Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
È ammissibile un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, rispetto alla quale legittimato passivo è il Ministero del Tesoro; allorquando lo stato di invalidità sia stato già riconosciuto in sede amministrativa, difetta, peraltro, l'interesse ad agire e le relative prestazioni devono essere domandate nei confronti del Ministero dell'Interno (nella specie sulla base di tali principi la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato carente di legittimazione passiva il Ministero del Tesoro rispetto alla domanda di riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, correggendone la motivazione laddove aveva dichiarato inammissibile il mero accertamento dello stato invalidante, nella specie già riconosciuto).
Commentario • 1
- 1. Separazione, addebito, domanda, autonomia, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RN IU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato ARACHI TOMMASO, rappresentata e difesa dagli avvocati DONNO FAUSTO, BOVE ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.3879/98 del Tribunale di BARI depositata il 07/11/97 R.G.N. 2630/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Pretore di Trani del 12/10/1995 EL EP assumeva di essere affetta da cardiopatia siero- ipertensiva, portatrice di pace maker artificiale in fase di scompenso, nonché da pregressa frattura per troncanterio di femore destro con artrosi deformante dei piedi e delle mani, insufficienza venosa degli arti inferiori e flebite recidivante alla gamba destra. Premetteva ulteriormente in fatto che in data 3/11/1989 aveva presentato domanda alla Commissione invalidi civili presso la USL BA/4 per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;
riconoscimento che effettivamente conseguiva giacché in base all'esito della visita veniva dichiarata invalida al 100% come da verbale notificatole in data 22/2/1995. Non di meno però non le veniva riconosciuto l'assegno di accompagnamento e quindi la ricorrente inoltrava in data 20/4/1995, ricorso in via amministrativa ex art. 1, comma 8 legge 295/90, che non sortiva alcun effetto. Ciò premesso, domandava il riconoscimento del suo diritto all'assegno di accompagnamento.
Si costituiva il Ministero del Tesoro, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Il Pretore, istruita la causa ed espletata c.t.u., accoglieva il ricorso ed ordinava al Ministero del Tesoro di trasmettere l'accertamento sanitario della ricorrente, invalida, alla competente Prefettura, per la corresponsione, in favore della stessa, della indennità di accompagnamento nella misura di legge, con la liquidazione dei ratei arretrati a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con il favore della spese giudiziali distratte. Avverso detta pronuncia, proponeva appello il Ministero del Tesoro, il quale insisteva nell'eccepire il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda avanzata, con condanna della EL al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Resisteva al gravame l'appellata, la quale, deducendone l'infondatezza. ne chiedeva il rigetto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese giudiziali. Con sentenza del 23 ottobre - 7 novembre 1997 il tribunale di Bari - nel dar atto che l'appellata aveva ridotto il petitum al solo accertamento del requisito sanitario - accoglieva l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la EL con tre motivi di impugnazione, illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso il Ministero del tesoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione dell'art. 11 legge 24.12.1993 n. 537, nonché dell'art. 17 legge 23.08.1988 n. 400, in relazione all'art. 360, comma 3, cod. proc. civ.. In particolare censura la sentenza impugnata perché ha disatteso di applicare il regolamento approvato con d.P.R. 21.09.1994 n. 698. Tale regolamento ha operato la distinzione fra la fase sanitaria dell'accertamento dell'invalidità, attribuendo la legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali attinenti a tale fase al Ministero del Tesoro, e la fase relativa alle concessioni delle provvidenze economiche;
nei procedimenti giurisdizionali concernenti tali prestazioni la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Interno. Quindi nella specie, in cui si invocava l'avvertimento dello stato di invalidità, esattamente era stato evocato in giudizio il Ministero del tesoro.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione dell'art. 8 legge 295/90 in relazione all'art. 360, comma 3, cod.proc.civ..
