Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 4
Il principio enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ. , secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si ricollega pertanto ad una soccombenza sostanziale della parte nel precedente giudizio, correlata agli effetti pregiudizievoli che derivano nei suoi confronti dalle statuizioni contenute nella sentenza, idonee a formare il giudicato.
Il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e non suscettibile di sanatoria per effetto dell'intervento in giudizio degli eredi.
Il mandato con il quale un soggetto conferisce ad altri il potere di compiere attività giuridica in nome e per conto proprio e di terzi ( nel caso di specie, fratelli del mandante)non produce alcun effetto nei confronti dei terzi, in difetto di un potere di rappresentanza personale o legale conferito al mandante dai propri congiunti o dalla legge.
Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche in riferimento alla parte in cui contiene l'indicazione della avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che l'allegata omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza, requisito previsto a pena di nullità della sentenza stessa, non può essere provata per testimoni, e che rimane irrilevante, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, che la parte deduca nei propri scritti difensivi che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia mai avvenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11778 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO LF, CO NI, UM NO, CO AN Jr;
CO NA, CO JO Jr, CO RI IT, quali eredi universali per rappresentazione del defunto loro genitore e altro germano CO AN, in proprio e quali eredi tutti universali per rappresentazione della defunta loro germana CO SA, rappresentati da CC AV, elettivamente domiciliato in Roma, Presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesi dall'avv. Fiorello Tatone, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SA CO, SA RO;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila sezione specializzata agraria, n. 349199 del 27 aprile - 25 agosto 1999 (R.G. 489/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
udito l'avv. Fiorello Tatone, per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI Iannelli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMEMO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 gennaio 1998 D'MI IL NI, nella qualità di procuratore generale di CO NI, CO LF e CO SA (i primi due anche in rappresentanza della terza, deceduta il 12 settembre 1997) conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Pescara, sezione specializzata agraria, SA CE nonché SA RO.
Premesso che negli anni 1959/60 i germani CO avevano concesso, verbalmente e a titolo precario, in conduzione, due piccoli fondi di loro proprietà a SA CE il quale aveva associato alla conduzione il figlio SA RO, l'attore chiedeva che l'adito tribunale condannasse i convenuti al rilascio dei fondi in parola nonché al risarcimento dei danni tutti patiti dai concedenti e da accertarsi in corso di causa.
Invocava l'attore, in particolare, da un lato, la risoluzione, per inadempimento, del contratto inter partes, attesa la persistente morosità dei conduttori nel pagamento dei canoni di affitto, dall'altro, che con atto 25 gennaio 1990 SA CE si era impegnato a restituire i fondi in questione alla fine dell'annata agraria 1990 - 91, da ultimo, che era inesistente, tra le parti, un valido contratto di affitto tra le parti.
Solo in via subordinata l'attore chiedeva fosse dichiarata la scadenza del contratto in contestazione alla data del 12 novembre 1997, ai sensi dell'art. 2, lett. e), della l. 3 maggio 1982, n. 203, non avendo i proprietario inteso rinnovarlo.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese eccependo, in limine, il difetto di legitimatio ad processum del ricorrente, relativamente a CO LF e CO SA, per difetto del potere di rappresentanza dei medesimi, nel merito la infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento dei miglioramenti apportati ai fondi oggetto di controversia.
Svoltasi l'istruttoria del caso con sentenza 28 maggio 1998 la adita sezione dichiarava inammissibile la domanda proposta da D'MI IL NI quale procuratore generale di CO LF e CO SA e disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti di CO NI, rimessa al definitivo la pronunzia sulle spese. Gravata tale decisione da CO LF, CO NI, nonché da RO AN, CO AN jr, CO NA, CO OH e CO RI SU, tutti quali eredi universali del defunto genitore CO AN nonché quali eredi di CO SA, rappresentati da CC AV, la corte di appello de L'AQUILA, sezione specializzata agraria, con sentenza 27 aprile 1999, pubblicata il 25 agosto 1999 e non notificata, dichiarava inammissibile l'appello proposto da CO NI e rigettava l'appello proposto dagli altri appellanti.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, CO LF, CO NI, RO AN, CO AN jr, CO NA, CO OH jr, CO RI IT, quali eredi universali del defunto loro genitore CO AN, nonché quali eredi universali della defunta CO SA, tutti rappresentati da CC AV.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 429, 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." i ricorrenti denunziano la sentenza gravata "per non avere una volta assunta la causa a decisione, la Corte aquilana dato lettura del dispositivo in udienza, prescindendo totalmente dal rito instaurato dalla legge 11 agosto 1973. n. 533", con conseguente "nullità insanabile della sentenza".
