Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
In tema di prescrizione, se al momento del giudizio sia ravvisabile la unicità del disegno criminoso tra i vari reati contestati singolarmente, ma per alcuni di essi sia maturato il termine prescrizionale, va dichiarata la causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non può, viceversa, applicarsi la continuazione tra i reati, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della consumazione, come previsto dall'art. 158, primo comma cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/08/2002, n. 32194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32194 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIONI ANTONIO Presidente del 02/08/2002
1. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO Consigliere N. 22
3. Dott. FRANCO AMEDEO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO DOMENICO Consigliere N. 020659/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) EL GE N. IL 05/06/1946
avverso SENTENZA del 14/02/2002 CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al delitto di oltraggio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
annullamento senza rinvio per il delitto di cui all'art.494 c.p. (capo 14) perché il reato è estinto per prescrizione.
Udito il difensore Avv. Paolo Marson che ha concluso per l'accoglimetno del ricorso.
Ritenuto in fatto che la difesa di VE GE propone ricorso avverso la sentenza resa, il 14 febbraio 2002, dalla Corte d'appello di Venezia, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova pronunciata il 30 maggio 2000, VE fu dichiarato responsabile del delitto di minaccia grave di cui all'art. 612 cpv. c.p., in tal modo riqualificata l'originaria imputazione di oltraggio, e del delitto di sostituzione di persona di cui all'art.494 c.p.;
che si denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riferimento al capo della sentenza relativo alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di minaccia grave, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto prosciogliere VE GE dall'originaria imputazione di oltraggio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e non, invece, confermare la diversa qualificazione in minaccia grave;
che l'abrogazione del delitto di oltraggio ad opera dell'art. 18 della legge 205 del 1999, avrebbe determinato un fenomeno di successione di leggi penali riconducibile al comma 2 dell'art. 2 c.p. e non al comma 3 dello stesso articolo, come diversamente ritenuto dai giudici di merito, e ciò avrebbe impedito la diversa qualificazione nel delitto di minaccia e, in conformità del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto comportare, invece, il proscioglimento di VE GE;
che la pronuncia di responsabilità di VE GE non troverebbe sostegno in una motivazione adeguata e ciò dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto la Corte avrebbe tenuto conto, oltre che delle dichiarazioni testimoniali riprodotte nella decisione del primo giudice, anche di circostanze mai riferite da testimoni e non conformi alle risultanze processuali ed, in tal modo, reso una giustificazione non corretta;
che l'affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona sarebbe fondata su una motivazione del tutto carente ed illogica e, peraltro, la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto il delitto per prescrizione, in quanto - non oprando la disposizione di cui all'art. 158 c.p. - avrebbe dovuto tenere conto della decorrenza del relativo termine massimo al momento della pronuncia della sentenza d'appello e ciò avrebbe dovuto comportare l'immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, in tal modo, avrebbe impedito al giudice di accertare la sussistenza del vincolo della continuazione e di fissare la decorrenza del termine della prescrizione dal giorno della sua cessazione;
che in ogni caso erroneamente sarebbe stata ritenuta l'unicità del disegno criminoso, mancando del tutto gli elementi richiesti per la sussistenza del vincolo della continuazione;
che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in punto di sussistenza del delitto di sostituzione di persona, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, mancando del tutto ogni riferimento all'autenticità dei documenti ad apparente firma dell'imputato e, comunque, non vi sarebbe stata alcuna precisazione in ordine agli effetti giuridici collegati alla falsa attribuzione delle qualità personale.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato solo con riferimento all'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di sostituzione di persona previsto dall'art. 494 c.p.. Mentre. è infondato per quanto attiene alle altre doglianze relative al delitto di oltraggio, diversamente qualificato come minaccia grave.
1. La Corte d'appello ha correttamente escluso che l'abrogazione del delitto di oltraggio potesse comportare anche l'impedimento di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica. La questione dell'abrogazione del delitto di oltraggio ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205 è stata oramai risolta dalle Sezioni unite, nel senso che l'abrogazione degli art. 341 e 344 c.p., disposta dall'art. 18 legge n. 205 del 1999, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'art. 2, comma 2, c.p.. Ciò, anzitutto, comporta che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'art. 673 c.p.p. dal giudice dell'esecuzione al quale peraltro non è consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza (Sez. Un. 27 giugno 2001, dep. 17 luglio 2001, n. 29023, Avitabile, rv. 219223). La condivisibile soluzione interpretativa dell'abolitio criminis, però, comporta anche - affermano le Sezioni unite - che i fatti precedentemente commessi e già contestati come oltraggio a pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato possono essere riqualificati dal giudice della cognizione, sussistendone i presupposti, come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo, fermo restando quanto alla condizione di procedibilità, che non può trovare applicazione in tali ipotesi la disposizione transitoria di cui all'art. 19 della predetta legge n. 205 del 1999, che ha introdotto nuovi termini per la presentazione della querela esclusivamente con riferimento soltanto a quei delitti che sono divenuti perseguibili ad istanza di parte per effetto della medesima legge (Sez. un. 27 giugno 2001, cit. rv. 219224). Ne consegue che il giudice della cognizione - allorché l'imputazione sia stata articolata in modo da contenere gli elementi richiesti da altra fattispecie criminosa e ricorra sin dall'origine l'eventuale condizione di procedibilità - legittimamente riqualifica il "fatto di oltraggio" in altro reato.
Dunque, nella sentenza impugnata, al di là delle diverse ragioni poste a fondamento della scelta interpretativa, risulta applicato tale principio di diritto, poiché è stata ritenuta corretta la riqualificazione del fatto in minaccia grave ex art. 612 cpv. c.p., procedibile ab origine d'ufficio.
