CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24533 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZZ IT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da IT AZ avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con cui era stato condannato per il de itto di concorso in truffa in concorso con terzi soggetti non identificati. 2. Ricorre per cassazione IT AZ, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, la difesa lamenta: Penale Sent. Sez. 2 Num. 24533 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 18/04/2023 - la violazione del diritto di difesa, perché la Corte di merito non ha acquisito il fascicolo di primo grado e non ha valutato le prove prodotte e assunte in giudizio;
- la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo dichiarato l'istanza di revisione inammissibile, nonostante il pieno rispetto delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. e l'osservazione delle disposizioni di legge, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa;
- la contraddittorietà ovvero la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di inidoneità delle prove addotte dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. La Corte lagunare ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da IT AZ, osservando come, nella non chiara esposizione del condannato, si prospettasse in maniera generica il contenuto di nuove prove, senza esplicitarne la valenza dimostrativa e senza chiarire come esse potrebbero condurre ad una rivisitazione del precedente giudizio di colpevolezza. La vicenda aveva per oggetto due truffe commesse da più soggetti in concorso tra loro (dei quali solo l'odierno ricorrente è stato identificato), perpetrate con artifici e raggiri posti in essere mediante trattative telefoniche inerenti alla vendita di autoveicoli, così da ottenere, previa induzione in errore delle persone offese, l'accredito di somme di denaro su una carta Postepay ricollegabile alla persona di AZ, che l'aveva attivata. Le nuove prove genericamente indicate dalla difesa non inciderebbero su tale centrale questione e pertanto, secondo l'ordinanza impugnata, non potrebbero modificare in senso favorevole al condannato il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice. Il ricorrente si duole che non gli sia stata concessa la possibilità di dimostrare, tramite "documenti nuovi", la propria estraneità al fatto di reato, in quanto non effettivamente titolare della carta Postepay 4023600860186676 su cui sarebbero stati accreditati i proventi delle truffe. Questa documentazione consisterebbe nei «file di log attivati dall'imputato per motivi di lavoro, forniti dal Dipartimento di Polizia Giudiziaria Subito SRL» e nella sentenza di assoluzione n. 197/2022 pronunciata dal Tribunale di Como, nelle dichiarazioni delle società Vodafone e LE e in un decreto di citazione diretta a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, La difesa censura altresì che non siano stati tenuti in adeguata considerazione ulteriori elementi relativi alle conversazioni telefoniche, per quanto attiene al soggetto femminile finto venditore e ai numeri telefonici utilizzati per le truffe. 2 3. In tema di revisione, l'art. 631 cod. pen. prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Nella costante esegesi della Corte di cassazione, che il Collegio condivide appieno, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772. Cfr. anche Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, secondo cui la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza). Quando le ragioni poste a fondamento della richiesta risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello ne dichiara con ordinanza, anche di ufficio, l'inammissibilità. Questa declaratoria - ancorata alla realtà processuale e fondata in termini realistici sulla valutazione che le "nuove prove", in comparazione con quelle già esaminate, sono palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna - si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). La Corte di Venezia ha fatto corretta applicazione di questi principi. Il ricorso, dal tenore scarsamente perspicuo, non specifica minimamente, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, la effettiva consistenza delle nuove prove (evocate in maniera del tutto superficiale, senza il minimo accenno al loro effettivo contenuto) e, non articolando un ragionevole confrontc con la piattaforma probatoria già in atti, evita di confrontarsi con le motivazioni offerte - sinteticamente ma chiaramente - dall'ordinanza impugnata. Anche la eventuale prova della colpevolezza di terzi, d'altronde, vertendosi in tema di responsabilità concorsuale, non demolirebbe la prova derivante dalla disponibilità della carta Postepay (né risulta decisiva sul punto la sentenza del Tribunale di Como, resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., relativa alla medesima carta ma a diversi episodi delittuosi). Le doglianze si rivelano dunque prive di specificità e comunque manifestamente infondate. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3 In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 1.3 giugno 2000, n. 186), va altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da IT AZ avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con cui era stato condannato per il de itto di concorso in truffa in concorso con terzi soggetti non identificati. 2. Ricorre per cassazione IT AZ, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, la difesa lamenta: Penale Sent. Sez. 2 Num. 24533 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 18/04/2023 - la violazione del diritto di difesa, perché la Corte di merito non ha acquisito il fascicolo di primo grado e non ha valutato le prove prodotte e assunte in giudizio;
