Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 38970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38970 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omenere le generaita e gi altri den identificativ indicat neit allegato provvedimento, a norma del- fart. 52 del DLvo n. 196 del 2003. IL CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA
38970-25
In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
AT FERRANTI
AR BR
EUGENIA SERRAO
IA RE AR
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ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 794/2025 UP - 23/09/2025 R.G.N. 13537/2025
sui ricorsi proposti da:
ME CH nato a [...] il [...] GIUDICE LUIGI CLAUDIO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA RE AR;
lette le conclusioni del P.G., in persona della sostituta SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi estinto il reato per intervenuta prescrizione.
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Gela aveva ritenuto CH AL, primario del reparto di ostetricia dell'ospedale di Gela e Luigi Claudio Giudice, medico di guardia che aveva proceduto a predisporre gli esami ostetrici e il tracciato cardiotocografico sulla paziente che la notte del 23 marzo 2017 si era ricoverata in quanto le erano iniziate le contrazioni e alle ore 2,00 veniva condotta in sala travaglio, responsabili del reato di cui agli artt. 113, e 590 co. 2 n. 1 per avere cagionato, in cooperazione tra loro, per colpa, lesioni neurologiche consistite in "encefalopatia ipossico ischemica" conseguenti a ipossia, conseguenza del mancato rilievo dei tracciati patologici indicativi di sofferenza fetale che avrebbe consigliato di procedere tempestivamente al parto e di non temporeggiare. Più in particolare, la colpa dei sanitari, secondo l'imputazione, sarebbe consistita oltre che nella mancata considerazione del tracciato cardiotocografico che già a partire dalle ore 7.03 si presentava come un "tracciato di allarme" con prosecuzione della registrazione fino alle ore 8.20, nella esecuzione da parte dell'equipe ostetrica di una auscultazione intermittente anche in presenza della evidenza di una tachicardia di base (160 battiti al minuto), con decelerazioni fino a 90 battiti al minuto, nella mancata convocazione all'atto del parto, del neonatologo di turno, avvenuta solo dopo la nascita del piccolo, in situazione di emergenza. In Gela il 24 marzo 2017.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di CH AL articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deducono, cumulativamente, vizi di motivazione. Premessa la erronea ricostruzione dell'eziologia dell'evento che la Corte territoriale ha ricondotto alla persistente ipercinesia contrattile uterina, quale unica produttrice dell'evento avverso, la difesa aveva chiesto disporsi nuova perizia con specialisti delle branche interessate e in specie di un ginecologo ostetrico esperto di tracciati. La Corte di appello si è limitata a rinnovare l'istruttoria procedendo all'esame degli stessi periti nominati in incidente probatorio, i quali si sono limitati a confermare le proprie considerazioni basate solo ed esclusivamente sull'esame del tracciato cui la puerpera era stata sottoposta. Occorreva ad avviso della difesa un diverso collegio peritale che non avesse necessità di difendere le posizioni precedentemente assunte. Circa la presunta ipercinesia la Corte territoriale non ha tenuto conto del tracciato delle ore 6,30 7,00 che era del tutto regolare. Il successivo tracciato (ore 7.03- 7.40) veniva eseguito mentre la puerpera iniziava ad esercitare le spinte espulsive, e quando, trasferita dalla sala travaglio alla sala parto, era
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monitorata con altro cardiotocografo che non consentiva di valutare l'attività contrattile uterina. La valutazione clinica di un tracciato con artefatti, non consente di rilevare alcuna prova indicativa di ipossia e ischemia fetale. I sanitari per mantenere controllo del travaglio hanno proceduto all'auscultazione diretta e periodica del battito riversando i dati ogni due minuti in cartella e di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto. Secondo i periti il danno neurologico derivato al neonato sarebbe da ascrivere ad ipossia intra partum da ipercinesia uterina, dunque, la sofferenza sarebbe insorta nel corso del parto, dovendosi escludere qualsiasi condizione indicativa di una paralisi cerebrale anteparto. La Corte, tuttavia, non ha spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le ricostruzioni del consulente della difesa che ha escluso sia l'ipercinesia uterina che l'encefalopatia ipossico ischemica. Ciò senza considerare che l'indice di Apgar che al momento della nascita era pari a 5 e già, dopo dieci minuti, raggiungeva il valore pari a 10 solo in virtù di blande manovre di stimolazione tattile