Sentenza 20 ottobre 1998
Massime • 1
Poiché il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso, può con questo essere unificato sotto il vincolo della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/1998, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 20.10.1998
1. Dott. Giuseppe M. Cosentino rel.est.Consigliere SENTENZA
2. " RL DA " N. 1031
3. " RO ON IR " REGISTRO GENERALE
4. " RO ON " N. 15689/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di Appello di Palermo nei confronti di CU IO, nato a [...] il [...];
avvero sentenza G.U.P. Tribunale Palermo 10-3-98;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G.M. Cosentino;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. A. Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. OSSERVA
Con la sentenza indicata in epigrafe CU IO, dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.: A) 56, 628 co. 1^ e 3^, 61 n.5 c.p.; B) 614, co. 1^ e 4^, 61 nn. 2 e 5 c.p.; 586, 589 c.p., riuniti per continuazione, è stato condannato, con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione e L.
2.00.000 di multa.
Ricorre per cassazione il P.G. e deduce, a motivo unico, la violazione dell'art. 81 c.p. in quanto il delitto sub C) è punito a titolo di colpa e, pertanto, non può ravvisarsi l'unicità del disegno criminoso con gli altri reati.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va disatteso.
Come, invero, ha correttamente rilevato il G.U.P. nella sentenza impugnata, il reato ex art. 586 c.p., pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso (V. Cass., sez. 6^, 1.12.88, Rubino;
sez. 6^ n. 1955/ 88). Cade in tal modo la ritenuta preclusione all'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. per cui la sentenza impugnata si sottrae a censura.
P.T.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999