2. Il motivo è manifestamente infondato.
Dal verbale dell'udienza del 27 aprile 1999, il cui diretto esame è consentito a questa Corte regolatrice, attesa la natura del vizio denunziato (error in procedendo), risulta che il Collegio, trattenuta la causa per la decisione, ha dato lettura, nella sala delle pubbliche udienze del dispositivo della sentenza.
È palese, pertanto, che la denunziata violazione dell'art. 429, comma 1, ultima parte, c.p.c. (nonché delle altre disposizioni richiamate nel motivo) non sussiste.
Irrilevante, in senso contrario, al fine del decidere e di ritenere la nullità della sentenza gravata, è quanto si assume in ricorso e, in particolare, che nel corso dell'udienza del 27 aprile 1999 "riunitasi in Camera di Consiglio la Corte non ne sortiva più e tanto meno dava lettura del dispositivo" e che "solo successivamente il sottoscritto procuratore aveva notizia dall'Ufficio di Cancelleria, con biglietto comunicato in data 8 settembre 199, del pronunciamento oggi impugnato, in cui la data di pubblicazione era indicata al 25 agosto 1999".
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata, infatti, il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso (cfr. Cass. 9 marzo 1984, n. 1639, resa, appunto in una fattispecie in cui si contestava che il giudicante avesse dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, così come risultante dal verbale della stessa).
In realtà, come l'omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza non può essere provata per testimoni, ove detta formalità - prevista dagli art. 429 e 437 c.p.c. (rispettivamente per le sentenze di primo e di secondo grado) e costituente requisito stabilito a pena di nullità della sentenza stessa - sia attestata come compiuta nel verbale d'udienza, che, redatto dal cancelliere, fa fede fino a querela di falso (Cass. 21 agosto 1986, n. 5139), così è irrilevante - ove sia mancata la proposizione della querela di falso - che la parte deduca, nei propri scritti difensivi che in realtà la lettura del dispositivo in udienza, attestata nel verbale di udienza, non vi è stata.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, "violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 323, 339, 420, 423, 433 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", "per avere erroneamente la Corte aquilana decretato l'inammissibilità dell'appello proposto da CO NI a motivo della sua pretesa carenza di interesse". Si osserva, al riguardo, premesso che anche nel rito del lavoro è ammissibile l'adozione di sentenze non definitive, che nella specie non solo la sentenza del tribunale non poteva qualificarsi "non definitiva", atteso che con la stessa il tribunale aveva deciso negativamente tutta la causa promossa dai germani CO e anche superato e, quindi, respinto, l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale del SA, ma che nel caso concreto erroneamente i giudici del merito avevano tenuto presente solo l'interesse formale di CO NI alla impugnazione, mentre detto interesse, in realtà, era di natura sostanziale.
Si evidenzia, a questo ultimo riguardo, il pregiudizio che avrebbe subito il CO NI "in ipotesi di mancata sua impugnativa (della sentenza di prime cure costituito) dal fatto che ove la sentenza del giudice di merito sia fondata su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determinerebbe la inammissibilità, per preclusione (e/o per difetto di interesse) del ricorso per cassazione...". "A ciò aggiungasi, concludono i ricorrenti, che nel caso concreto non si configura neanche processualmante l'ipotesi della riserva di appello in applicazione analogica dell'art. 340 c.p.c., pur ritenuta astrattamente compatibile con l'art. 420 c.p.c.". "Più in particolare si segnala...che la scelta della impugnazione immediata era percorso obbligatorio per tutti appellanti (compreso quindi CO NI), perché nel rito del lavoro appare alquanto dubbia e perplessa la possibilità di riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva".
4. La deduzione è manifestamente infondata.
Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
4.1. I giudici di primo grado, come assolutamente pacifico in causa, con la sentenza, dagli stessi qualificata "non definitiva", 28 maggio 1998 si sono limitati a dichiarare inammissibile la domanda proposto da D'MI IL NI quale procuratore generale di CO LF e CO SA (deceduta prima della proposizione della domanda giudiziale).
Detti giudici, in particolare, hanno esclusivamente verificato la regolarità del contraddittorio e, in particolare, accertato che nessun rapporto processuale si era costituito tra i convenuti SA CE e RO, da una parte, e gli "apparenti" attori CO LF e CO SA, senza in alcun modo esaminare, le domande hinc inde formulate.
Quanto precede trova conferma non solo nel dispositivo della pronunzia dei primi giudici, ma anche nella parte motiva, ove non vengono in alcun modo affrontati altri temi di indagine, oltre quelli relativi alla (in)ammissibilità delle domande proposte da CO LF e SA.
È palese, per l'effetto, in primis, che non corrisponde a realtà l'affermazione assolutamente apodittica (e in alcun modo argomentata) contenuta in ricorso secondo cui la sentenza 28 maggio 1998 del tribunale di Pescara, sezione specializzata agraria, non può qualificarsi non definitiva.
