Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della "reformatio in pejus", operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo. (Nella specie l'imputato, condannato all'ergastolo in primo grado e assolto in appello, era stato nuovamente condannato, nel giudizio di rinvio conseguente all'accoglimento di ricorso del P.M., alla pena di ventidue anni di reclusione e, in successivo giudizio di rinvio disposto su suo esclusivo ricorso, si era vista confermare la condanna all'ergastolo. La Corte ha ritenuto che quest'ultima statuizione aggravasse illegittimamente la sua posizione e l'ha annullata senza rinvio, potendo essa stessa procedere direttamente al raffronto tra la sentenza di primo grado e quelle conclusive dei giudizi di rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 26898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26898 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 22/05/2001
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 694
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - rel. Consigliere - N. 2545/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL TA nata il [...] a [...]
avverso la sentenza in data 5.6.2000 della corte d'assise d'appello di Napoli che, in sede di rinvio, confermava quella 11.6.1993 della corte di assise di Salerno di condanna dell'imputata alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio premeditato e pluriaggravato.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Canzio;
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio e, in subordine, per l'annullamento senza rinvio quanto all'entità della pena, da rideterminarsi in anni 22 di reclusione.
Udito, per le parti civili, il difensore avv. Dario Incutti;
Udito, per l'imputata, il difensore avv. Andrea Antonio Dalia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il cadavere di LE RT fu rinvenuto, in posizione supina e coperto di ustioni soprattutto al volto e nella parte superiore del corpo, la mattina del 27.5.1983 nella campagna prossima alla strada provinciale Chiunzi-Ravello costituita da una piazzola e vari terrazzamenti. La morte risaliva alla notte fra il 26 e il 27 maggio come effetto dell'azione delle fiamme e delle conseguenti ustioni;
nelle vicinanze venivano ritrovati un bottiglione di vetro della capacità di due litri, completo di tappo ed emanante odore di benzina, frammenti carbonizzati, usati come torcia per appiccare il fuoco, delle pagine 1-2-11-12 del numero di aprile 1983 di un periodico della Federazione dipendenti enti locali, "La nostra voce", e le chiavi dell'autovettura del RT, parcheggiata in una strada di Nocera Superiore, distante circa 15 chilometri dal luogo del delitto;
tracce dell'iniziale fuoco e dei movimenti dell'uomo in preda alle fiamme venivano rilevate ai due livelli superiori del terreno sistemato a terrazze.
La corte d'assise di Salerno con sentenza dell'11.6.1993 dichiarava TA AL, moglie separata del RT, responsabile del delitto di omicidio pluriaggravato in danno del marito e la condannava alla pena dell'ergastolo, escludendo l'ipotesi suicidiaria, pure astrattamente compatibile con la situazione psichica in cui versava la vittima a seguito della separazione coniugale e del rifiuto della moglie di riprendere la convivenza, e valutando come indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputata i seguenti elementi di fatto emersi dall'attività investigativa di p.g. e dalle indagini peritali:
- il RT fu visto per l'ultima volta in compagnia della moglie il pomeriggio del 26 maggio (giorno in cui questa, dipendente comunale, era libera dal lavoro), mentre circolava a bordo dell'autovettura AI 12 della stessa nelle strade di Nocera Superiore;
- all'interno di detta autovettura furono rinvenuti un pacchetto di sigarette "Super filtro" quasi integro e i fiammiferi, di pertinenza del RT, accanito fumatore, nonché i fogli centrali - pag. 3, 4, 9, 10 - dello stesso numero di aprile 1983 del periodico "La nostra voce" della Federazione dipendenti enti locali (cui la AL, dipendente comunale, era abbonata) dal quale provenivano i frammenti combusti delle altre pagine esterne 1-2-11-12, rinvenuti sul luogo dell'omicidio;
- il luogo del delitto (noto e frequentato dalla AL in occasione degli incontri amorosi con altra persona) distava circa 15 chilometri da Nocera Superiore, ove era parcheggiata l'autovettura del RT, e non era agevolmente raggiungibile a piedi con l'ingombrante bottiglione di vetro, rinvenuto tappato accanto al cadavere;
- il liquido incendiario fu cosparso sul corpo del RT mentre si trovava in posizione ferma e supina, attesa la localizzazione di imponenti ustioni nella parte anteriore del corpo, in particolare sul capo, sul collo, nella regione sottomandibolare e nelle zone laterali del viso, anche se non era stato possibile da parte dei periti medico-legali, per i fenomeni putrefattivi conseguenti alla tardiva riesumazione del cadavere, riscontrare la presenza di sostanze determinative dello stato d'incoscienza della vittima;
- non vennero rinvenuti residui di fiammiferi o di altro mezzo di accensione autoincendiaria per la realizzazione del suicidio nei terrazzamenti superiori dove aveva avuto inizio l'azione del fuoco, oltre i frammenti combusti del giornale;
- nel retrobottega di un laboratorio nella disponibilità del padre della AL fu rinvenuta una tanica di benzina super, mancante di un terzo del suo contenuto, che l'imputata ammetteva di avere depositato in quel locale;
- l'alibi fornito dalla AL circa le ore serali del 26 maggio si era rivelato totalmente inconsistente;
- quanto al movente, i rapporti fra i due coniugi separati erano da tempo tesi per l'assillante pretesa del RT di riprendere la vita coniugale, mentre la moglie aveva instaurato un nuovo e serio legame sentimentale con un'altra persona.
