Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
Con riferimento al presupposto medico - legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LO LE, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO O. GIORGI 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO APPELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUDOVICO LAVIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 245/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 26/03/99 R.G.N. 2806/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato APPELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo e rigetto degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore di Potenza, depositato in data 17 ottobre 1990, LE ON esponeva che, in data 12 novembre 1987, aveva presentato alla Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile domanda volta ad ottenere le provvidenze di cui alle leggi 30 marzo 1971 n. 118 e 11 febbraio 1980 n. 18, ed in particolare l'indennità di accompagnamento, trovandosi nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. La suddetta Commissione l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 100%, senza diritto però alla richiesta indennità. Premesso tutto ciò il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero degli interni alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 12 novembre 1987, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza del 5 novembre 1992 accoglieva la domanda, riconoscendo all'assicurato il diritto all'indennità di accompagnamento a partire dal 1 dicembre 1987.
A seguito di gravame del Ministero, il Tribunale di Potenza con sentenza del 26 marzo 1999, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che il ON aveva diritto all'accompagnamento con decorrenza dal 1 marzo 1989 e condannava il Ministero al pagamento dei ratei maturati da tale data oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come determinati dal primo giudice. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede di legittimità - che la rinnovazione dell'esame peritale nel corso del giudizio d'appello aveva consentito di accertare che il ON era affetto da epilessia parziale sintomatica a rapida generalizzazione secondaria con crisi parziali complesse del lobo temporale sinistro e generalizzate tonico- cloniche, associata ad un quadro di demenza organica secondaria multifattoriale. Dette infermità nel loro complesso rendevano l'assicurata totalmente e permanentemente inabile, nonché le davano diritto all'indennità di accompagnamento per essere l'assicurata stessa incapace di provvedere agli atti quotidiani della vita a partire dal febbraio 1989 epoca in cui, in conseguenza di un trauma cranico, ebbero a prodursi ulteriori fattori cerebrali responsabili dell'evoluzione negativa della patologia riscontrata. Le conclusioni diagnostiche e valutative formulate dal consulente, perché congruamente motivate alla stregua degli accertamenti effettuati, risultavano esaurienti, persuasive e condotte con puntuali e corretti criteri tecnici.
Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
Resiste con controricorso LE ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso il Ministero dell'Interno deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 sulla legge n. 18/1980 nonché del d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità
nonché del d.m. 25 luglio 1980 dello stesso Ministero in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. In particolare deduce il ricorrente che il Tribunale ha errato perché nel seguire le conclusione del consulente d'ufficio non ha considerato che il codice 2003 della tabella allegata al d.m. del 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità aveva previsto l'attribuzione di invalidità nella misura del 100% con riferimento ai casi di crisi epilettiche generalizzate in trattamento con frequenza plurisettimanali, mentre nella fattispecie in esame sembrava ricorrere la diversa ipotesi di crisi generalizzate con cadenza plurimensili di cui al codice 2002 della citata tabella, con una percentuale fissa del 46% di invalidità. Per il periodo anteriore doveva inoltre trovare applicazione il d.m. 25 luglio 1980 dello stesso Ministero della Sanità, secondo cui le crisi epilettiche con concomitante deterioramento e/o compromissione della sfera psichica avrebbero dovuto comportare invalidità compresa tra la fascia percentuale 81/90% nel caso di compromissione della sfera psichica non a carattere profondo, e viceversa 91/100% nel caso in cui la compromissione della sfera psichica fosse stata profonda (compromissione quindi da comportare non sempre il 100% di invalidità). Lamenta ancora il ricorrente che il c.t.u. - il cui parere il Tribunale aveva condiviso - non solo era pervenuto in via deduttiva alla affermazione della sussistenza di sindrome demenziale ma anche, e sempre in via deduttiva, era pervenuto a definire l'entità dello stato demenziale. In particolare con riferimento alla su indicata sindrome demenziale non era dato evincere in base a quale iter argomentativo il c.t.u. fosse pervenuto - a fronte della obiettività clinica del caso (dalla quale era risultata assenza alcuna di impossibilità sul piano fisico e neuro-motorio e conservate capacità psichiche sia pure in misura ridotta) - alla affermazione della necessità di accompagnamento.
Con il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c., dell'art. 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.(terzo motivo), nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (quarto motivo), nonché motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. (quinto motivo). Sostiene il ricorrente, che a causa del deficit psichico riscontrato nell'assicurato, lo stesso non era in grado di svolgere (in tutto o in parte) attività lavorativa alcuna. Da qui la nullità e/o inesistenza del rapporto processuale avendo la parte stessa, proprio per la sua incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Da qui ancora la nullità e/o inesistenza della procura ad agire in giudizio in quanto rilasciata da incapace assoluto ed, infine, la nullità e/o inesistenza della decisione del Tribunale di Potenza.