In particolare ribadisce di aver esclusivamente chiesto un accertamento sanitario al fine di verificare che la stessa è impossibilitata a deambulare e quindi ha necessità dell'aiuto di un accompagnatore;
domanda questa assolutamente ammissibile perché tendente ad accertare comunque in astratto il diritto in capo alla EL, di ottenere l'indennità di accompagnamento. Di conseguenza il legittimo contraddittore non può che essere il Ministero del Tesoro.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 353, 354 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, comma 3, cod. proc. civ.. Sostiene che il giudice a quo, nell'accogliere l'appello proposto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, non avrebbe dovuto, rigettare la domanda della ricorrente, ma rimettere la causa al Pretore di Trani, ai sensi e per gli effetti degli artt. 353, 354 cod.proc.civ., affinché venisse integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno.
4. Il ricorso - nei suoi due primi motivi che possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
È vero che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 12 luglio 2000 n. 483) hanno affermato che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. Tale pronuncia ha poi trovato conferma anche in una successiva sentenza delle stesse Sezioni Unite (Cass. 3 agosto 2000 n. 529) che ha affermato che in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.. È quindi possibile - come esattamente sostiene la difesa della ricorrente (con i primi due motivi del ricorso e con la successiva memoria illustrativa centrata esclusivamente su tale punto controverso), censurando in tale parte la pronuncia impugnata che ciò ha (erroneamente) disconosciuto (con motivazione però suscettibile di essere corretta: v. infra) - un'azione di mero accertamento dello stato invalidante proposta nei confronti del Ministro del tesoro. Ma occorre che tale accertamento, richiesto in sede giurisdizionale, sia stato negativo in sede amministrativa per il soggetto che lo abbia chiesto ovvero sia del tutto mancato nel termine previsto (silenzio-rigetto).
Invece nella specie risulta dalla sentenza impugnata - ed è pacifico tra le parti - che in data 22 febbraio 1995 la ricorrente era già stata riconosciuta invalida al 100% dalla Commissione sanitaria invalidi civili della USL BA/4 ben prima di iniziare il giudizio di primo grado. Il quale, limitato al solo mero accertamento dello stato invalidante della ricorrente (come ha puntualizzato la difesa della ricorrente per giustificare l'evocazione in giudizio del Ministero del tesoro, mentre la domanda diretta a conseguire la prestazione dell'indennità di accompagnamente avrebbe visto come legittimato passivo il Ministero dell'interno) non è all'evidenza sorretto da interesse ad agire della stessa, per aver quest'ultima già conseguito in via amministrativa quell'accertamento che invoca in via giudiziaria.
Quindi - ferma restando la possibilità per la ricorrente di far valere, sulla base del menzionato accertamento del suo stato di invalidità, il diritto alla prestazione assistenziale nei confronti del Ministero dell'interno - va corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità della ricorrente nei confronti del ministero del tesoro;
mentre è corretta la ritenuta carenza di legittimazione passiva del ministero del tesoro in relazione alla domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento che vede - come affermato dalle cit. pronunce delle Sezione Unite - il ministero dell'interno quale legittimato passivo.
5. Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso. L'azione di mero accertamento dello stato di invalidità della ricorrente era astrattamente ammissibile nei confronti del Ministero del tesoro evocato in giudizio dalla ricorrente;
non c'era quindi necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'interno. Ma comunque in concreto tale azione era inammissibile - come già rilevato - per carenza di interesse ad agire, sicché non si poneva affatto alcun problema di integrazione del contraddittorio.
Ove invece la domanda originaria fosse da interpretare come diretta ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento (anche se ciò in realtà mal si concilia con quanto affermato dalla stessa difesa della ricorrente che, anche nella memoria per l'udienza di questo giudizio, ha insistito nel sostenere l'amissibilità del richiesto mero accertamento del suo stato di invalidità) neppure si porrebbe un problema di integrazione del contraddittorio essendo il Ministero del tesoro estraneo a tale pretesa che, come esattamente ha ritenuto la sentenza impugnata, vede come legittimato passivo il Ministero dell'interno.
6. Dalla soccombenza non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali di questo giudizio trattandosi di controversia avente ad oggetto una prestazione assistenziale.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2001