Sentenza 3 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA DE LA LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso l'avvocato STUDIO MINUTILLO TURTUR, rappresentata e difesa dall'avvocato RODOLFO UMMARINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AG AR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 18597/01 proposto da:
AG AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SAN COSIMATO 30, presso l'avvocato GIUSEPPE MONTANINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIO CLERICI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
RA DE LA LA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 880/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 01/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri LO OR e AU CC De AY (dalla cui unione erano nati nel 1967 e nel 1972 due figli) contrassero matrimonio civile a Buttigliera Alta nel 1985.
Con verbale omologato dal Tribunale di Torino il 10 luglio 1991 si separarono consensualmente.
Su ricorso del OR (18 febbraio 1996), il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 1^ febbraio 2000, pronunciò lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'obbligo a carico dello stesso GL di corrispondere all'ex coniuge, mensilmente, l'assegno divorzile di lire 2.500.000, da rivalutare annualmente. Il Tribunale, premesso che il tenore di vita dei coniugi era stato elevatissimo, osservò:
- che la convenuta, cinquantaseienne, durante i 14 anni di vita matrimoniale si era occupata (soltanto) della casa e dei figli e aveva messo a disposizione della famiglia la propria abitazione;
risultava proprietaria di quattro immobili con un imponibile catastale di lire 8 milioni, e disponeva del reddito derivante dal possesso di lire 500 milioni di CCT e di un canone di locazione di lire 1.700.000 mensili;
- che tali redditi non erano sufficienti a garantirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, come dimostrava anche il fatto che all'atto della separazione i coniugi avevano pattuito un assegno di mantenimento di lire 4 milioni;
- che il OR era proprietario di un capannone del valore di lire 200 milioni;
giusta relazione della polizia tributaria, aveva ricavato (nel 1993) lire 360 milioni dalla vendita di un immobile, lire 325 milioni (nel 1994) dalla vendita di obbligazioni, e lire 40 milioni dalla vendita di una imbarcazione;
era proprietario di due autovetture (una delle quali era una mercedes 200 coupè); aveva ceduto attività e beni per un miliardo e mazzo di lire e si presumeva che avesse reinvestito la relativa somma;
aveva versato all'attuale convivente lire 110 milioni per la ristrutturazione della casa di Avigliana e il 50% del prezzo della villa di Porto Cervo;
era titolare di un posto barca e socio di vari club in località rinomate.
Stabilì, inoltre, che non ricorrevano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, in assenza di figli minorenni o autosufficienti conviventi con uno dei genitori.
Su impugnazione della CC, la Corte d'appello di Torino (Sezione Famiglia), con sentenza depositata il primo giugno 2000, in parziale accoglimento dell'impugnazione, condannò il OR a corrispondere all'ex coniuge, con decorrenza 1^ gennaio 2000, l'assegno di lire 5 milioni al mese, da rivalutare annualmente, e assegnò l'ex casa coniugale di Buttigliera Alta alla CC De AY.
La Corte sull'assegno divorzile argomentò:
- che non occorreva disporre la c.t.u. (invocata dalla appellante) sul valore delle azioni della società Valsusa, in quanto il relativo accertamento non avrebbe apportato al processo definitivi chiarimenti;
- che, tenuto conto delle indagini svolte dalla polizia tributaria e degli elementi già indicati nella decisione del Tribunale, appariva congrue ed equo determinare l'assegno di mantenimento in lire 5 milioni, anche in relazione al fatto che quell'importo (debitamente rivalutato), già concordato dalle parti al momento della separazione, era stato ritenuto dalla CC De AY sufficiente per mantenere un adeguato tenore di vita continuando a vivere nella casa coniugale, e, dal OR, proporzionato alle proprie capacità economiche, rimaste sostanzialmente invariate.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la CC De AY con due motivi. Il OR ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Col primo motivo del ricorso principale la ricorrente, denunciando vizi di motivazione e la violazione dell'art. 5 l. 898 del 1970, lamenta che la sentenza impugnata, dopo avere correttamente considerato la situazione economica e finanziaria del OR (la stima dei beni, delle proprietà, delle partecipazioni societaria del OR corrispondendo sostanzialmente alle quantificazioni sostenuto dall'appellante), abbia, poi, determinato l'assegno divorzile in modo inadeguato - perché non corrispondente allo stile di vita goduto dalla CC De AY durante il rapporto matrimoniale - essendo esso appena sufficiente al fabbisogno per il vitto e l'alloggio, avuto riguardo al carattere di residenza di lusso dell'abitazione assegnata e agli oneri conseguenti;
e senza adeguata ponderazione dei propri redditi.