Con il sesto, settimo e ed ottavo motivo il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. nonché dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c. (sesto motivo), nullità del procedimento in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (settimo motivo), nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (ottavo motivo).
Deduce in particolare il ricorrente come il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della patologia psichica si risolva in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio, ma che viceversa avrebbe dovuto formare in via pregiudiziale oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e ss. c.p.c.. Precisava ancora il ricorrente che non sembrava che nella fattispecie in oggetto ricorresse la diversa ipotesi della incapacità naturale, la quale rileva solo in quanto stato di fatto ed in via temporanea, ma invece una situazione che concretizzava gli estremi per l'accertamento di una situazione - giuridicamente rilevante in via permanente - da effettuarsi solo attraverso un provvedimento interdittale.
2. I sei motivi di ricorso, che vanno dal terzo all'ottavo, da esaminarsi prioritariamente in ragione della loro antecedenza logica e congiuntamente per riguardante questioni relative, anche se sotto diversi profili, alle conseguenze processuali scaturenti dalle condizioni psichiche dell'assicurato, vanno rigettati perché infondati.
L'art. 75 c.p.c., secondo cui "le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità", nell'indicare le persone processualmente incapaci si riferisce alle persone che siano private della capacità d'agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che siano rappresentate o assistite da un tutore o curatore. Detta norma non fa invece riferimento alle persone colpite da incapacità naturale, che non risultano ancora interdette o inabilitate nelle forme di legge. La ratio di una simile disposizione si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità d'agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento caratterizzato da peculiari regole processuali, e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo "che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento (quali quelle che sono all'origine dell'incapacità naturale), con il conseguenziale pregiudizio del diritto della controparte a proporre la domanda giudiziale senza che essa sia paralizzata da lunghe interruzioni o sospensioni. Ragioni queste che sono sottese alla pronunzia del giudice delle leggi che ha affermato l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 75 e 300 c.p.c., sotto il profilo di una insufficiente tutela dell'incapace, nella parte in cui gli articoli stessi non prevedono che quando il convenuto versi in stato di incapacità naturale abituale il processo venga sospeso e sia investito ad opera del giudice il p.m. perché promuova la procedura di interdizione e nomina di un tutore provvisorio (cfr. in tali sensi Corte Cost. 19 novembre 1992 n. 468). Ciò porta ad escludere anche l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 295 c.p.c. non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico-giuridico tra procedimento ex art. 712 ss. c.p.c. e procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento (che anche subirebbe gravi ed ingiustificati ritardi con conseguente pregiudizio di soggetti che per le loro condizioni di salute hanno immediato bisogno di assistenza) ed atteso il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sospensione necessaria del giudizio civile è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero, quando per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (cfr. ex plurimis: Cass. 11 aprile 1994 n. 3354; Cass. 22 febbraio 1994 n. 179).
3. Risultano invece fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso.
Ed invero il decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, recante le norme per le revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, prevede all'art. 2 che il Ministero della Sanità approvi, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988 n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della Sanità. In adempimento di tale obbligo è stato emanato il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (Gazzetta ufficiale 1992 n. 47, S.O.) nel quale vengono previste percentuali di invalidità fisse o a fascia, in relazione al tipo di patologie plurime con riferimento alle diverse ipotesi di menomazioni funzionalmente in concorso tra loro(quelle che interessano lo stesso organo o apparato) e menomazioni in coesistenza(quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), con la previsione di appositi metodi di conteggio.
Risulta pertanto esclusa ogni possibilità di valutazione che prescinda dall'esame del suddetto decreto perché ciò si traduce in un vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. per venire pretermesse percentuali di invalidità, che pur contenute in un atto amministrativo, sono previste, appunto, anche per la modalità tecnica di emanazione, da un testo avente valore di legge(nello stesso senso con riferimento al precedente D.M. 25 luglio 1980, emesso in esecuzione della legge 11 febbraio 1980 n. 18, cfr. Cass. 6 giugno 1987 n. 4877).
Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel riconoscere l'indennità di accompagnamento sulla base di una valutazione dell'infermità psichica dell'assicurato, tralasciando ogni riferimento al suddetto decreto ministeriale;
ed è pervenuta al riconoscimento delle pretese dell'assicurato sulla base di una motivazione non esauriente e non corretta sul versante logico- giuridico. In particolare la sentenza impugnata non ha precisato perché una epilessia, con crisi con cadenza non plurisettimanali ma plurimensili, importasse una invalidità totale nonostante la diversa previsione sul punto dei decreti ministeriali del 1980 e del 1992 del Ministero della Sanità.
4. Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto per quanto di ragione e conseguentemente la sentenza impugnata va casata in relazione alle censure accolte. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa in oggetto va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Potenza, la quale provvederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
6. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Potenza anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001