2. - La corte d'assise d'appello di Salerno con sentenza del 7.12.1994 assolveva l'imputata ritenendo che non potesse essere esclusa con certezza l'ipotesi suicidiaria. Ma tale decisione veniva annullata con rinvio da questa Corte il 29.3.1995 per omessa valutazione delle risultanze peritali confermative del versamento del liquido incendiario nella posizione supina del RT (laddove era stata invece ritenuta plausibile l'opposta ipotesi suicidiaria sul mero rilievo della mancata reazione della vittima e del difetto di prova circa il suo stato di procurata incoscienza) e per insufficiente apprezzamento dei profili probatori connessi ai molteplici elementi fattuali sopra evidenziati.
Alla stregua di un rinnovato esame della prova indiziaria la corte d'assise d'appello di Napoli, quale primo giudice di rinvio, perveniva all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il fatto omicidiario, riducendo peraltro la pena, per effetto delle attenuanti generiche riconosciute equivalenti alle contestate aggravanti, ad anni 22 di reclusione. Ma la Corte di cassazione, con sentenza del 22.4.1998, annullava quest'ultima decisione per asserita violazione del dictum dell'originario annullamento con rinvio, quanto alla puntuale esposizione del ragionamento argomentativo escludente con certezza la tesi alternativa del suicidio.
3. - La corte d'assise d'appello di Napoli in sede di ulteriore rinvio, con sentenza del 5.6.2000, confermava nuovamente la declaratoria di responsabilità dell'imputata, sull'assunto della sostanziale coerenza logica tra la posizione supina, immobile e inerme del RT all'atto delle ustioni più gravi e dolorose, in stato di minorata reattività per uno stato d'incoscienza procurato da una causa non potuta accertare, e l'esposizione della vittima all'azione di un terzo, piuttosto che ad una condotta suicidiaria. D'altra parte, tutti gli indizi, indicati dal giudice di primo grado e analiticamente rivalutati, unitamente al movente dettato dai comportamenti ossessivi del marito ed al fallimento dell'alibi, confluivano in modo grave, preciso e concordante verso la persona dell'imputata. Quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuta la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e di quelle di cui agli artt. 61 nn. 4 e 5 c.p. e denegate le attenuanti generiche per la crudeltà dell'atto omicidiario, il giudice di rinvio confermava la pena dell'ergastolo inflitta in primo grado.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore della AL.