1.1. Le ulteriori doglianze relative al difetto di motivazione sono anch'esse infondate e, per essere dirette ad una diversa ricostruzione dell'episodio attraverso una rivalutazione degli elementi di prova, lambiscono l'inammissibilità. Si censura, infatti, la ricostruzione della vicenda così come operata da entrambi i giudici di merito e si pretende, attraverso una rilettura delle deposizioni e degli atti probatori, una non consentita verifica dei fatti ed una conclusione diversa rispetto a quella raggiunta dalla Corte territoriale che, disattendo simili censure addotte alla sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto sussistente il delitto di minaccia grave ai danni di ED ER, curatore dell'inabilitato NE ET.
La Corte territoriale ha giudicato corretta la circostanza secondo cui l'ignoto telefonista era da identificare in VE GE e che in tal senso fossero inequivoche le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado e poste a fondamento della decisione del Tribunale. Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione operata dal Tribunale, la Corte di merito pone l'accento, da un lato, sulla deposizione di un teste dalla quale risulterebbe che VE "in una occasione, si era qualificato" e, dall'altro, sulla circostanza secondo cui emergeva dal contenuto delle telefonate la prova che fosse VE "l'interlocutore, che profferiva minacce anche di morte".
Il ricorrente contesta che ciò risulti dalla deposizione del teste e dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa e denuncia che la sentenza sarebbe fondata su una motivazione non adeguata. La censura è del tutto infondata, in quanto il riferimento alle diffide non è nel senso indicato dal ricorrente - il quale le interpreta come diffide che l'imputato avrebbe rivolto al curatore dell'inabilitato, mentre in realtà sarebbe stato quest'ultimo a diffidare il primo a non compiere atti in nome e per conto dell'inabilitato - bensì solo al contenuto delle telefonate nel corso delle quali si discuteva di vicende attinenti alla curatela in corso ed ai rapporti esistenti tra l'imputato ed il curatore. Quanto all'ulteriore rilievo circa la circostanza - asseritamente non risultante dalla deposizione del teste IN - che in un'occasione il VE si sarebbe qualificato, va osservato che, anche là dove essa fosse frutto di una non corretta lettura delle deposizione, non potrebbe comunque inficiare la motivazione resa dal giudice d'appello. La Corte di merito, infatti, ha anzitutto fatto proprie le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado ed ha ritenuto che le censure mosse dall'appellante fossero del tutto smentite da tali ultime motivazioni ed ha, poi, correttamente sottolineato che fosse il contenuto delle telefonate a rendere del tutto certa l'identità dell'interlocutore.
Logica ed adeguata, dunque, la motivazione della decisione resa dalla Corte d'appello.
2. Il ricorso è, invece, fondato con riferimento alla violazione dell'art. 129 c.p.p., in virtù del quale il giudice d'appello, prima di accertare e confermare la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati singolarmente contestati, avrebbe dovuto dichiarare il delitto di sostituzione di persone estinto per prescrizione, in quanto all'epoca della pronuncia, 14 febbraio 2002, erano già decorsi sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto, indicata tra il 23 marzo ed il 7 giugno 1994. Nonostante l'art. 158 c.p. preveda che la decorrenza del termine prescrizionale di ciascun reato decorre dalla data di cessazione della continuazione, deve ritenersi che nell'ipotesi in cui al momento del giudizio sia ravvisabile l'unicità del disegno criminoso fra i vari reati "singolarmente" contestati, ma per alcuni di essi sia maturato il termine prescrizionale, deve prevalere la causa di non punibilità e va quindi dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. L'applicazione della continuazione, con la conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data di consumazione dell'ultimo reato ai sensi dell'art. 158, comma 1, c.p., per cui l'effetto estintivo, rispetto alla pluralità degli episodi criminosi unitariamente considerati, non si sarebbe ancora verificato, presuppone un giudizio di responsabilità dell'imputato. Ciò è in contrasto con la regola, imposta dall'art. 129 c.p.p., dell'immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, a fronte del quale è inibito al giudice ogni apprezzamento sulla sussistenza del reato estinto, che possa farlo rivivere sia pure al fine di accertare la continuazione (Sez. 2^, 12 luglio 2000, dep. 4 ottobre 2000, n. 10470, Citraro, non massimata). Tale soluzione non è contraddetta dal fatto che il giudice di primo grado si sia già pronunciato sull'esistenza del vincolo della continuazione tra i reati "singolarmente" contestati, tenuto conto del fatto che nel giudizio di appello è stata posta in discussione l'affermazione di responsabilità per tutti gli episodi criminosi e che, pertanto - dovendosi rinnovare ogni accertamento effettuato all'esito del giudizio di primo grado - la contestazione non potesse che essere quella originariamente formulata nel capo d'imputazione. L'ulteriore censura relativa al difetto di motivazione, oltre che presentare profili di inammissibilità per la pretesa rivalutazione in questa sede delle risultante processuali, risulta del tutto infondata, in quanto ad una mera constatazione le risultanze processuali non esprimono l'evidente prova dell'insussistenza dei fatti o comunque della non commissione degli stessi da parte dell'imputato, tenuto conto anche del giudizio espresso in primo grado ed in appello, sorretto da adeguata motivazione.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 14 (art. 494 c.p.) perché estinto per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la determinazione della pena in ordine al capo 11 (art. 612 cpv. c.p.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 14 (art. 494 c.p.) perché estinto per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la determinazione della pena in ordine al capo 11 (art. 612 cpv. c.p.). Così deciso in Roma, il 2 agosto 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2002