4.2. Precisato quanto sopra esattamente i giudici del merito, con la sentenza in questa sede gravata, hanno dichiarato inammissibile l'appello proposto da CO NI.
Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione. In questo, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 2000, n. 2022;
Cass. 14 aprile 2000, n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526). Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare la nozione di soccombenza che rileva è quella sostanziale o materiale e non quella formale.
Occorre perciò fare riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. 18 marzo 1999, n. 2494). In particolare, ai fini dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, mentre non rileva il dato formale dell'atteggiamento assunto dalla parte nel giudizio, che può essere di indifferenza, come nel caso della contumacia, o anche di adesione alla pretesa contraria.
Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che nel caso concreto CO NI difettava di interesse ad impugnare la sentenza, non definitiva, resa dal tribunale di Pescara.
Quest'ultima, infatti, essendosi limitata a dichiarare inammissibile la domanda dei consorti di lite di CO NI (CO LF e CO SA) e non avendo in alcun modo pronunziato sulle domande proposte da CO NI
contro
SA CE e SA RO, nonché sulle domande riconvenzionali proposte da questi ultimi nei confronti di CO NI, non ha alcuna idoneità a pregiudicare la posizione "sostanziale" di CO NI. Ne deriva, pertanto, che nessun pregiudizio poteva derivare a CO NI dalla mancata impugnazione della sentenza de qua.
4.3. In alcun modo pertinenti, ancora, al fine del decidere, si appalesano le considerazioni svolte in ricorso sia circa l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ove la sentenza del giudice del merito sia fondata su più ragioni autonome, ognuna delle quale sia logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la pronunzia impugnata, sia quanto al diverso problema della ammissibilità, o meno, della riserva di appello nelle cause soggette al rito del lavoro.
Entrambe le problematiche, infatti, a prescindere dalla esatta loro soluzione, presuppongono la "soccombenza", cioè il rigetto di una domanda della parte o l'accoglimento di una domanda proposta contro quella parte.
Atteso, per contro, come si è dimostrato sopra, che nessuna domanda proposta da CO NI è stata rigettata dal tribunale di Pescara, sezione specializzata agraria, e che questo non ha, neppure, accolto, alcuna domanda proposta contro di lui, è di palmare evidenza che lo stesso siccome non risultato soccombente nei confronti di quella sentenza non era legittimato ad impugnarla.
5. Con il terzo, e ultimo, motivo, i ricorrenti denunziano - ancora - "violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1323, 1324, 1398, 1399 c.c., nonché degli artt. 75, 77, 83, 182, 421 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", "per avere erroneamente la corte di merito non ritenuto legittimato ad causam l'appellante CO NI anche per i suoi germani giusta procura generale alle liti conferita a D'MI IL NI", nonché "ulteriore violazione di legge in tema di esclusa operatività della ratifica di atti eventualmente posti in essere dal falsus procurator in ipotesi di effettiva costituzione in giudizio dei soggetti legittimati".
6. Al pari dei precedenti anche tale motivo è manifestamente infondato, sotto tutti i profili in cui si articola.
6.1. Quanto al primo si afferma, a illustrazione del motivo, che "è errato...in punto di diritto escludere in nuce che un soggetto, per di più germano degli altri che vuole rappresentare, possa conferire anche per conto di questi ultimi procura generale a un terzo che a sua volta in virtù di detto atto sia abilitato a rappresentarli tutti, allorché conferisce mandato ad un difensore". "Ciò corrisponde - si precisa in ricorso - in linea di principio ad un atto di natura negoziale del tutto lecito e consentito dal nostro ordinamento, onde la violazione delle norme richiamate nell'epigrafe".
La deduzione non coglie nel segno.
Giusta i principi fondamentali in argomento, e da cui totalmente prescinde parte ricorrente, da un lato, "il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra" (art. 1703 c.c.), dall'altro, "il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge" (art. 1372, comma 2, c.c.). Pacifico quanto precede è palese che il mandato rilasciato da CO NI a D'MI IL NI se era idoneo a investire costui del potere - dovere di compiere attività giuridica in nome e per conto dello stesso CO NI, non era assolutamente idoneo a produrre effetti nei confronti dei terzi CO LF e SA. La circostanza che costoro - come non controverso - fossero congiunti di CO NI, contrariamente a quanto leggesi in ricorso, è assolutamente non pertinente al fine del decidere, atteso, da un lato, che gli stessi erano dotati di una propria soggettività giuridica, diversa da quella di CO NI e dovevano, pertanto, conferire autonomo mandato a D'MI IL NI, perché li rappresentasse nel presente giudizio, dall'altro, che è indubbio che CO NI non era rappresentante legale dei suoi congiunti per cui, a norma dell'art. 75 c.p.c., era privo del potere di conferire mandato a terzi nel loro nome e interesse.