Con il primo motivo di gravame si denunzia violazione degli artt. 627.3 e 192.2 c.p.p. per il mancato adeguamento della decisione impugnata allo schema motivazionale delineato dalla Corte di cassazione con la seconda sentenza di annullamento con rinvio, ai fini della valutazione della prova indiziaria di responsabilità, con riferimento all'affermata esclusione dell'ascrivibilità della morte del RT all'ipotesi alternativa del "suicidio dimostrativo". In particolare, mancavano spiegazioni apprezzabili sulla incompatibilità della posizione supina e della mancata reazione della vittima in caso di autoincendio, nonché della localizzazione delle ustioni più gravi in un diverso atteggiamento del corpo anche per il ristagno del liquido sugli indumenti indossati. Gli indizi indicati come convergenti ed univoci rappresentavano, almeno in parte, soltanto apodittiche congetture, inidonee a giustificare il convincimento incontrovertibile di colpevolezza dell'imputata. Con il secondo motivo di gravame si censura l'inosservanza del divieto di reformatio in peius stabilito dall'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. (reclius: art. 515 comma 3 c.p.p. 1930, trattandosi di processo celebrato con il vecchio rito), poiché il primo giudice di rinvio, pur confermando la responsabilità della AL, aveva concesso, in riforma della decisione di primo grado, le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e, in luogo della pena dell'ergastolo, aveva inflitto quella della reclusione di anni 22. La ricorrente lamenta comunque il difetto di motivazione in ordine sia al riconoscimento delle circostanze aggravanti, che presuppongono l'indimostrata posizione supina in condizione di minorata difesa della vittima, sia il giudizio di equivalenza delle circostanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Le censure difensive riguardanti l'affermazione di responsabilità dell'imputata, sebbene pregevoli per l'attenta disamina di tutti gli elementi fattuali della vicenda criminosa, sono destituite di fondamento.
Mette conto di osservare che, nell'ipotesi di annullamento per vizio motivazionale, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti "i punti oggetto di annullamento" (nella specie, la rinnovata valutazione, in termini di univocità convergente, della prova indiziaria) - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità. Di talché, il giudice di rinvio giudica con gli stessi poteri di accertamento e di apprezzamento del tatto spettanti ai primo giudice di merito, sempreché non sussista una preclusione che gli vieti di procedere a una nuova valutazione del fatto.
La fondatezza o meno delle doglianze del ricorrente deve essere pertanto scrutinata alla stregua dei suesposti principi interpretativi.
1.1. - La prima decisione, assolutoria, di appello è stata annullata con rinvio da questa Corte il 29.3.1995 per omessa valutazione delle risultanze peritali confermative del versamento del liquido incendiario nella posizione supina del RT (laddove era stata invece ritenuta plausibile l'opposta ipotesi suicidiaria sul mero rilievo della mancata reazione della vittima e del difetto di prova circa il suo stato di procurata incoscienza) e per insufficiente apprezzamento dei profili probatori connessi ai molteplici elementi fattuali sopra evidenziati.
Risulta esplicito il dictum di questa prima pronuncia di annullamento circa lo schema del ragionamento giudiziale cui il giudice di rinvio si sarebbe dovuto uniformare al fine di eliminare le segnalate carenze motivazionali della decisione annullata e di giustificare con esatto criterio logico-giuridico il proprio convincimento. Sulla dinamica della morte del RT, in particolare sull'attribuibilità del fatto ad azione suicidiaria, la prima corte d'assise d'appello era incorsa nel vizio logico denunziato dalla pubblica accusa, "... obliterando le diffuse e minutissime argomentazioni svolte in merito dalla corte d'assise soprattutto sulla base della perizia d'ufficio Canfora-Cittadini, secondo cui il liquido infiammabile fu cosparso quando il corpo del RT già si trovava in posizione supina, potendosi escludere posizione diversa per le maggiori ustioni riscontrate al collo che non avrebbero avuto ragione d'essere se la vittima si fosse trovata con il capo eretto che avrebbe favorito il deflusso del liquido verso il basso. E sempre sulla scorta della stessa perizia, il primo giudice aveva potuto escludere che il versamento della benzina fosse operato dal RT in posizione supina risultando attinti dalle ustioni, sebbene parzialmente, anche gli arti inferiori, dato questo inconciliabile normalmente con manovre suicidiarie di persona già distesa a terra...".
Risultanze queste connotate "dalla dignità e dalla valenza scientifica di autorevole perizia d'ufficio", che la sentenza d'appello aveva ritenuto di poter rimuovere "con considerazioni meramente congetturali". Sicché, "... l'escogitazione del giudice d'appello non esula dal campo delle supposizioni e non risponde al criterio razionale della scelta della soluzione che meglio si adatti al principio della comune esperienza, specie se corroborato da parere tecnico argomentato...". Neppure l'altra notazione giudiziale che faceva leva sulla mancata reazione fisica della vittima ad atti lesivi era risolutiva, posto che la perizia d'ufficio aveva prospettato "... il verosimile ricorso a mezzi fisici o chimici successivamente sfuggiti all'esame in grado di annullare temporaneamente la capacità di resistenza della vittima...":
trattasi di "... induzione discendente dal complesso degli elementi raccolti che dimostra come al profilo in esame possa al più assegnarsi valenza neutra, non certo quella, ritenuta potentemente liberatoria, valutata dal giudice di secondo grado, anche qui con vizio logico che va doverosamente rimarcato...".