e ventilazione. La Corte territoriale, secondo la difesa non ha, inoltre tenuto conto di quanto annotato in cartella dal neonatologo Balconetti che alle ore 10,10 riportava gli esiti "normal" dell'esame neurologico a cui aveva sottoposto il piccolo paziente. I lievi tremori presenti alle ore 10,00 non assumono significato patologico essendo dovuti fisiologicamente a carenza di mielinizzazione delle fibre nervose motorie presenti nei neonati. E' poi mancato un esame neurologico nella imminenza del parto e nelle prime ore di vita né è stato ritenuto opportuno l'avvio al trattamento ipotermico. La Corte nel ritenere provata l'encefalopatia ipossico ischemica che, invece, è stata solo ipotizzata e sulla base di una sopravvenuta sintomatologia convulsiva attribuibile a varie complicanze non necessariamente indicative di una patologia che per le ragioni scientifiche dedotte andava esclusa ed è, comunque, rimasta indimostrata. Era stata chiesta una nuova perizia perché i periti non avevano esplorato cause alternative del tipo genetico, infettive o placentari. La Corte territoriale, inoltre, non ha tenuto conto degli accertamenti svolti successivamente tra cui l'esame colturale del sangue, positivo per streptococco ma anche di altri valori alterati dell'emocromo che denotavano una flogosi sistemica batterica grave, indice di potenziale causa patologica neurologica feto-neonatale grave. Tutto quanto sopra rappresentato non è stato preso in esame dalla Corte come pure è stato ritenuto neutro il fatto che i periti non avessero esaminato la cartella clinica relativa al ricovero subito dal neonato presso l'ospedale di Agrigento. In sostanza secondo la difesa la Corte territoriale non ha inquadrato, da un punto di vista nosologico la patologia del neonato né è stata chiarita la causa dello stato ipossico.
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2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 606, co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 40, 41, 43 e 590/583, co. 2, n. 1 cod. pen. Non essendo stata identificata l'esatta causa delle lesioni riportate dal neonato, non è per ciò stesso possibile ascriverne la responsabilità al dott. AL. Le difficoltà e le incertezze probatorie nel pervenire ad un giudizio di elevata credibilità razionale dell'enunciato di accusa e di certezza processuale avrebbero dovuto comportare l'assoluzione dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in merito alla posizione del dott. AL e al suo contributo causale in cooperazione colposa all'evento avverso. La motivazione posta dalla Corte territoriale è solo apparente nella parte in cui afferma che il dott. AL "sia stato presente al cambio di turno e sia subentrato il dott. Giudice, nell'orario prossimo alle 7.40,- 7,45 circa". Così facendo la Corte di appello ha travisato il contenuto delle testimonianze di Raiti, Turco, Giudice e Gualato e, di contro, ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Cafà, rese non in dibattimento ma nel corso delle indagini preliminari in qualità di persona indagata. Del pari la Corte territoriale ha ritenuto eseguita la manovra di TE in cartella non annotata, quando i periti, i testimoni, i CT hanno escluso tale evenienza dato che il parto è avvenuto in maniera assai rapida e non vi era ragione di effettuare manovre tese a facilitarlo. Erra poi la Corte territoriale quando assume che gli specialisti debbano assolvere ad un controllo incrociato per porre rimedio ad eventuali errori altrui. La Corte territoriale, nel prendere in considerazione un andamento peggiorativo del tracciato non tiene conto del fatto che il dott. AL è subentrato solo successivamente tanto che è documentata in cartella la sua presenza dalle ore 8.53 alle 9.05 quando cioè il battito era sempre misurato e regolare fino al parto spontaneo. In proposito invece il collegio peritale ha individuato la responsabilità del AL per non essere intervenuto con il cesareo nonostante fosse presente sin dalle ore 8.00. Sorprende, dunque, l'assunto secondo cui in sentenza si scrive che AL si trovava in turno già alle ore 7,40 rifacendosi solo a quanto affermato dalla dott.ssa Cafà, prima indagata e poi prosciolta in udienza preliminare) senza che tuttavia nelle sue dichiarazioni si ravvisi alcun riferimento orario. Per contro i periti hanno ammesso di non avere preso atto delle dichiarazioni rese dai testi Turco, Raiti, Giudice e Gualato in relazione all'orario in cui AL sarebbe intervenuto. Al suo arrivo, il dott. AL non avrebbe potuto effettuare alcuna diversa condotta medica dato che la paziente era in fase espulsiva avanzata, il feto in posizione cefalica, impegnato nello scavo pelvico e fare risalire il feto nel canale vaginale per effettuare una TC avrebbe aumentato i rischi per la madre e per il feto. Egli, dunque, non avrebbe in alcun modo potuto impedire l'evento.
