denaro; ha quindi rigettato la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto).
Commentari • 6
- 1. Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca Commento a Decisione Giurisprudenziale Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Decisione: Sentenza n. 11836/2018 Cassazione Penale – Sezione II Classificazione: Penale …
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La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
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La massima Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa. (Fattispecie relativa al trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile, la ricerca e l'individuazione del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. 23774). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. …
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Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Il caso. Il caso esaminato dalla cassazione riguardava trasferimenti effettuati sulla stessa banca, e veniva contestato il reato di riciclaggio continuato, ritenendo l'imputato colpevole a titolo di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2007, n. 8432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8432 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/01/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 9
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 040023/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LT MA N. IL 16/01/1960;
avverso ORDINANZA del 04/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Dinacci F. e Cecconi F..
FATTO E DIRITTO
LT RC propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 4/6 ottobre 2006 con la quale è stato confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere adottato dal locale Gip il 19 settembre 2006. Il provvedimento coercitivo è stato adottato in riferimento alla contestazione di riciclaggio continuato ed aggravato (art. 81 c.p. e art. 648 bis c.p., commi 1 e 2) posto in essere in Milano dal 1997 al 2004.
Nel contesto del più ampio procedimento iscritto a carico anche di altri indagati - tra i quali tal AN - accusati di essersi appropriati illegittimamente di ingenti somme di danaro che venivano sottratte alla società del Gruppo LL-Telecom anche attraverso la commissione di reati di corruzione a pubblici ufficiali, il LT veniva accusato di avere, nell'esercizio della propria attività professionale di commercialista, collaborato col AN per compiere una serie di operazioni bancarie e societarie volte a trasferire le dette somme, che erano state fatte pervenire su depositi esteri (Inghilterra), verso altri conti accesi presso ulteriori Stati (Svizzera, Principato di Monaco ed infine Lussemburgo) ed infine nuovamente verso il territorio nazionale ove, tra l'altro, venivano impiegate per acquistare una villa del valore di due milioni di Euro.
In tal modo realizzava la condotta di rilevanza penale, costituita dal compiere operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte. Deduce:
1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione dell'art.648 bis c.p. per essere stati, i comportamenti accertati a carico di esso ricorrente, qualificati giuridicamente come riciclaggio anziché concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita, reato che non consentirebbe, dati i suoi limiti edittali, la adozione della misura coercitiva;
2) ancora ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c) essendo stati valutati erroneamente i criteri, di assoluta concretezza, alla quale la norma pretende sia ancorato il giudizio sulla prognosi di recidivanza;
il Tribunale avrebbe erroneamente utilizzato elementi rappresentativi dei gravi indizi di colpevolezza per sostanziare il giudizio sulla personalità dell'indagato, non tenendo conto del contesto temporale nel quale i primi erano stati realizzati;
in particolare non tenendo conto che, successivamente, e cioè il 28 luglio 2005, esso LT si era dimesso da tutte le cariche relative alle società con le quali aveva compiuto le operazioni in contestazione. Il ragionamento del Tribunale, che aveva ritenuto di poter prescindere da tali eventi ancorando il pericolo di reiterazione di reati al "know how" acquisito dal commercialista nelle sue operazioni internazionali, aveva dato luogo ad una vera e propria aberrazione giuridica. E ciò sia in quanto si tratta di connotati soggettivi che mai il prevenuto perderà sia perché gli ulteriori elementi valorizzati sarebbero privi del requisito della concretezza, sia perché, alla luce di un consistente orientamento della sprema Corte, tra i comportamenti concreti da valutare ai fini del pericolo di recidivanza non rientrano le specifiche modalità e circostanze del fatto contestato.
In secondo luogo la motivazione della ordinanza sarebbe viziata quanto alla possibilità (esclusa) di applicazione di una misura gradata. La condotta in contestazione sarebbe indissolubilmente legata al possesso dello stato di commercialista e dei titoli di compartecipazione alle società con le quali si era operato, situazioni tutte venute meno.
