Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 2
In tema di termini massimi di custodia cautelare, qualora la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, e, in base al principio devolutivo, la pena già determinata dal giudice di appello non possa comunque essere aggravata all'esito del giudizio di rinvio, il nuovo termine di fase, ex art. 303, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere ancorato alla maggiore pena inflitta con la sentenza di primo grado, ma a quella minore inflitta con la sentenza di appello. Infatti, tale sentenza, pur essendo stata annullata dalla Corte di cassazione, mantiene il suo valore di giudicato ai fini della determinazione massima della pena che in concreto potrà essere inflitta. (Fattispecie nella quale la sentenza di appello aveva ridotto la pena a dieci anni di reclusione rispetto ai dodici anni inflitti in primo grado, e, su ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata ravvisando un difetto di motivazione circa il diniego di attenuanti generiche; in tale ipotesi, la Corte ha ritenuto che il nuovo termine di fase andasse ricavato dall'art. 303, comma primo, lett. c), n. 2, cod. proc. pen. e non dal numero 3 della predetta disposizione).
In caso di regressione del procedimento, il termine "finale" del doppio del termine di fase, in base al combinato disposto degli att. 303, comma secondo, e 304, comma sesto, cod. proc. pen., decorre dal primo termine iniziale della fase in cui il procedimento è regredito, computato anche il periodo di custodia cautelare decorso nelle fasi o gradi successivi prima del provvedimento che ha disposto la regressione. Tale regola discende dalla interpretazione, costituzionalmente imposta, indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292 del 1998, con la quale si è osservato che la previsione dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen. individua il limite "estremo" di durata della custodia cautelare, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere "sproporzionato" (in base al principio di cui all'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen.), in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema. Fungendo pertanto da meccanismo di chiusura della disciplina dei termini, la disposizione in esame resta "autonoma" rispetto al corpo dell'articolo nel quale si trova inserita. Ne consegue che ritenere che il limite finale operi solo per i casi di sospensione equivarrebbe a tradire non soltanto la storia e la funzione dell'istituto, ma anche il dettato normativo, come si desume dall'avverbio "comunque" contenuto in detta disposizione, che sta a significare che quel limite deve essere riferito a tutti i fenomeni suscettibili di interferire con la disciplina dei termini di fase.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1999, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 6/10/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela Consigliere N.3090
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.17691/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI IO, n. a Roma il 15.11.1957
avverso la ordinanza in data 2 febbraio 1999 del Tribunale di Roma Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e per la conseguente scarcerazione dell'imputato.
Fatto
Con ordinanza in data 19 gennaio 1999, la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase di custodia cautelare avanzata da RI IO, imputato del reato di cui agli artt. 73 e 74 comma 2 d.P.R. n.309 del 1990. Per tale imputazione, il CR, in stato di custodia .cautelare dal 26 maggio 1994, aveva riportato condanna in primo grado, con sentenza in data 22 dicembre 1995, alla pena di dodici anni di reclusione;
tale pena era stata ridotta in appello, con sentenza in data 22 novembre 1996, a dieci anni di reclusione;
la Corte di cassazione aveva poi, con sentenza in data, 15 ottobre 1998, annullato la sentenza di appello con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla mancata concessione di attenuanti generiche, punto in ordine al quale aveva ravvisato un difetto di motivazione. Il giudizio nei confronti del CR si trova dunque attualmente nella fase di rinvio.