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3. E' stato proposto ricorso nell'interesse di Luigi Claudio Giudice affidato ad unico motivo con cui si contesta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva contestata all'imputato e l'evento e circa l'asserita insussistenza di un decorso causale alternativo, da solo idoneo a determinare l'evento. La Corte nissena ha fatto proprie le conclusioni del giudice di prime cure ritenendo provata la sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta omissiva del ricorrente e le gravissime lesioni riportate dal neonato secondo una ricostruzione che avrebbe visto il dott. Giudice cooperare colposamente con il dott. AL lungo scansioni temporali durante le quali le scelte omissive adottate dai due sanitari avrebbero operato in sinergia ed indistinta efficienza causale rispetto all'evento occorso. I giudici hanno così operato benché abbiano ritenuto necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante esame dei periti così tradendo una qualche incertezza in ordine alla correttezza del giudizio operato dal Tribunale, sia pure aderendo, infine, alla tesi perorata dai periti caratterizzata da una assoluta impermeabilità della stessa alle controdeduzioni difensive. La Corte nissena pur evocando plausibili itinerari lungo i quali articolare la propria motivazione se ne è discostatal limitandosi ad affermare l'infondatezza delle deduzioni difensive logicamente incompatibili con l'affermazione di responsabilità espressa dal primo giudice. E in tal senso, chiamati a scrutinare il contegno professionale degli imputati sul piano della efficienza causale sembrano aver patito un non indifferente condizionamento per il "difetto di annotazione" ritenuto idoneo a comportare una speciale difficoltà ricostruttiva riscontrata durante le operazioni peritali La Corte ha ritenuto maggiormente condivisibile la tesi prospettata dai periti rispetto alla difesa tecnica prospettata con la prova tecnica offerta dalla difesa ma lo ha fatto senza spiegarne le ragioni, senza porre a raffronto le contrarie deduzioni prospettate con motivi di appello, con accurata motivazione secondo i principi dettati da questa Corte. Cosi alla tesi di un andamento del tracciato CTG che deponeva per la necessità di intervento in quanto ritenuto univoco della sofferenza fetale la Corte ha ritenuto di non dovere scandagliare alcuni temi evidenziati dalla difesa. I giudici di merito non hanno operato secondo le coordinate imposte dal giudizio controfattuale e attingendo da massime di esperienza hanno ritenuto che se il dott. Giudice avesse approntato il parto cesareo, per il quale sarebbero bastati "pochi minuti" le conseguenze dell'insulto ipossico sarebbero state evitate o largamente attenuate. A detta conclusione si è pervenuti senza considerare il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra il passaggio di consegne dal dott Giudice al dott. AL e ciò, nonostante la controdeduzione difensiva circa l'impossibilità di approntare rapidamente la sala operatoria. E'
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principio costante quello
secondo
cui
occorre dimostrare come
il
comportamento alternativo lecito dell'agente non sarebbe valso ad impedire l'evento lesivo con un elevato grado di provabilità prossimo alla certezza e che l'agente si trovasse nelle concrete possibilità di approntare quanto necessario per realizzarlo. Si contesta l'illogicità della affermazione dei giudici di appello secondo cui il dott. Giudice avrebbe dovuto controllare, in termini che la Corte nissena definisce di reciprocità, la correttezza dell'operato del collega. La condotta del dott. Giudice, collocata nel breve lasso temporale compreso tra le ore 7,40 e le 7,50 ha preceduto la presa in carico della puerpera da parte del dott. AL, pertanto, non poteva operarsi alcun controllo su scelte che non potevano ancora realizzarsi e che dopo il passaggio di consegne, sfuggivano al dominio del sanitario. Nessun rilievo è stato attribuito all'asserito disallineamento dei periti nel fornire il proprio parere, rispetto alle linee guida in vigore all'epoca dei fatti. Mossi dal convincimento relativamente alla necessità di un immediato parto