Sentenza 27 febbraio 2008
Massime • 1
Nel caso in cui la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio, ed in applicazione del divieto di "reformatio in pejus" (operante anche nel giudizio di rinvio) la pena già determinata dal giudice dell'appello non possa essere aggravata all'esito del giudizio di rinvio, il termine cautelare di fase relativo a quest'ultimo va determinato facendo riferimento non alla maggior pena inflitta con la sentenza di primo grado, bensì a quella minore inflitta con la sentenza di appello. (In applicazione del principio, la S.C. - in fattispecie nella quale, con riguardo ai reati oggetto di cautela, la sentenza di appello aveva ridotto la pena ad anni nove e mesi dieci di reclusione rispetto agli anni dodici e mesi sei di reclusione inflitti in primo grado, e, su ricorso del solo imputato, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata per ragioni non concernenti la misura della pena - ha ritenuto che il termine di fase relativo al giudizio di rinvio dovesse essere desunto dall'art. 303, comma primo, lettera c), numero 2, cod. proc. pen., e non dal numero 3 della stessa disposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2008, n. 10091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10091 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/02/2008
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 278
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 040891/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN PE RE N. IL 03/05/1977;
avverso ORDINANZA del 04/09/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con conseguente scarcerazione se non detenuto per altra causa;
udito il difensore avv. Cianferoni Luca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 4-9-2007, il Tribunale di Palermo, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 26-7-2007, con la quale la Corte di appello di Palermo aveva respinto la richiesta di IN OR US avente ad oggetto l'estinzione della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare e, comunque, di quello relativo alla fase del giudizio di appello.
Il Tribunale - premesso che l'ambito del devolutum era stato circoscritto in sede di appello alla sola doglianza concernente lo spirare del termine (massimo o finale) di fase - osservava che, in base al comb. disp. dell'art. 303 c.p.p., comma 2 e art. 304 c.p.p., comma 6, quale risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della prima norma cit. (sentenza n. 299 del 2005), detto termine andava computato dall'inizio della fase di appello e, quindi, dalla data del 31-12-2004 di pronuncia della sentenza di primo grado;
precisava che la durata del termine di fase andava individuata nell'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3, lett. c) - un anno e mesi sei - per cui il termine massimo di fase, pari al doppio e, quindi, ad anni tre, calcolato dal 31-12-2004, non risultava ancora decorso. A tal riguardo il Tribunale riteneva che si dovesse aver riguardo alla pena inflitta con la sentenza di primo grado (che per il solo reato più grave sub lett. A) di partecipazione ad associazione mafiosa era superiore ad anni dieci) e non già - come sostenuto dalla difesa - a quella minore inflitta con la sentenza di appello, annullata da questa S.C. con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio: e ciò in quanto il giudice del rinvio aveva, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza era stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge, con la conseguenza che la Corte di appello di Palermo avrebbe potuto confermare la sentenza di primo grado in toto, con riferimento alle ipotesi criminose (sub A), O e D)) ancora al suo vaglio, ancorché il P.G. non avesse espresso alcuna doglianza con riguardo a detta decisione.
1.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IN OR US, per mezzo del difensore, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge processuale penale in riferimento all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) e, in alternativa, chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 627 e 597 cod. proc. pen., ove interpretati nel senso prescelto dal Tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 303 cod. proc. pen.. Assume il ricorrente che il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio, con la conseguenza che il termine massimo di fase andrebbe calcolato in anni due, interamente decorsi, facendosi riferimento alla pena (inferiore ad anni dieci) irrogata dalla Corte di appello di Palermo, con la sentenza annullata su ricorso dell'imputato.
La difesa ha depositato una memoria aggiunta, in cui ha ulteriormente illustrato le ragioni del ricorso e richiamato un precedente di questa Corte (sez. 6^, sentenza n. 3090 del 1999) relativo a questione analoga, risolto nei termini dedotti in questa sede.