Il motivo è fondato alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
La Corte d'appello, muovendo dalla premessa (pacifica in punto di fatto) che gli ex coniugi avevano goduto in costanza di matrimonio di un tenore di vita, molto elevato (disponendo essi, fra l'altro, di una residenza di lusso nei dintorni di Torino, di una villa in Sardegna, di motoryacht, clubs esclusivi, note milionarie delle boutique, etc.), ha stabilito l'assegno di mantenimento nell'importo di lire 5 milioni (mensili), nella considerazione che le capacità economiche del OR, sulla base delle indagini svolte dalla polizia tributaria e delle altre risultanze processuali (da cui era emerso, in particolare, che lo stesso era intestatario di due vetture, una delle quali modello Mercedes 200 coupè; ed aveva, inoltre alienato nel '93 un immobile verso il corrispettivo di lire 325 milioni, nel 1994 obbligazioni per l'ammontare di lire 360 milioni, nel 1994 un'imbarcazione per lire 40 milioni, nonche' attività e beni per l'importo di circa 1 miliardo e mezzo di lire) erano rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'epoca della separazione consensuale (in cui l'assegno era stato concordato in lire 4 milioni).
A tale conclusione e pervenuta valutando, inoltre, la situazione patrimoniale e reddituale della RA De AY sulla base degli elementi già acquisiti nel corso del giudizio di primo grado (la convenuta ha 56 anni ed è casalinga;
durante il matrimonio si è occupata della casa e dei figli e ha messo a disposizione della famiglia la propria abitazione;
è proprietaria di 4 immobili), e delle indicazioni espresse dalla decisione impugnata (si deve presumere ehm ancora disponga del reddito derivante dal possesso di lire 500 milioni di CCT, e da un canone di locazione di lire 1.700.000 al mese).
Questo iter argomentativo è effettivamente censurabile. L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio deve essere effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente a consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. E la sua liquidazione deve essere compiuta, in concreto, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 5 della legge 898 del 1970, tenendo conto, in particolare, delle condizioni dei coniugi. Nella specie, la Corte di merito, dopo aver sottolineato, nella esposizione del fatto, che la CC De AY aveva specificatamente contestato la valutazione della propria condizione economica e reddituale operata dal Tribunale (anche in relazione agli oneri cui la stessa aveva dovuto far fronte nel corso degli anni senza il sostegno del marito), nel valutare comparativamente le posizioni dei due coniugi, ha del tutto ignorato le deduzioni dell'appellante che aveva denunciato il forte squilibrio tra le due posizioni, nella (implicita) premessa che le indicazioni contenute nella pronuncia impugnata in ordine alla condizione della CC De AY costituivano un dato ormai acquisito;
senza considerare che, in quel contesto, una nuova valutazione delle circostanze si poneva come elemento decisivo ai fini della congrua determinazione dell'assegno di mantenimento. Accolto, alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo del ricorso, restano assorbiti il secondo motivo, col quale si censura (in via subordinata) il mancato espletamento della c.t.u. richiesto dall'attuale ricorrente, nonché l'unico motivo del ricorso incidentale, sul rapporto di congruità tra le risultanze probatorie e la determinazione dell'assegno divorzile.
In conclusione, va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso principale e vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla stessa Corte d'appello di Torino, che deciderà in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i due ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'appello di Torino, che deciderà in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004