In data 21 dicembre 2006 è pervenuta in cancelleria una memoria difensiva nella quale i difensori hanno ribadito, con ulteriori argomentazioni, l'assunto per cui il LT sarebbe ritenuto responsabile di condotte idonee tutte a configurare, a suo carico, semmai, un concorso non solo morale ma anche materiale nella realizzazione del reato presupposto a quello di riciclaggio:
quello cioè di appropriazione indebita di somme ai danni del gruppo LL Telecom, se non altro alla luce del fatto che le fatture emesse per lucrare l'indebito vantaggio patrimoniale provenivano direttamente da società estere appositamente create con il concorso del LT stesso. Non sarebbe poi logico l'argomento utilizzato dal Gip per escludere tale evenienza e cioè il rilievo che non si è ancora trovata traccia della condivisione da parte del LT del profitto della fattispecie appropriativa. Si sottolinea infine che reato presupposto non può essere considerato quello di corruzione. Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Non si dubita che si possano proporre per la prima volta in Cassazione motivi che attengono alla qualificazione giuridica del fatto quando a tale pronuncia il ricorrente abbia interesse concreto, come si verifica nel caso di specie in cui, alla diversa qualificazione prospettata, conseguirebbe la insussistenza delle condizioni previste dall'art. 280 per l'applicabilità della misura cautelare, (v. Sez. 3^, 23 settembre 1985, n. 11666, rv 171262; Sez. 5^, 15 ottobre 2003, rv 227860; Sez. 6^, 4 febbraio 2004, rv 230440;
Sez. 2^, 15 novembre 2000, rv 232773; Sez. 5^, 9 novembre 2005, rv 233219). Affinché tale principio possa essere operante, occorre però che non sia controversa o controvertibile la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e ciò per evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in terzo grado di merito (Sez. 6^, 16 aprile 1991, rv 188417). Nella specie il ricorrente chiede che la condotta contestata al LT sia più opportunamente qualificata come concorso nella appropriazione indebita del denaro oggetto della condotta stessa, in quanto vi sarebbe quantomeno contemporaneità tra le attività appropriative e quelle volte ad ostacolare la ricostruzione del flusso di danaro: evenienza che starebbe a sua volta a dimostrare che l'autore materiale della appropriazione era a conoscenza, già al momento di tale azione delittuosa, delle modalità di allocazione del danaro, circostanza che sarebbe valsa a rafforzare i suoi propositi e quindi ad integrare gli estremi del concorso morale da parte del promesso riciclatore (LT).
Orbene, non si dubita, in linea di principio, che il concorrente nel reato presupposto di quello di riciclaggio non può essere chiamato a rispondere di tale successiva attività, fatta rientrare nel post- factum non punibile attraverso la clausola di riserva introdotta nell'art. 648 bis c.p., come già nell'art. 648 c.p.. Tuttavia, come anche la dottrina più avvertita segnala, il "criterio temporale" comunemente adottato per distinguere il concorrente dal ricettatore o riciclatore da solo non basta a risolvere la questione. Occorre, in più, che si proceda a verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere.
Si tratta di un accertamento minuzioso e specifico, dal momento che esso porta ad un effetto processuale e penale assai rilevante:
quello per cui una condotta dotata di tutti i connotati per essere considerata delitto di riciclaggio e dotata quindi di una sua significativa valenza antigiuridica, rimane non punibile in virtù di una previa valutazione del legislatore sulla irrilevanza penale del post-delictum.
Il richiamato accertamento, dunque, non può ritenersi soddisfatto alla stregua di generiche presunzioni e nella specie non è desumibile in modo pacifico dal provvedimento impugnato o dalla ordinanza cautelare, così venendo meno uno dei presupposti sopra ricordati perché possa operarsi, da parte della Cassazione, la diversa qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorrente cita, al riguardo, la circostanza che le società costituite in Inghilterra per fungere da schermo alla effettiva destinazione delle somme oggetto di appropriazione sarebbero state fondate e gestite assieme da LT e da AN sin dal 1997, data di inizio anche della attività appropriativa.
Tale rilievo, però, da solo non vale a risolvere la questione posta dal ricorrente poiché, così come difettano elementi espliciti a sostegno di una complicità diretta dei due nella condotta appropriativa, non può neppure affermarsi con certezza o con alta probabilità che tra la esecuzione da parte del AN delle condotte volte alla appropriazione indebita e quelle tese ad approntare gli schermi societari per impedire la tracciabilità del denaro, non vi sia stato uno iato. Sarebbe invero sufficiente ad escludere che ricorra la clausola di riserva anche il semplice fatto che l'accordo tra AN e LT sulla costituzione delle società si sia realizzato tra la condotta del primo tesa alla appropriazione e il conseguimento materiale del denaro. In tal caso, infatti, non potrebbe sostenersi che l'azione appropriativa del AN è stata in qualche modo influenzata dalla disponibilità offerta dal commercialista.