D'altra parte, gli indizi portati verso la AL erano "numerosi e convergenti" ed era palese "la loro formazione in tempo ristretto e con simultaneità": "... nella fattispecie non si registra la contemporanea presenza di indizi o di elementi di contrastante significato, tanto che la pronuncia assolutoria è scaturita dalla svalutazione di ciascuno degli elementi utilizzati dall'accusa...". Mentre il giudice avrebbe dovuto porsi il quesito "... perché, in ipotesi appunto di una cospicua messe indiziaria univocamente orientata, anche per l'assenza di alternative nei riguardi di altri, come nella specie, possa essersi coagulato un insieme di circostanze coeve a carico di uno stesso soggetto, e quale possa essere eventualmente la spiegazione in chiave assolutoria di tale straordinaria concentrazione, non facilmente rinvenibile nella quotidiana esperienza comune...". La corte d'assise d'appello aveva dunque omesso l'espletamento dell'esame comparato del delineato coacervo indiziario, unitamente ai rilevati vizi di motivazione, e ciò induceva all'annullamento della sentenza medesima. 1.2. - Alla stregua di un rinnovato esame della prova indiziaria il primo giudice di rinvio perveniva all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il fatto omicidiario, ma questa Corte, con sentenza del 22.4.1998, annullava questa decisione per asserita violazione del dictum dell'originario annullamento con rinvio, quanto alla puntuale esposizione del ragionamento argomentativo escludente con certezza la tesi alternativa del suicidio.
Rimaneva non accertato effettivamente il dato oggettivo della posizione supina del corpo del RT al momento del versamento del liquido incendiario, perché i relativi riferimenti della perizia medico-legale postulavano uno stato d'incoscienza temporanea o d'impedimento fisico del RT a giustificazione della mancata congrua reazione della vittima, in assenza tuttavia di un concreto accertamento dei mezzi adoperati per la sua determinazione;
difettavano spiegazioni apprezzabili sulla incompatibilità della posizione supina in ipotesi di autoincendio e sui conseguenti movimenti inconsulti sui terrazzamenti;
doveva essere verificata la compatibilità della localizzazione delle ustioni anche in diverso atteggiamento del corpo, eretto o piegato, ed a causa del prospettato ristagno del liquido incendiario comportato dagli indumenti indossati;
meritavano di essere approfonditi sia il movente omicidiario rispetto all'alternativa causale suicidiaria che le "disattenzioni" attribuite all'imputata, relative alla mancata eliminazione dei residui dei fogli di giornale, alla collocazione del bottiglione e alla provenienza della benzina dalla tanica ritrovata nel retrobottega familiare. La sentenza di condanna è stata quindi annullata con nuovo rinvio "per la rinnovazione della valutazione della prova indiziaria", da condurre "anche in riferimento a quanto statuito nella sentenza di questa Corte n. 422/95", in applicazione corretta della disciplina ex art. 192.2 c.p.p. e in riferimento alla necessità di eliminare le precisate carenze motivazionali. 2. - Ritiene il Collegio che la corte territoriale, quale secondo giudice di rinvio, con motivazione logica, pienamente coerente con le risultanze processuali e aderente allo schema del ragionamento giudiziale sulla valutazione della prova indiziaria delineato da entrambi i dicta della Corte di cassazione, abbia colmato le specifiche lacune delle sentenze annullate.
Ed invero essa, ripercorrendo analiticamente il percorso motivazionale indicato in particolare dalla sentenza di annullamento del 1995 e integrandosi con l'esame dei dati probatori condotti dal primo giudice del merito, ha assunto, con puntuale, diffuso e adeguato apparato argomentativo, alla stregua delle risultanze della perizia d'ufficio Canfora-Cittadini, la sostanziale coerenza logica tra la posizione supina, immobile e inerme del RT all'atto delle ustioni più gravi e dolorose, in stato di minorata reattività per uno stato d'incoscienza procurato da una causa non potuta accertare, e l'esposizione della vittima all'azione di un terzo, piuttosto che ad una condotta suicidiaria.