A seguito di appello proposto ex art. 310, c.p.p. avverso detta ordinanza, il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 2 marzo 1999, confermava il provvedimento impugnato, rilevando che dalla data della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (15 ottobre 1998), che aveva determinato la regressione del procedimento, non era decorso il termine di fase di un anno e sei mesi. Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo che il termine previsto dall'art. 303 comma 2 c.p.p. (il doppio del termine di fase, essendo applicabile anche in caso di regressione il termine di chiusura di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p., come affermato interpretativamente dalla Corte cost. con sent. n. 292 del 1998) decorre, trattandosi di giudizio di rinvio, dalla data della sentenza di primo grado (nella specie, 22 dicembre 1995) e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale dalla data del provvedimento che dispone la regressione. Diversamente opinando, si osserva, si svuoterebbe di contenuto la sentenza della Corte costituzionale, che aveva preso in esame un caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza del giudice del dibattimento, per il quale si era verificato appunto il superamento del doppio del termine di fase a partire dall'inizio della custodia cautelare, essendo pacifico che, sommando partitamente i due termini e facendo decorrere il secondo dalla data del provvedimento causativo della regressione non si sarebbe superato il limite finale suddetto.
Diritto
Il ricorso è fondato.
In caso di regressione del procedimento, il termine "finale" del d7oppio del termine di fase, in base al combinato disposto degli att. 303 comma 2 e 304 comma 6 c.p.p., decorre dal primo termine iniziale della fase in cui il procedimento è regredito, computato anche il periodo di custodia cautelare decorso nelle fasi o gradi successivi prima del provvedimento che ha disposto la regressione: e cioè, nella specie, trattandosi di termine collegato alla fase del giudizio di appello, dal 22 dicembre 1995, giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado (ex art. 303 comma 1 lett. c), c.p.p,) (in tal senso, Cass. , sez. VI, c.c. 26 maggio 1999, Spada). Tale regola discende dalla interpretazione, costituzionalmente imposta, indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292 del 1998, che questo Collegio condivide. Con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha osservato che la previsione dell'art. 304 coma 6 c.p.p. individua il limite "estremo" di durata della custodia cautelare, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere "sproporzionato" (in base al principio di cui all'art. 275 comma 2 c.p.p.), in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema. Fungendo pertanto da meccanismo di chiusura della disciplina dei termini, la disposizione in esame resta "autonoma" rispetto al corpo dell'articolo nel quale si trova inserita. Ne consegue, secondo la Corte, che ritenere che il limite finale operi solo per i casi di sospensione equivarrebbe a tradire non soltanto la storia e la funzione dell'istituto, ma anche il dettato normativo, come si desume dall'avverbio "comunque" contenuto in detta disposizione, che sta a significare che quel limite deve essere riferito a tutti i fenomeni suscettibili di interferire con la disciplina dei termini di fase. Conclusivamente, si rileva nella sentenza, il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine di fase, determina la perdita di efficacia della custodia, non importando se il termine sia stato sospeso, prorogato o sia cominciato a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo.
Il Tribunale, pur mostrando di non voler contrastare tale decisum, assume che con la predetta sentenza la Corte si è limitata ad affermare in via interpretativa che il nuovo decorso del termine di custodia cautelare ex art. 303 comma 2 c.p.p. non può comunque superare il doppio del termine di fase, essendo applicabile anche in caso di rinvio o di regresso la disposizione di chiusura di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p., nulla osservandosi, peraltro, circa il momento cui ancorare la decorrenza del nuovo termine, dal che, sempre secondo il Tribunale, dovrebbe anzi desumersi che la Corte costituzionale abbia dato per implicito che a tal fine operi la previsione dell'art. 303 comma 2 c.p.p., secondo cui il termine in questione decorre "dalla data del provvedimento che dispone il (...) rinvio" (in tal senso, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, V. anche Cass., sez. I, c.c. 11 marzo 1999, Calascibetta;
Cass., sez. I, c.c. 23 marzo 1999, Todesco;
Cass., sez.I, c.c. 23 giugno 1999, Esposito).