E nessun criterio logico o massima di esperienza impongono di ritenere, allo stato attuale della procedura, che l'acquisizione illecita di denaro, con l'apprestamento delle procedure per ottenere dal Gruppo Telecom LL gli incarichi investigativi fatti pagare in modo sproporzionato e/o assolti mediante la commissione di reati, sia stata contestuale o addirittura preceduta dall'accordo per il riciclaggio.
A tanto non può pervenirsi, del resto, sulla base del rilievo che i due reati recano lo stesso anno (1997) di inizio consumazione, tenuto conto della ampiezza del dato temporale in questione. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le censure articolate dal ricorrente nella prima parte di esso sono in sostanza tre: - la esigenza cautelare ex art. 274, lett. c) sarebbe stata ritenuta integrata da elementi non concreti ma astratti;
sarebbero state valutate, ai fini della prognosi di recidivanza, le modalità e circostanze del fatto, invece non utilizzabili;
si sarebbe tenuto conto in modo errato degli eventi sopravvenuti al reato, quali le dimissioni del ricorrente dalle cariche societarie delle quali si era avvalso per delinquere.
Ebbene, sul primo punto si osserva che non vi è stata lesione alcuna della norma posta dall'art. 274 c.p., lett. c) dal momento che non è accreditata dai giudici del merito una lettura del precetto basata sulla valorizzazione di elementi men che concreti.
Il fatto che nella motivazione siano stati citati concetti come "scaltrezza" o "disponibilità" offerta dal prevenuto al coindagato AN non significa che si siano usati elementi astratti ma soltanto che si è fatto ricorso, ai fini della esposizione, a delle astrazioni cioè a procedimenti - come chiarisce il dizionario - tendenti a sostituire con una formula la concreta molteplicità del reale. Ed è indubbio che proprio i citati concetti sono stati chiariti alla luce di una pluralità di rilievi obiettivi quali il rendere operativi, per svariati anni, gli artifici societari necessari ad occultare la provenienza illecita delle somme di denaro, il fatto che la protrazione nel tempo di tale impegnativa attività l'avesse resa conforme ad una scelta di vita, i rapporti internazionali, la possibilità di acquisire la disponibilità di società fittizie.
Il secondo profilo è parimenti infondato.
Alla giurisprudenza citata dal ricorrente va aggiunta quella, divenuta ormai maggioritaria e che si condivide, secondo cui ai fini del giudizio sulla pericolosità dell'indagato, è legittima e doverosa la valutazione del giudice di merito delle specifiche modalità e circostanze del fatto, le quali possono rivestire una duplice valenza e, pertanto, assumere rilievo, oltre che sul piano della gravità del fatto, anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere, considerato che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5^, 24 novembre 2004, rv 231170; conff. rv 231276, 231323, 231583, 233222;
227939; 222242; 220331; 215403).
Il terzo profilo è inammissibile.
Sebbene sia denunciato come violato l'art. 606, lett. b) in realtà si rappresenta un vizio di rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. e) dal momento che si lamenta la erronea valutazione di un elemento di fatto.
Ma proprio tale inquadramento evidenzia la sua inammissibilità perché dimostra che la censura è volta a sollecitare la Cassazione ad una non consentita sostituzione del proprio giudizio di merito a quello spettante soltanto al Gip o al Tribunale del riesame. È noto che la valutazione del significato e della portata di un elemento di fatto è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice del merito col limite della sindacabilità della valutazione stessa quando non sia conforme alle regole della logica e della esaustività.
Nella specie il Tribunale ha prodotto una valutazione che non ha nulla di aberrante, come vorrebbe il ricorrente, ma che si sostanzia nella considerazione coerente e logica che un imprenditore che abbia architettato un complesso sistema di strumenti giuridici artificiosi per raggiungere lo scopo del riciclaggio, una volta che sia considerato nella condizione di volere riprendere la attività illecita, non può essere ritenuto a ciò impedito per effetto della semplice indisponibilità degli strumenti a suo tempo predisposti. Perché la logica e il quod plerumque accidit consentono di affermare che lo strumento giuridico necessario, di carattere privatistico, può sempre essere ricostituito anche soltanto in via fiduciaria, dal momento che ciò che permane efficiente è il complesso di conoscenze e potenzialità acquisite negli anni di commissione degli illeciti. Complesso che peraltro, a differenza di quanto paventato dal ricorrente, ben può cessare di costituire indizio di previsione di recidivanza ove sia possibile bilanciarlo con elementi concreti, sintomatici della opposta tendenza.
Le considerazioni formulate danno ragione della inammissibilità anche dell'ulteriore motivo, riguardante il mancato riconoscimento della misura gradata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007