- la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo dichiarato l'istanza di revisione inammissibile, nonostante il pieno rispetto delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. e l'osservazione delle disposizioni di legge, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa;
- la contraddittorietà ovvero la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di inidoneità delle prove addotte dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. La Corte lagunare ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da IT AZ, osservando come, nella non chiara esposizione del condannato, si prospettasse in maniera generica il contenuto di nuove prove, senza esplicitarne la valenza dimostrativa e senza chiarire come esse potrebbero condurre ad una rivisitazione del precedente giudizio di colpevolezza. La vicenda aveva per oggetto due truffe commesse da più soggetti in concorso tra loro (dei quali solo l'odierno ricorrente è stato identificato), perpetrate con artifici e raggiri posti in essere mediante trattative telefoniche inerenti alla vendita di autoveicoli, così da ottenere, previa induzione in errore delle persone offese, l'accredito di somme di denaro su una carta Postepay ricollegabile alla persona di AZ, che l'aveva attivata. Le nuove prove genericamente indicate dalla difesa non inciderebbero su tale centrale questione e pertanto, secondo l'ordinanza impugnata, non potrebbero modificare in senso favorevole al condannato il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice. Il ricorrente si duole che non gli sia stata concessa la possibilità di dimostrare, tramite "documenti nuovi", la propria estraneità al fatto di reato, in quanto non effettivamente titolare della carta Postepay 4023600860186676 su cui sarebbero stati accreditati i proventi delle truffe. Questa documentazione consisterebbe nei «file di log attivati dall'imputato per motivi di lavoro, forniti dal Dipartimento di Polizia Giudiziaria Subito SRL» e nella sentenza di assoluzione n. 197/2022 pronunciata dal Tribunale di Como, nelle dichiarazioni delle società Vodafone e LE e in un decreto di citazione diretta a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, La difesa censura altresì che non siano stati tenuti in adeguata considerazione ulteriori elementi relativi alle conversazioni telefoniche, per quanto attiene al soggetto femminile finto venditore e ai numeri telefonici utilizzati per le truffe. 2 3. In tema di revisione, l'art. 631 cod. pen. prevede che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Nella costante esegesi della Corte di cassazione, che il Collegio condivide appieno, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772. Cfr. anche Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, secondo cui la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza). Quando le ragioni poste a fondamento della richiesta risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello ne dichiara con ordinanza, anche di ufficio, l'inammissibilità. Questa declaratoria - ancorata alla realtà processuale e fondata in termini realistici sulla valutazione che le "nuove prove", in comparazione con quelle già esaminate, sono palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna - si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). La Corte di Venezia ha fatto corretta applicazione di questi principi. Il ricorso, dal tenore scarsamente perspicuo, non specifica minimamente, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, la effettiva consistenza delle nuove prove (evocate in maniera del tutto superficiale, senza il minimo accenno al loro effettivo contenuto) e, non articolando un ragionevole confrontc con la piattaforma probatoria già in atti, evita di confrontarsi con le motivazioni offerte - sinteticamente ma chiaramente - dall'ordinanza impugnata. Anche la eventuale prova della colpevolezza di terzi, d'altronde, vertendosi in tema di responsabilità concorsuale, non demolirebbe la prova derivante dalla disponibilità della carta Postepay (né risulta decisiva sul punto la sentenza del Tribunale di Como, resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., relativa alla medesima carta ma a diversi episodi delittuosi). Le doglianze si rivelano dunque prive di specificità e comunque manifestamente infondate. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3 In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 1.3 giugno 2000, n. 186), va altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/04/2023