Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10698 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
CANCELLE REPUBBLICAF0 698 / 01 IN NOME DE POPO TAMANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 18597/99 Consigliere Cron. 23316 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 3644 Dott. Massimo BONOMO Consigliere - Dott. Paolo GIULIANI Ud. 12/02/01 Rel. Consigliere - Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ha pronunciato la seguente UF C COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 1500 legale 03 AGO. 2001 AUTOTRASPORTI SEITRA Snc, in persona del ! ! IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE CANCELLERIA SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa FRANCO LARENTIS, giusta mandato adall'avvocato margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SUBALPINA SpA, incorporante ALLIANZ PACEALLIANZ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OPIE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA, in persona del Richiesta copia studio dal Sig. NI;
2001 legale rappresentante pro tempore, elettivamente per diritti 1500 383 domiciliata in ROMA LARGO ZUCCARINI 13, presso || -8 GEN. 2002. IL CANCELLIERE -1- l'avvocato ALBERTO VACCARO, rappresentata e difesa dagli avvocati ACHILLE VACCARO e RIGGIERO DI LUZIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 838/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata 1'08/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato Pincelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. L -2- Svolgimento del processo A seguito di un giudizio instaurato con citazione in data 8-9-1983 dalla Allianz Subalpina s.p.a. nei confronti della Autotrasporti Seitra s.n.c. per il pagamento di un premio relativo ad una polizza cumulativa di assicurazioni per infortuni, la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza in data 6-10- 1989, ritenuto rilevante ai fini della decisione la polizza in questione, le cui sottoscrizioni erano state oggetto di querela di falso da parte della Autotrasporti Seitra, disponeva, previa sospensione del giudizio, la riassunzione della causa relativa alla dedotta falsità innanzi al Tribunale di Milano. Riassunta la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza n.3503/95, passata in giudicato, dichiarava la falsità delle firme in questione. Successivamente, secondo l'assunto dell'odierna ricorrente, in data 28-3-96, la Seitra Autotrasporti depositava nella Cancelleria della Corte di Appello di Milano istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo riguardante il pagamento di detta polizza e la Cancelleria, dopo l'annotazione del deposito, smarriva il relativo ricorso. Sempre la Autotrasporti Seitra depositava (nuovo) ricorso per la fissazione dell'udienza di prosecuzione in data 25-7-1996, cui faceva seguito da parte del Presidente della Corte d'Appello la fissazione della richiesta udienza. Costituitasi la Allianz Subalpina, con sentenza n.838/99, la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., dichiarava l'estinzione del processo per non essere stata proposta l'istanza di riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito del giudizio di falso;
precisava la Corte territoriale che "tale sentenza risulta notificata il 22-9-1995 ed è passata in giudicato il 22-10-1995, non essendo stato interposto gravame. Il termine perentorio di cui all'art. 297 c.p.c. scadeva quindi il 22-4-1996 mente la Autotrasporti Seitra ha invece depositato il relativo ricorso solo in data 29-7-1996. Al riguardo non può ritenersi in alcun modo provato che analogo ricorso sia stato tempestivamente depositato il 28- 3- 1996 ...”. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, la Autotrasporti Seitra;
resiste con controricorso la Allianz Subalpina. La ricorrente ha, altresì, depositato memoria, eccependo l'inammissibilità del controricorso in quanto notificato fuori termine, così come ha depositato memoria anche la parte resistente. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso si sostiene l'errata applicazione dell'art. 297 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito tenuto conto delle risultanze del registro generale in ordine al tempestivo deposito del primo ricorso in data 28-3-1996. Preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso in quanto notificato oltre il termine di cui all'art.370, primo comma c.p.c., va osservato che la suddetta censura non merita accoglimento. Deve osservarsi, in proposito, che quanto affermato nella impugnata decisione, secondo cui non vi è alcuna prova in ordine al deposito del ricorso della Autotrasporti Seitra, non risultando ciò dal relativo registro, privo di timbro attestante il deposito stesso, trova ampio riscontro nella documentazione in atti su cui la Corte di Milano ha fondato la sentenza in esame. Va ulteriormente rilevato, infatti, che le fotocopie aventi ad oggetto la certificazione del Direttore di Cancelleria della Corte d'Appello in data 25-6-1999, nonché l'iscrizione nel ruolo generale del processo in questione, risultano prodotte, del tutto informalmente, per la prima volta mediante allegazione al presente ricorso della Autotrasporti Seitra e non sono, pertanto, rilevanti ai fini della decisione ed esaminabili da parte di questa Corte per quanto disposto dall'art. 372 c.p.c.. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. In Roma, il 12-2-2001 SUPREMA DI CASSAZION Il Presidente L'estensore मनू Fr Dopo 3 0 200 1 R E Palisk 109T 250.000 456T 20000 TOT. 270000 200MA 2 UFFICIO DELLE Serie 4 Registrato in data al n. 53.997. versate £. 270.000 (lire DUECENTOSETTANTAMILA p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Mari a DI FILIPPO) Il Response to Atti Giudiziari (D ) PACC CHINI) 1