cesareo d'urgenza i giudici di appello non hanno affrontato la questione circa la dedotta errata classificazione del tracciato da parte dei periti. Così non si è affrontata la deduzione difensiva che censurava l'inopinato impiego da parte del periti delle linee guida del CEVEAS edite nel febbraio 2004 piuttosto che le linee guida FIGO del 2015 che si basano su una nuova chiave di lettura dei tracciati. Se non era preclusa al giudice di appello la possibilità di aderire alla ricostruzione data dai periti non vi è dubbio che detta scelta andava supportata da un adeguato percorso argomentativo che nel caso in esame non sussiste. La difesa non contesta la scelta di preferire la soluzione prospettata dai periti ma il mancato assolvimento all'onere motivazionale gravante sul giudice dell'impugnazione nel caso di doppia conforme che nel caso di specie è sconfessata dal supplemento istruttorio che la Corte ha disposto sia pure spinta da una esigenza accertativa non meglio specificata. In altri termini la Corte territoriale si è limitata alla nuova audizione dei periti che non aveva quale obiettivo il chiarimento invocato con i motivi di appello ma quello di verificare l'opportunità o meno dell'approfondimento istruttorio che avrebbe determinato un inevitabile slittamento dei tempi della decisione. Così facendo, tuttavia la Corte non ha scandagliato la possibile incidenza di quanto riscontrato presso l'ospedale di Agrigento ossia la presenza dello streptococco Miti gruppo A. aspetto questo rimasto inevaso e comunque male investigato. La scelta di affidarsi ai medesimi periti assunti in primo grado che non avevano affrontato la questione si rivela inadeguata e in contrasto con quanto disposto dall'art. 14 della 1. 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco) che avrebbe imposto un incarico peritale affidato a un infettivologo e un anatomopatologo come era stato
chiesto con i motivi di appello. La Corte territoriale, invece, si è limitata a richiamare le argomentazioni del perito specialista ginecologo secondo cui deve considerarsi molto difficile che lo streptococco del gruppo A possa dare complicanze al neonato.
2. Il P.G. in persona della sostituta AB Passafiume ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi estinto il reato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti non superano il vaglio di ammissibilità.
2. I fatti per cui è processo sono stati ricostruiti nel modo che segue: EN CE, primipara alla 39 settimana e due giorni, in seguito alla rottura prematura delle membrane, il 23 marzo 2017 si recava presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Dalle ore 18,47 alle ore 19.17 era sottoposta a tracciato cardiotocografico che presentava una normale variabilità che veniva definita "rassicurante"; alle 21,41 il tracciato veniva ripetuto per 31 minuti e presentava una normale variabilità. Ulteriori tracciati erano eseguiti alle 00,10 del 24 marzo 2017, alle 2,30 e alle ore 4,06 che venivano ancora descritti ancora una volta come "rassicuranti". I periti evidenziavano come l'ultimo dei tracciati eseguiti presentava una ipercinesia con evidenti contrazioni ravvicinate, ogni 1-2 minuti, con un episodio decelerativo che avrebbe consigliato di non sospenderlo, proprio a causa dell'episodio di decelerazione registrato, per quanto isolato. Alle 5.30 era eseguito un altro tracciato che continuava a caratterizzarsi per ipercinetismo con aumento dell'ampiezza dei picchi di contrazione che, secondo i periti, avrebbe meritato un intervento per ridurre l'attività contrattile anche se il tracciato non era ancora patologico e indicativo di una acidosi fetale. L'accertamento era ripetuto alle ore 5.56 per circa 62 minuti dimostrando una "buona variabilità ma permanendo di dubbia interpretazione". All'ulteriore tracciato delle ore 7.03 della durata di un'ora e 50 minuti si evidenziavano delle anomalie in quanto nel primo tratto dalle ore 7.03 alle ore 7.58 "la frequenza cardiaca fetale presentava un andamento ondulatorio con ampie oscillazioni decelerazioni ripetitive, atipiche e bifasiche, variabili. Alcune di queste erano considerate rappresentative di un alto indice di rischio di acidosi e basso indice di Apgar neonatale.
