Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11778
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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Il principio enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ. , secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si ricollega pertanto ad una soccombenza sostanziale della parte nel precedente giudizio, correlata agli effetti pregiudizievoli che derivano nei suoi confronti dalle statuizioni contenute nella sentenza, idonee a formare il giudicato.

Il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e non suscettibile di sanatoria per effetto dell'intervento in giudizio degli eredi.

Il mandato con il quale un soggetto conferisce ad altri il potere di compiere attività giuridica in nome e per conto proprio e di terzi ( nel caso di specie, fratelli del mandante)non produce alcun effetto nei confronti dei terzi, in difetto di un potere di rappresentanza personale o legale conferito al mandante dai propri congiunti o dalla legge.

Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche in riferimento alla parte in cui contiene l'indicazione della avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che l'allegata omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza, requisito previsto a pena di nullità della sentenza stessa, non può essere provata per testimoni, e che rimane irrilevante, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, che la parte deduca nei propri scritti difensivi che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia mai avvenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11778
    Data del deposito : 6 agosto 2002

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