Una volta esclusa con certezza la tesi alternativa del suicidio, essa ha, d'altra parte, sottolineato con rigorosi riferimenti alle circostanze fattuali che tutti i molteplici indizi, indicati dal giudice di primo grado e sopra riportati in narrativa, analiticamente rivalutati e comparativamente apprezzati, unitamente al movente dettato dai comportamenti ossessivi del marito ed al fallimento dell'alibi., confluivano invero in modo grave, preciso, univoco e concordante verso la persona dell'imputata.
E poiché il supporto argomentativo delle motivazioni del secondo giudice di rinvio, circa l'acclarata paternità dell'atto omicidiario e la mancanza, viceversa, di alcun dato obiettivo a sostegno della tesi difensiva del "suicidio dimostrativo", appare esaustivo, corretto e logicamente ineccepibile rispetto ai postulati temi d'indagine, le doglianze della ricorrente, con le quali si chiede sostanzialmente, ancora una volta, il riesame nel merito della vicenda criminosa, non consentito invece in sede di legittimità, risultano dunque inammissibili.
3. - Le (invero generiche) doglianze della ricorrente riguardanti il tema delle circostanze, aggravanti o attenuanti, del delitto omicidiario risultano manifestamente infondate, avendo il giudice di merito, con adeguato apparato argomentativo, correttamente esplicitato le ragioni in fatto e in diritto che giustificavano la scelta giudiziale.
Ritiene, per contro, il Collegio che sia meritevole di accoglimento il motivo di gravame con il quale la difesa dell'imputata ha censurato l'inosservanza del divieto di reformatio in peius quanto all'applicazione della pena dell'ergastolo, poiché il primo giudice di rinvio, pur confermando l'affermazione di responsabilità penale della AL in ordine al contestato reato omicidiario, aveva concesso, in riforma della decisione di primo grado, le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e, in luogo della pena dell'ergastolo inflitta dal giudice di primo grado, aveva applicato quella della reclusione di anni ventidue. 3.1. - Costituisce infatti principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte Suprema quello per il quale il divieto della reformatio in peius nella specifica materia dell'appello del solo imputato, già stabilito dall'art. 515, comma 3, dell'abrogato c.p.p. 1930 e addirittura "rafforzato" (secondo la Relazione al Progetto preliminare, p. 130) dalla direttiva n. 92 della legge delega e dall'art. 597, commi 3 e 4, del vigente codice di rito, sia espressione di un principio di portata generale che opera anche nel giudizio di rinvio al giudice d'appello. Nel senso che, nel contesto del giudizio di rinvio dopo annullamento, questo giudice, tra le "limitazioni stabilite dalle legge" ai suoi poteri decisori, a norma degli artt. 544 comma 5 c.p.p. 1930 e 627 comma 2 c.p.p. 1988, incontra anche quella costituita dal diritto dell'imputato, unico impugnante, al non peius, a non vedersi cioè aggravata la sua situazione sostanziale per i profili del trattamento sanzionatorio.
A tal fine, il raffronto per la determinazione della pena finale deve avere ad oggetto non quella inflitta dal giudice di primo grado, bensì quella inflitta con la sentenza di appello annullata con rinvio, se in parziale riforma con essa è stata irrogata una pena in misura inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado (per il nuovo c.p.p. 1988, cfr. Cass., Sez. 6^, 25.6.1999, Scardamaglia, rv. 214386; Sez. 5^, 9.7.1998, Lonero, rv. 212159; Sez. 3^, 2.12.1997, Carcassi, in Dir. pen. e proc., 1999, 196; Sez. 1^, 11.3.1997, Antonelli, rv. 207375; Sez. 4^, 20.11.1996, Rosanova, rv. 207335;
Sez. 1^, 24.11.1995, Marini, rv. 203497; Sez. 2^, 21.12.1993, Carpentieri, rv. 196953; Sez. 1^, 15.11.1993, Duca, rv. 196792; Sez. 1^, 29.9.1993, Gambardella, rv. 195434; Sez. 5^, 1.4.1992, Carone, rv. 190511; Sez. 5^, 23.10.1991, Beatrice, rv. 189586; nel vigore dell'abrogato c.p.p. 1930, cfr. Cass., Sez. 4^, 4.10.1990, Girelli, rv. 185793; Sez. 5^, 14.3.1990, Mariani, rv. 184228; Sez. 2^, 10.7.1989, Oliviero, rv. 182029; Sez. 1^, 24.2.1989, Parigi, rv. 181210; Sez. 1^, 11.3.1988, Quattrone, 178578; Sez. 4^, 27.2.1986, Molaschi, rv. 173632; Sez. 6^, 30.4.1984, Muscolino, rv. 165683). 