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Detto tracciato è stato considerato patologico dai periti ed è stato rammentato che un feto ipossico avrebbe avuto certamente gravi difficoltà a sopportare la fase espulsiva del parto. Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito al dott. Giudice che aveva seguito la paziente durante la notte, subentrava il dott. AL alle ore 7,40- 7,45 e il bambino nasceva alle ore 9,05, in seguito a parto spontaneo. Costituisce snodo decisivo della sentenza impugnata e della conforme sentenza di primo grado, quello che attiene alla gestione delle puerpera, alla lettura dei tracciati cardiotocografici e, dunque, alla rilevabilità della sofferenza fetale e, conseguentemente, della omessa decisione di procedere al parto
cesareo.
3. Prima di passare alla disamina dei ricorsi proposti occorre muovere alcune premesse comuni a entrambi i ricorsi. Gli stessi attingono il ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito e sono improntati più alla formulazione di un dissenso in ordine alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici del doppio grado di giudizio, che si traduce in una sostanziale sovrapposizione di un proprio difforme convincimento e nella sollecitazione a farlo proprio, operazione questa, non consentita in sede di legittimità poiché in contrasto con la lettera della legge alla luce dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. oltre che a principi consolidati in tema di vaglio di legittimità. E' ormai stato chiarito da tempo che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto nel caso di c.d. doppia conforme tanto nell'ipotesi in cui il giudice di appello per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie in maniera talmente evidente e macroscopica da imporre il riscontro, in termini inequivoci, della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito al compendio probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 4, n. 45547 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 -01; Sez. 2). E' stato ulteriormente precisato che il vizio in parola, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. per effetto dell'art. 8, co. 1, della I. n. 46/2006 che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione non deve riguardare il fatto nella sua interessa ma uno o più specifici atti del giudizio (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, [...]; Sez. 3, del 31/01/2018,
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Rv. 273911 01).
4. E' del pari noto che il vizio di motivazione non può tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici di appello in maniera coerente con le conclusioni del primo giudice (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, [...]; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...]) il che avviene esattamente quando le sentenze di primo e secondo grado si saldano formando un unico complesso motivazionale ma anche, allorquando, le doglianze mosse all'apparato motivazionale non abbiano riguardato elementi nuovi ma si siano limitate a rappresentare circostanze già vagliate e chiarite nella sentenza impugnata. In altri termini risultano estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori, ivi compreso il sapere scientifico eventualmente introdotto nel processo, che attengono al merito con la conseguente inammissibilità di quelle doglianze che risultino funzionali a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, mediante parametri ricostruttivi e valutativi indicati come dotati di maggiore plausibilità o migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, [...], Rv. 280601 -01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...]).
5. Con il primo motivo di ricorso, la difesa di AL lamenta di avere chiesto una nuova perizia con specialisti esperti delle branche interessate (invero i periti erano medico legale, ginecologo e pediatra) e la Corte di appello, a fronte della richiesta di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale poiché i periti non avevano esplorato cause alternative dei danni, né quelle genetiche, né infettive né placentari, ha ritenuto di limitarsi a "chiedere chiarimenti ai periti officiati in primo grado", non confrontandosi con le ricostruzioni dei consulenti di parte che avevano escluso tanto l'ipercinesia uterina che l'encefalopatia ipossico ischemica dato che il punteggio Apgar già a 5 minuti era pari a 8 e diventava normale a 10 minuti con blande manovre non di rianimazione ma di stimolazione tattile e ventilazione con pallone e maschera e che il neonatologo alle ore 10.10 riporta in cartella un esame neurologico perfettamente normale. Secondo la difesa, inoltre, la encefalopatia ipossico-ischemica è stata solo ipotizzata senza prendere in esame la documentazione redatta dall'ospedale di Agrigento dalla quale, in tesi difensiva, si evinceva una flogosi sistemica batterica. Il motivo non si confronta in alcun modo con gli argomenti spesi dai giudici di merito con le sentenze conformi.
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In proposito questo Collegio intende ribadire il principio secondo cui <<non può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata effettuazione di un accertamento peritale, in quanto esso non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di messo di prova "neutro", rimesso alla discrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti a mente dell'art. 495, co. 2, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a discarico aventi carattere di decisività» (Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Rv. 287734-01). Occorre, inoltre, rammentare che il sindacato consentito al giudice di legittimità in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di secondo grado in merito alla chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non può essere svolto con riferimento alla rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire ma si deve esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022 Rv. 283522-01). Ciò senza dimenticare che è principio consolidato quello secondo cul la rinnovazione della prova in appello può essere disposta solo allorquando il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, [...], Rv. 266820-01), Nel caso in esame la Corte territoriale ha precisato di avere proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per approfondire le tematiche oggetto dei motivi di doglianza. All'esito dell'audizione dei periti, avvenuta nel contraddittorio delle parti, la Corte territoriale ha ritenuto che le ricostruzioni alternative rispetto a quella della grave negligenza di cui in imputazione fossero da relegare a un piano congetturale in virtù di una valutazione complessiva e non frazionata delle singole risultanze.