2.1. Per la migliore comprensione della questione all'esame e, correlativamente, delle ragioni della decisione, pare opportuno riassumere alcuni dati rilevanti ai fini che ci occupano, quali emergono dalla stessa ordinanza impugnata, osservando che:
- IN US OR è stato raggiunto da ordinanza custodiale in data 3-6-2002, eseguita il 5 successivo, avendo il G.I.P. ravvisato gravi indizi di colpevolezza per i reati (originariamente) rubricati sub lett. A) (partecipazione ad associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" ex art. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 5), sub lett. B) (concorso in tentata estorsione aggravata ex artt. 110, 56 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 629 c.p., comma 2 in rel. all'art. 628 c.p., n. 3, comma 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), sub lett. C) (concorso in tentata estorsione pluriaggravata ex artt. 110 e 56 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 629 c.p., comma 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), sub lett. D) (concorso in danneggiamento pluriaggravato ex art. 110 c.p., art. 635 c.p., comma 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), sub lett. E) (concorso in porto d'armi aggravato ex art. 61 c.p., n. 2, art. 110 c.p. e L. n.497 del 1974, artt. 10, 12, 14 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7), sub lett. L) (concorso in estorsione pluriaggravata ex art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 629 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7);
detta ordinanza, in esito a giudizio di riesame, era annullata relativamente ai capi B) ed L); inoltre medio tempore il G.I.P. dichiarava cessata la misura della custodia in carcere con riferimento al capo di imputazione di cui all'art. 635 cpv. c.p. (originariamente capo D) e quindi contraddistinto con la lett. C));
- con sentenza in data 31-12-2004 il Tribunale di Palermo dichiarava IN OR US responsabile dei delitti sub lett. A) (partecipazione ad associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" aggravata), sub lett. B) (concorso in tentata estorsione aggravata in danno di RE FA), sub lett. C), (concorso in danneggiamento pluriaggravato), sub lett. D) (concorso in porto d'armi pluriaggravato), sub lett. H) (concorso in estorsione pluriaggravata in danno di ET OR), condannando l'imputato, ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione, così determinata: anni dodici per il reato più grave sub lett. A), aumentati per effetto della continuazione, rispettivamente, nella misura di mesi otto per il reato sub lett. B), di mesi quattro per il reato sub lett. C), di mesi sei per reato sub lett. D) e di un anno per il reato sub lett. H));
- con sentenza in data 19-7-2006 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dall'imputato, riduceva la pena inflitta ad anni undici e mesi otto di reclusione così determinata: anni nove e mesi quattro per il reato sub lett. A) aumentati per effetto della continuazione, rispettivamente, nella misura di mesi otto per il delitto sub lett. B), di mesi quattro per il reato sub lett. C), di mesi sei per reato sub lett. D) e, infine, di mesi dieci il reato sub lett. H);
- con sentenza in data 2 luglio 2007 questa S.C., sezione 6^, annullava senza rinvio la sentenza di appello, impugnata dal IN, limitatamente ai delitti sub lett. B), perché il fatto non sussiste e sub lett. H), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 393 c.p., perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela;
annullava, invece, con rinvio per nuovo giudizio relativamente agli altri reati sub lett. A), C) e D).
In definitiva la misura custodiale, in sede di rinvio, trovava ormai titolo nei soli reati sub lett. A) e D) (essendo stata dichiarata inefficace la misura cautelare relativamente al reato sub lett. C) ed essendo intervenuto giudicato interno sul proscioglimento dai reati sub lett. B) ed H)).
Orbene il problema che si pone (circoscritto, nello stesso ambito devoluto in sede di appello) è se - ai fini della determinazione del termine massimo o finale di fase, una volta che il giudizio è regredito in appello a seguito della richiamata sentenza di legittimità - per "pena" per cui "vi è stata condanna" ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) debba intendersi:
a) quella "inflitta" con la sentenza di primo grado (che, già per il solo delitto sub lett. A), è superiore ad anni dieci di reclusione) con la conseguenza che il termine di fase andrebbe individuato in quello - di anni uno e mesi sei - di cui al n. 3, lett. c) dell'art.303 c.p.p., comma 1, mentre quello massimo o finale di fase,
raddoppiato ex art. 304 c.p.p., comma 6, risulterebbe pari ad anni tre (come affermato nel provvedimento impugnato);
b) ovvero quella "inflitta" con la sentenza di appello (che, anche volere considerare il cumulo delle pene per i reati sub lett. A) e sub lett. D) non è superiore ad anni dieci di reclusione), con la conseguenza che il termine di fase andrebbe individuato in quello - di un anno - di cui al n. 2, lett. c) dell'art. 303 c.p.p., comma 1, mentre quello massimo o finale di fase, raddoppiato ex art. 304 c.p.p., comma 6, risulterebbe pari ad anni due (come sostenuto dal ricorrente).