6.2. Nessuna violazione dell'art. 182 c.p.c. e dell'art. 421 c.p.c., ancora, è stata posta in essere dai giudici del merito, per non avere assegnato alla parte attrice, in primo grado, un termine "per la costituzione della parte alla quale spetta(va) la rappresentanza" dei germani CO LF e SA e, comunque, per consentire la "sanatoria" della costituzione di questi ultimi.
In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, e in termini opposti rispetto a quanto invocato dalla difesa dei ricorrenti deve ribadirsi che l'art. 182 c.p.c. secondo cui "il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi" e secondo cui lo stesso giudice istruttore "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione" può assegnare alle parti un termine per la costituzione prevede una facoltà discrezionale, salvo che nell'ipotesi di omesso deposito della procura generale ad lites semplicemente enunciata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e non depositata.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il mancato esercizio del potere di assegnazione del termine, ancorché - come si è verificato nella specie - non giustificato da alcuna motivazione, non è sindacabile nei successivi gradi del giudizio e, in particolare, in sede di legittimità (cfr., Cass. 16 febbraio 2000, n. 1711, nonché Cass. 28 agosto 2000, n. 11227, specie in motivazione e Cass. 26 giugno 1997, n. 5709, tra le tantissime). Analoghi principi, si osserva, sono stati affermati - in molteplici occasioni - anche con riguardo agli artt. 421 e 437 c.p.c., dettati con specifico riferimento ai giudizi soggetti al rito del lavoro. Le disposizioni da ultimo richiamate, infatti, attribuisco al giudice poteri discrezionali, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, con la conseguenza che, anche nel caso in cui risulti omessa una espressa motivazione in ordine al mancato loro esercizio non ricorre il vizio di omesso esame, dovendosi ritenere che il silenzio sul punto si configuri come implicita negazione della opportunità di fare ricorso ai detti poteri (cfr. Cass. 2 ottobre 1999, n. 10960; Cass. 27 settembre 1999, n. 10658; Cass. 29 marzo 1999, n. 3026; Caos. 15 gennaio 1999, n. 370, tra le tantissime).
6.3. Da ultimo, è esatto il rilievo che in tema di rappresentanza processuale volontaria, l'originario difetto di idoneo mandato ai sensi dell'art. 77 c.p.c. è emendabile, in sede di merito, e anche, quindi, in grado di appello, per iniziativa del soggetto legittimato che manifesti la sua volontà attraverso il suo diretto intervento in giudizio o il rilascio di regolare procura (cfr., ad esempio, Cass. 21 maggio 1996, n. 4652, nonché Cass. 18 maggio 1996, n. 4600 e
Cass. 17 gennaio 1996, n. 346), ma nella specie tale volontà di ratificare l'attività svolta nel nome di CO SA e CO LF è assolutamente assente, nei documenti prodotti in appello. Quanto, in particolare, alla posizione di CO SA la circostanza che la stessa fosse già deceduta al momento della notifica del ricorso in primo grado, esclude, in radice la possibilità di una qualsiasi sanatoria dell'attività posta in essere da terzi a suo nome, atteso che il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (cfr. Cass. 14 aprile 1988, n. 2951) e non suscettibile di sanatoria, pertanto, per effetto dell'intervento dei suoi eredi. Anche a prescindere da quanto precede si osserva, ancora, che il giudizio di secondo grado risulta instaurato da CC AV, in nome di RO NN, CO AN jr, CO NA, CO J. OH e CO RI NI, in forza di procura speciale in data 18 agosto 1998.
Con tale procura i predetti hanno nominato e costituito come procuratore speciale CC AV, conferendo allo stesso la facoltà di accettare l'eredità di CO SA, dichiarando, a tale fine "di approvare e di omologare sin da ora tutto quanto farà il procuratore che in suo nome e vece nelle forme più ampie e sotto gli obblighi di legge" ed è palese, pertanto, che la stessa non può - in alcun modo - interpretarsi come ratifica di quanto compiuto nel corso del giudizio di primo grado da D'MI IL NI senza averne il potere in nome e per conto di CO SA.
Quanto alla posizione, ancora, di CO LF quest'ultimo ha rilasciato una procura speciale a NT UC esclusivamente ad accettare l'eredità di CO SA, senza alcun riferimento all'attività spiegata in suo nome senza alcun potere da D'MI IL NI nel corso del primo grado del giudizio. Esattamente, concludendo sul punto, i giudici del merito hanno escluso che vi sia stata nella specie, ratifica, da parte degli interessati, della attività compiuta senza alcun potere dal falsus procurator D'MI IL NI in nome di CO LF e SA.
7. Risultato totalmente infondato, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi, in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo in questo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 9 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002