Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
L'eventuale aumento fino a sei mesi dei termini di durata della custodia cautelare disposto, per la fase predibattimentale relativa a specifici delitti, a norma dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., non ha alcuna incidenza sulla durata massima della custodia medesima ai sensi dell'art. 304, comma sesto, stesso codice, la quale in nessun caso può superare il doppio dei termini previsti in via ordinaria dai commi primo, secondo e terzo del citato articolo 303. (Conforme a sez. VI, nn. 16239/04, 16240/04, 16241/04, non massimate)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2004, n. 15879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15879 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/02/2004
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 467
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 28489/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli;
avverso la ordinanza in data 30.4.2003 del Tribunale del riesame di Napoli;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello ROSSI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto in via principale la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte ed in subordine l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in data 30.4.2003 del Tribunale del riesame di Napoli che - in accoglimento dell'appello di US OL ed NI OG - ha annullato l'ordinanza emessa nei loro confronti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'11.2.2003 e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere adottata dal GIP del Tribunale di Napoli il 13.3.2000. 2. Premette il Pubblico Ministero ricorrente che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - nell'ordinanza annullata dal Tribunale del riesame di Napoli - ha affermato che "l'ulteriore aumento di mesi sei di cui all'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 bis c.p.p. se.... non può essere oggetto di raddoppio, tuttavia non è soggetto al limite previsto per la specifica fase in cui viene utilizzato ma è soggetto esclusivamente al limite finale individuato nell'art. 304, comma 6, c.p.p."; con la conseguenza che " il periodo aggiuntivo dei sei mesi dovrà essere calcolato sommandolo agli ordinari termini di fase, che sono già stati oggetto di raddoppio ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p.".
3. Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente il Tribunale del riesame di Napoli ha errato nel ritenere che l'interpretazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non sia aderente alle norme processuali ed in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione.
Al contrario la suddetta interpretazione è da ritenere pienamente conforme alla ratio dell'intervento legislativo di cui al D.L. 24.11.2000 n. 341 con riferimento all'art. 304, comma 6, c.p.p., (che ha inteso evitare, per quanto possibile, la scarcerazione degli imputati di gravi reati per il superamento dei termini di custodia cautelare) e non è contrastante ne' con l'art. 13 della Costituzione nè con il carattere di "chiusura del sistema" della regola del doppio termine di fase. All'uopo il ricorrente ricorda le pronunce della Corte di Cassazione che hanno adottato l'interpretazione fatta propria dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
DIRITTO
1. Il tema da affrontare per decidere il presente ricorso è quello della interpretazione da dare all'art. 304, comma 6, c.p.p. che, nella sua attuale formulazione, stabilisce: " La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis...".
Si tratta in particolare di stabilire se con l'espressione "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis " del codice di procedura penale, il legislatore abbia inteso affermare che il "doppio dei termini" di custodia cautelare previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 303 del codice di rito costituisce una sorta di sbarramento finale della durata della custodia (comunque invalicabile ed insuscettibile di subire l'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis del codice di rito) o se, invece, tale "ulteriore aumento" dei termini della custodia cautelare debba essere computato a parte ai fini della determinazione della durata massima dei termini di custodia cautelare e quindi possa essere aggiunto al raddoppio dei termini.
2. Le due interpretazioni antitetiche, ora menzionate, derivano dalla possibilità di attribuire significati diametralmente opposti all'inciso "senza tener conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis", che viene letto - nell'ambito della prima interpretazione - come disposizione che "preclude di computare in aggiunta" dei termini massimi di custodia l'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis e - nell'ambito della seconda - come disposizione che "consente di computare a parte" tale ulteriore aumento, che può essere perciò aggiunto ai termini massimi di custodia. Il collegio ritiene che l'esistenza di una situazione di obiettiva incertezza derivante dal lessico usato dal legislatore non valga a privare di significato e di valore altri dati testuali che devono, al contrario, essere oggetto di attenta considerazione per sciogliere le difficoltà interpretative poste dalla norma in esame. In primo luogo va richiamata l'attenzione sulla formulazione rigorosa dell'incipit del sesto comma dell'art. 304: "La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3", che sottolinea - attraverso l'uso dell'avverbio "comunque", chiaramente riferito alla durata complessiva della custodia cautelare - il carattere di limite e di insuperabile confine del "doppio" dei termini di custodia. Si è qui di fronte ad una disposizione di ultima istanza, e perciò di chiusura del sistema, che - proprio perché impiegata in un ambito delicatissimo come quello dei limiti temporali alla privazione della libertà personale - non può essere oggetto di letture riduttive da parte dell'interprete.