È appena il caso di aggiungere che la sentenza emessa, nelle more del presente procedimento, in sede di rinvio in data 27-12-2007 (di cui è stata prodotta copia del dispositivo di condanna per il IN a complessivi anni otto e mesi dieci, così ulteriormente ridotta la pena precedentemente inflitta) non sposta i termini del problema, posto che il ricorrente, come del resto puntualizzato nella memoria aggiunta, deduce il compimento del termine massimo di fase già nel corso del giudizio di rinvio.
2.2. Prima di entrare in medias res è opportuno svolgere alcune considerazioni, suggerite dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 303 cod. proc. pen., comma 2 (sentenza 7 luglio 2005 n. 299), che appaiono rilevanti nella definizione dell'ambito normativo riferibile nella fattispecie. La disciplina di cui al comma 2 del cit. art. 303 c.p.p. è stata, infatti, ritenuta lesiva degli artt. 3 e 13 Cost. nella parte in cui non consente che i periodi di custodia cautelare derivanti da errores in indicando o in procedendo che hanno comportato la regressione del procedimento, sofferti in momenti processuali diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito, siano computati ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304 c.p.p., comma 6. È noto che i Giudici delle leggi, rilevando il formarsi di un "diritto vivente" in senso contrario all'interpretazione "costituzionalizzante" suggerita con sentenza n. 292 del 1998, hanno ritenuto di non potersi più avvalere dello strumento della pronuncia interpretativa di rigetto e sono, quindi, pervenuti alla dichiarazione di incostituzionalità della norma, ribadendo, nella sostanza, le considerazioni già espresse nella citata sentenza interpretativa (e confermate nelle ordinanze n. 243 del 2003, n. 335 del 2003 e n. 59 del 2004). La premessa di principio è, dunque, la stessa della sentenza interpretativa n. 292 del 1998 e cioè che l'art. 304 cod. proc. pen., comma 6 funge da "norma di chiusura" del sistema della carcerazione preventiva - sistema improntato ai valori costituzionali della proporzionalità e adeguatezza - prevedendo, in relazione alla durata sia dei termini complessivi, sia dei termini di fase, dei limiti "finali" insuperabili, destinati ad operare anche nelle ipotesi di sospensione, proroga e "neutralizzazione" dei termini di durata della custodia cautelare.
Ne consegue che, in caso di regressione del procedimento, il termine "finale" del doppio del termine di fase decorre dal primo termine iniziale della fase in cui il procedimento è regredito, computato anche il periodo di custodia cautelare decorso nelle fasi o gradi successivi, prima del provvedimento che ha disposto la regressione e, quindi, nel caso di specie, trattandosi di termine collegato alla fase del giudizio di appello, dalla data del 31-12-2004, in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado (ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c). Si rammenta, altresì, che l'eventuale aumento fino a sei mesi dei termini di durata della custodia cautelare disposto, per la fase predibattimentale relativa a specifici delitti, a norma dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis, non ha alcuna incidenza sulla durata massima della custodia medesima ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, la quale in nessun caso può superare il doppio dei termini previsti in via ordinaria dai commi primo, secondo e terzo del cit. art. 303 c.p.p. (Cass. sez. 6^, 24-2-2004, n. 15879). In definitiva - chiudendo la trattazione sul punto della decorrenza del termine - il Tribunale ha preso le mosse da premesse corrette, argomentando che, una volta che il procedimento era regredito in appello, il termine massimo di fase doveva essere computato dalla data del 31-12-2004 di pronuncia della sentenza di prima grado;
può, però, anticiparsi che non è pervenuto a corrette conclusioni, per l'erronea individuazione della durata del termine.
2.3. Il Tribunale, ai fini dell'individuazione del termine di fase, ha fatto riferimento alla pena inflitta in primo grado (ancorché diminuita in appello sull'impugnazione del solo imputato) nella considerazione che, in sede di rinvio, la Corte di appello potesse confermare in toto (e, quindi, anche per il trattamento sanzionatorio) la sentenza di primo grado. In tesi, quindi, il termine triennale così individuato (secondo le linee tracciate sopra sub n.