3.2. - Si è peraltro affermato che il divieto della reformatio in peius non troverebbe applicazione nei rapporti tra due successivi giudizi di rinvio a seguito di due annullamenti delle sentenze conclusive di essi da parte della corte di cassazione, sostenendosi che, in tal caso, il raffronto fra decisioni, ai fini della valutazione della dedotta violazione, andrebbe fatto tra la sentenza emessa in sede di rinvio, impugnata con il ricorso, e la sentenza di primo grado (Cass., Sez. 6^, 14.4.1999, Gagliano Giorgi, rv. 213685). Ritiene il Collegio di non poter condividere il suddetto, recente, avviso giurisprudenziale, pure isolato ma costituente specifico precedente per la fattispecie in esame, ugualmente caratterizzata da un duplice annullamento delle sentenze di appello da parte della Corte di cassazione, il primo su ricorso dell'organo della pubblica accusa e il secondo su ricorso dell'imputata, e conseguentemente da due giudizi di rinvio, il primo conclusosi con la parziale riforma della sentenza di primo grado e con la condanna dell'imputata alla pena di anni 22 di reclusione, il secondo invece con la statuizione peggiorativa data dalla mera conferma della sentenza di primo grado di condanna della stessa alla pena dell'ergastolo.
Sembrano invero linearmente convergere, anche in questo caso, le medesime ragioni logico-sistematiche che presidiano la correttezza della soluzione interpretativa offerta dalla giurisprudenza di legittimità - che ben può definirsi orinai "diritto vivente" -, circa il contenuto e la portata delle disposizioni normative sul divieto della reformatio in peius in difetto di impugnazione del pubblico ministero, che anche la Corte costituzionale (sent. 14.1.1974 n. 3) annovera tra i "principi fondamentali del processo penale".
La ratio della disciplina normativa e della corrispondente ricostruzione esegetica non può non identificarsi nel favor impugnationis, nella finalità di evitare che l'imputato, unico ricorrente in assenza di gravame dell'organo dell'accusa, possa essere infine destinatario di un trattamento sanzionatorio che, nella sua concreta afflittività, si riveli deteriore rispetto a quello a suo tempo riservatogli dal giudice della sentenza appellata, annullata dalla Corte di cassazione in punto di responsabilità con rinvio ad altro giudice d'appello.
S'intende dire, cioè, che, una volta che si sia determinato a favore dell'imputato il consolidamento di una posizione di carattere sostanziale per effetto della sua esclusiva iniziativa impugnatoria, non può certo consentirsi che lo stesso veda ulteriormente aggravarsi una posizione sostanziale che egli non aveva accettato e che vedrebbe peggiorata, in forza di un atto - il ricorso per cassazione - con il quale egli mirava invece all'integrale rimozione dell'affermazione di colpevolezza mediante l'attivazione del terzo grado di giudizio.
4. - La sentenza impugnata, con la quale risulta illegittimamente aggravata la posizione sostanziale dell'imputata, deve essere pertanto annullata senza rinvio in punto di determinazione della pena.
Risulta infatti superfluo disporre un ulteriore rinvio, poiché il Collegio è in grado di poter procedere direttamente, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., al bilanciamento fra la sentenza di primo grado e quelle conclusive dei due giudizi di rinvio in grado di appello e, conseguentemente, alla rideterminazione dell'entità della pena nei medesimi termini, più favorevoli, già stabiliti con quella in data 25.6.1997 della corte d'assise d'appello di Napoli, che, quale primo giudice di rinvio, in riforma della decisione di primo grado di condanna alla pena dell'ergastolo, riconosceva all'imputata - di cui pure riaffermava la responsabilità per il delitto omicidiario - le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e la condannava alla pena, meno grave, di anni 22 di reclusione, oltre l'interdizione legale e perpetua dai pubblici uffici, escludendo la pubblicazione della sentenza. La ricorrente, nei confronti della quale è rimasta peraltro ferma la statuizione di responsabilità per il delitto omicidiario, va infine condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena che determina in anni ventidue di reclusione, oltre l'interdizione legale e perpetua dai pubblici uffici, ed alla pubblicazione della sentenza di condanna.
Rigetta nel resto il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessive lire 3.700.000 di cui lire 40.000 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001