Ulteriore argomento in questa direzione si ricava dal "contesto" e segnatamente dalla collocazione dell'inciso "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis" nel corpo della frase, subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, ove esso assume la funzione di chiarire che la regola stessa esclude l'adozione di ogni criterio di computo che (calcolando a parte l'ulteriore aumento derivante dal nuovo n. 3 bis) riduca la sua portata e la sua forza cogente.
Sul piano testuale, dunque, l'originaria incertezza collegata al lessico usato dal legislatore appare superabile mettendo in campo criteri e chiavi di lettura che inducono a interpretare la norma in questione come diretta a sterilizzare l'ulteriore aumento di custodia previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis del codice di rito ai fini del computo della durata della custodia disciplinata dall'art. 304, comma 6, c.p.p.. 3. Sul diverso terreno del sistema e della ricostruzione delle finalità avute di mira dal legislatore, il collegio richiama inoltre l'attenzione su di un dato di particolare rilievo.
Se è vero che il meccanismo di aumento dei termini di custodia - introdotto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis del codice di procedura penale nei procedimenti per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) dello stesso codice - è finalizzato ad incrementare, per tali gravi reati, i termini di custodia della fase che inizia con l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio, non è meno importante evidenziare che tale risultato non è stato realizzato attraverso un aumento "assoluto" dei termini complessivi di custodia cautelare bensì grazie ad una tecnica di flessibilizzazione e bilanciata redistribuzione dell'aumento dei termini della fase centrale del processo tra gli altri termini di fase già vigenti.
Infatti l'aumento dei termini fino sei mesi di cui qui si discute deve essere imputato o ai termini della fase precedente, ove questi non siano stati completamente utilizzati, o ai termini di una fase successiva (quella di cui alla lettera d dell'art. 303, comma 1, c.p.p.) che risulteranno poi proporzionalmente ridotti. Ciò implica che la ratio del "nuovo" art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis del codice di procedura penale non risiede affatto
(almeno in linea astratta e di principio) nel realizzare un incremento in assoluto del tempo della custodia cautelare per gravi reati ma solo nell'introdurre più flessibili condizioni di utilizzazione di un tempo di custodia complessivo che si è voluto mantenere invariato.
Se questa è la logica ispiratrice della nuova norma, è perfettamente coerente la "sterilizzazione" dei suoi effetti rispetto alla durata massima della custodia disciplinata dall'art. 304, comma 6, c.p.p.. In assenza di tale sterilizzazione, infatti, l'operazione di redistribuzione e di bilanciamento regolata dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis del codice di procedura penale avrebbe rischiato di tradursi proprio in quell'incremento in termini assoluti del tempo di custodia che il legislatore ha accuratamente mirato ad evitare, adottando una tecnica di intervento improntata alla flessibilità. Anche sotto questo diverso profilo, dunque, emerge confermata l'interpretazione assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte che nega la possibilità di aggiungere il termine di sei mesi introdotto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis del codice di procedura penale a quelli complessivi e conseguentemente ribadisce che la durata massima della custodia ex art. 304, comma 6, c.p.p. non può superare in nessun caso il doppio dei termini stabiliti dai commi 1,2 e 3 dell' art. 303 dello stesso codice (cfr. ex plurimis, Cass. 1^, sent. n. 34119 dell'8.8.2001;
Cass. Sez. 1^, sent. n. 8094 del 9.1.2002). A fronte di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui argomentamente ribadito, il collegio non ritiene che l'unico precedente di segno contrario (Cass. Sez. 2^, sent. n. 9148 del 30.5.2002) valga a radicare un contrasto ne' che debba essere ripercorsa la strada della rimessione della questione alle Sezioni Unite imboccata dalla Sezione Quinta della Corte con l'ordinanza del 25.2.2003 sulla quale la Corte non ha deciso per sopravvenuta carenza di interesse al relativo ricorso. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato infondato e rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004