2.1. lett. a)) e computato, per quanto appena rilevato, dal 31- 12-2004, non si era ancora compiuto al momento della richiesta di estinzione della misura e, sempre in tesi, non si sarebbe compiuto neppure alla data del 27-12-2007 in cui risulta essere intervenuta la sentenza di appello in sede di rinvio.
Senonché il Tribunale - ritenendo che la pena non potesse che essere che quella "inflitta" dalla sentenza di primo grado - si è arrestato ad un'interpretazione letterale del dato normativo, senza considerare che quella pena non avrebbe mai potuto essere confermata dal Giudice del rinvio e ciò perché quella pena era già stata ridotta con l'annullata sentenza di appello (senza che vi fosse stata impugnazione del P.M.), operando il divieto della reformatio in peius anche in sede di rinvio.
Invero deve farsi qui applicazione dell'orientamento di questa S.C., secondo cui la disposizione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, anche se prevista espressamente solo per l'appello, costituisce un principio di carattere generale applicabile anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di una sentenza di secondo grado operato dalla Cassazione per vizio di motivazione o per la sussistenza di invalidità di atti non propulsivi, a seguito di ricorso del solo imputato. Al riguardo si è precisato che il raffronto ai fini in questione va effettuato con la sentenza annullata, se questa ebbe ad infliggere una pena inferiore a quella di cui alla decisione di primo grado (Cass. 9/12/1996 n. 10651; Cass. 9/7/1998 n. 493; Cass.22/5/2001 n. 26898; Cass. 20/1/04 n. 23176). A sostegno di tale soluzione si è evidenziato che il divieto di reformatio in peius, ispirato alla tutela del diritto di difesa ed all'osservanza del devolutimi, è finalizzato ad impedire che si determini un aggravio della posizione dell'imputato per effetto delle di lui iniziative, nell'acquiescenza del P.M.: esso, pertanto, deve operare con riguardo a tutte le impugnazioni alle quali sia adattabile in relazione alla loro struttura e, in particolare, nel giudizio di rinvio che non è un nuovo giudizio, ma una fase che si ricollega alla sentenza di annullamento. A diverse conclusioni si è pervenuti nel caso di annullamento con rinvio operato dalla Cassazione, sia pure su ricorso del solo imputato, per nullità derivante da omessa citazione di quest'ultimo al dibattimento di secondo grado (Cass. 27/8/99 n. 10251 RV. 214386), non avendo quella di secondo grado determinato il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale. In tale prospettiva le SS.UU. hanno, di recente, puntualizzato che il divieto di reformatio in peius implica sempre l'esistenza di un termine di paragone rappresentato da una precedente sentenza, con la conseguenza che esso deve trovare applicazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Cassazione, su ricorso del solo imputato, della sentenza impugnata, purché l'annullamento non travolga anche gli atti propulsivi, riversandosi sull'atto conclusivo (cfr. sentenza n. 17050 del 2006). Ma non è quest'ultimo il caso che ci occupa, in quanto l'annullamento con rinvio relativamente ai capi A) e D), che qui rilevano, è avvenuto per vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità.
In definitiva, nel caso di specie, la pena inflitta con la sentenza di appello costituiva il limite massimo della pena cha avrebbe potuto essere inflitta nel giudizio di rinvio, non essendovi stata - come rilevato dagli stessi Giudici a quibus - impugnazione del pubblico ministero. Ne consegue che non potendo il futuro giudicato comportare un trattamento peggiorativo di quello irrogato con l'annullata sentenza di appello - e, in particolare, non potendo mai superare la pena (non superiore a dieci anni di reclusione) ivi inflitta per i delitti sub lett. A) (anni nove e mesi quattro) e D) (mesi sei) in cui trova titolo la misura cautelare - il termine di fase va ricavato dall'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 2, lett. c) e non dal numero 3 della predetta disposizione ed è quindi pari ad anni due, risultando per i principi sopra espressi sub 2.2. ampiamente decorso nella fase del rinvio.
L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, con conseguente scarcerazione del IN US OR se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la liberazione di IN US OR se non detenuto per altra causa.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008