Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
Qualora, nel corso del procedimento incidentale di archiviazione di cui agli articoli 408 e ss. cod. proc. pen., si verifichi il decesso della persona offesa, l'erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l'indagato e non è trasmissibile "iure hereditatis". Né in tale ipotesi è suscettibile di applicazione il dettato del terzo comma dell'art. 90 cod. proc. pen., con cui il legislatore ha esteso le facoltà ed i diritti della persona offesa ai prossimi congiunti, qualora essa sia deceduta in conseguenza del reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2006, n. 38872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38872 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANTI Giorgio - Presidente - del 24/10/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1775
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 43410/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI OS contro il decreto di archiviazione emesso il 14 gennaio 2004 dal Gip del Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di IN RC;
letti gli atti e il provvedimento impugnato;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLIVA B.;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto e la trasmissione degli atti alla Procura della repubblica di Firenze.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
AV MI, avvocato del foro di Firenze, proponeva querela in data 25 luglio 2002 nei confronti di IO IN assumendo che, dopo essere stato costretto al pignoramento di alcuni beni di proprietà di quest'ultimo in esecuzione di un credito per l'attività professionale svolta, non aveva potuto procedere alla vendita giudiziale dei beni pignorati poiché il Debitore si era trasferito altrove, asportando abusivamente quanto gravato da vincolo di indisponibilità.
Deceduto il 8 dicembre 2003 il querelante, l'unica erede, MI OS, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto in data 14 gennaio 2004, con il quale il Gip del Tribunale Firenze aveva proceduto all'archiviazione de plano dell'anzidetto procedimento.
Con il ricorso la MI ha denunciato la violazione del principio del contraddittorio, essendosi proceduto all'archiviazione senza comunicazione alcuna della relativa richiesta del Pubblico Ministero, nonostante che con atto depositato il 4 ottobre 2002 alla procura della repubblica Firenze il querelante avesse chiesto di essere informato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. di eventuali iniziative assunte in tal senso dal rappresentante della pubblica accusa.
Il ricorso è inammissibile, non potendosi riconoscere all'erede della persona offesa dal reato di succedere nella posizione sostanziale e personale del defunto, promuovendo atti d'impulso del procedimento.
Tale questione è stata già affrontata e risolta da questa Corte con sentenza, qui condivisa, in data 2 ottobre 2002, n. 33518, nel senso che, qualora nel corso del procedimento incidentale di archiviazione di cui all'art. 408 c.p.p., e segg. si verifichi il decesso della persona offesa, l'erede non può succedere nella posizione sostanziale e processuale del defunto, in quanto la qualità di persona offesa è strettamente personale e correlata al rapporto processuale penale che si instaura con l'indagato e non è trasmissibile iure hereditatis. Ciò in quanto la persona offesa che non si sia una fattispecie penalmente rilevante. A diverse conclusioni non induce il dettato dell'art. 90 c.p.p., comma 3, con cui il legislatore ha esteso le facoltà ed i diritti della persona offesa ai prossimi congiunti, qualora essa sia deceduta in conseguenza del reato, trattandosi di norma eccezionale, come tale non suscettibile di estensione, che attribuisce espressamente la legittimazione ad agire ai prossimi congiunti iure proprio, non iure hereditatis, in un'ipotesi del tutto particolare.
All'inammissibilità del ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2006