Una simile interpretazione non può però essere accolta. Come sottolineato dal ricorrente, nel procedimento penale nel., quale venne sollevata la questione di costituzionalità oggetto del giudizio conclusosi con la riferita sentenza, operando la previsione dell'art. 304 comma 6 c.p.p., il termine finale del doppio del termine di fase (nella specie, fase delle indagini preliminari) era decorso proprio considerando come dies a quo il momento dell'inizio della esecuzione della custodia (ex art. 303 comma 1, lett. a), c.p.p.); ove invece si fosse applicato il criterio privilegiato nell'ordinanza impugnata (decorrenza del termine dalla data del provvedimento determinante la regressione) tale termine non poteva considerarsi decorso;
il che implica che se fosse vero che la Cortè costituzionale avesse seguito questo secondo criterio, la questione di costituzionalità avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
D'altro canto, ragionando in via generale, se non si computasse nel termine finale di fase anche il periodo di custodia cautelare sofferto nelle fasi o gradi intermedi rispetto al provvedimento che dispone il regresso, la regola posta dall'art. 304 comma 6 c.p.p. non potrebbe mai, di fatto, trovare applicazione. Ed infatti, decorrendo nuovamente il termine dalla data di emissione del predetto provvedimento, è evidente che la scarcerazione del sottoposto alla misura custodiale conseguirebbe necessariamente alla scadenza del nuovo termine, senza alcuna necessità di far ricorso al criterio del doppio del termine di fase posto dalla predetta norma. Più precisamente, stando al senso privilegiato dall'ordinanza impugnata, la pratica applicabilità dell'art. 304 comma 6 c.p.p. sarebbe relegata ai casi marginali in cui al fenomeno della regressione si accompagni quello della sospensione dei termini di custodia nei casi previsti dall'art. 304 commi 1 e 2 c.p.p., ovvero nel caso di plurime regressioni (nei quali casi la sommatoria dei vari termini di fase o di questi con i periodi di sospensione potrebbe effettivamente incontrare il limite finale del doppio ex art. 304 comma 6 c.p.p. ancor prima della scadenza del nuovo termine di fase ex art. 303 comma 2 c.p.p.). Ma che la sentenza della Corte costituzionale non abbia una portata pratica così ristretta si evince non solo dalla fattispecie allora ad essa devoluta, ma dal principio affermato nella predetta sentenza per il quale la regola posta dall'art. 304 comma 6 c.p.p. ha valore assoluto, nel senso che essa individua un limite estremo dei termini di custodia, sicché essa deve essere applicata in ogni caso, a prescindere dal fenomeno della sospensione dei termini di custodia cautelare.
Deve dunque concludersi che la previsione dell'art. 303 comma 2 c.p.p., secondo cui, in caso di regressione, del procedimento, i termini di fase decorrono dalla data del provvedimento che dispone il regresso, incontra il limite del doppio del termine di fase, di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p., interpretato nel senso che, a tal fine, si devono computare anche i periodi di custodia intercorrenti dal momento iniziale del termine di fase alla data del provvedimento che dispone la regressione.
Ciò posto, poiché, come detto, la sentenza di primo grado venne emessa in data 22 dicembre 1995, il termine finale di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p. si è compiuto il 22 dicembre 1997. Al riguardo va precisato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, detto termine non può essere ancorato alla pena inflitta con la sentenza di primo grado (dodici anni di reclusione), ma a quella inflitta con la sentenza di appello (dieci anni). Infatti, tale sentenza, pur essendo stata annullata dalla Corte di cassazione, mantiene il suo valore di giudicato ai fini della determinazione massima della pena che in concreto potrà essere inflitta, non essendovi stata sul punto impugnazione del pubblico ministero e vertendo il giudizio di rinvio solo sulla eventuale meritevolezza da parte dell'imputato delle attenuanti generiche: un aspetto, dunque, che potrà determinare conseguenze solo in melius. Ne consegue che, non potendo comunque la pena derivante dal futuro giudicato essere superiore ai dieci anni di reclusione a suo tempo determinati all'esito del giudizio di appello, il termine di fase va ricavato dall'art. 303 comma 1, lett. c), n. 2, c.p.p. e non dal numero 3 della predetta disposizione.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con conseguente immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.
Vanno osservati a cura della cancelleria gli adempimenti ex art.626 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata scarcerazione di CR IO se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1999