Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2005, n. 42966
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Sentenza 22 settembre 2005

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In tema di gestione dei rifiuti, la esclusione dal campo di applicazione del decreto n. 22 del 1997 dei materiali risultanti dalla prospezione, dall'estrazione e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave, di cui all'art. 8 del citato decreto n. 22, è limitata ai prodotti derivati dalla attività estrattiva disciplinati dalle leggi speciali in materia di miniere, cave e torbiere, con la conseguenza che vanno sottratti dalla citata disciplina sui rifiuti soltanto i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave nella misura in cui restino entro il ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura. (In applicazione di tale principio la Corte ha ricompreso nella deroga i fanghi provenienti dalla prima pulitura connessa all'attività estrattiva)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2005, n. 42966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42966
    Data del deposito : 22 settembre 2005

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