5.1. Procedendo con ordine.
L'argomento difensivo secondo cui il bambino a cinque minuti dalla nascita presentava un indice di Apgar pari a 8 non si confronta in alcun modo con l'ampia ricostruzione operata già dal primo giudice e rimasta incontroversa che riportando le dichiarazioni del neonatologo, dott. Balconetti, questi cosa mai avvenuta in precedenza - non era stato previamente avvisato prima del parto e che, vieppiù allorquando veniva convocato in sala parto, gli veniva detto che si era trattato di "un parto precipitoso". Non appena giunto, il neonatologo, notava il bambino sul tavolo rianimatorio e il dott. AL che lo stava "manipolando". Descriveva il bambino come «esanime... immobile, scuro, rientramenti intercostali, quindi questa difficoltà di respirare, non fava segni di vita era proprio immobile». Come è stato rilevato dai giudici di merito «non corrisponde al vero che il neonato fosse in buone condizioni di salute al momento della nascita» come, peraltro, dimostravano anche gli esiti dell'emogasanalisi che evidenziava la
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presenza di un grave stato di acidosi metabolica. E' stato, inoltre, messo in luce come non risulti veritiera l'affermazione secondo cui il bambino per diverse ore non avesse manifestato disturbi di alcun genere dato che già un'ora dopo la nascita erano segnalati tremori e crisi ipertoniche, prodromiche alle successive e molto più gravi crisi convulsive.
5.2 Da pag. 26 già il primo giudice aveva affrontato e risolto, escludendola, la causale alternativa secondo cui il danno al feto potesse essere stata conseguenza della presenza dello streptococco. A tal fine veniva evidenziato come la presenza del batterio sia stata fronteggiata presso l'ospedale di Agrigento con terapia antibiotica per soli cinque giorni al termine dei quali non si ravvisava la necessità di ulteriore somministrazione. Vieppiù veniva affrontata ed esclusa la presenza di cause genetiche richiamando quanto rilevato dai sanitari dell'ospedale Gaslini di Genova ossia l'assenza di alcuna anomalia genetica e la presenza di un quadro complesso, conseguenza di sofferenza anosso-ischemica perinatale. Ne consegue che ogni altra causale alternativa è stata, motivatamente esclusa, per quanto ancora oggi, venga in maniera assertiva riproposta.
5.3. Del pari assertiva alla luce di quanto detto e di quanto si dirà oltre, risulta l'affermazione secondo cui l'encefalopatia ipossico-ischemica sia stata solo ipotizzata, senza prendere in esame la documentazione redatta dall'ospedale di Agrigento. Con motivazione coerente alle emergenze acquisite e non manifestamente illogica, confutando l'argomento difensivo secondo cui il bambino non avrebbe sofferto di una ipossia, le sentenze conformi e in specie la Corte territoriale, a pag. 13, affrontando la questione della causale alternativa rappresentata dalla presenza dello streptococco, hanno spiegato che gli esiti degli esami eseguiti presso l'ospedale di Agrigento dove il bambino veniva trasferito, fossero univocamente indicativi di una ipossia e in merito alla precisazione che il numero dei globuli bianchi risulta, ordinariamente, molto elevato alla nascita, è stato precisato che i neonati che presentano una infezione da streptococco non presentano un focolaio come quello rilevato e che gli accertamenti esperiti deponevano nel senso di un danno multiorgano compatibile con l'ipossia. Sono state, inoltre, richiamate le dichiarazioni rese dal dott. Raffino laddove evidenziava che la documentazione formata ad Agrigento, reperto ecografico UTIN, debba considerarsi univocamente indicativa del danno ipossico. Riprendendo gli argomenti spesi dai periti, nel corso delle dichiarazioni rese nel contraddittorio, la Corte territoriale rilevava che i problemi relativi all'ipossia si manifestano anche a distanza di diverse ore, a seguito della "ri- ossigenazione" concludendo per la compatibilità delle convulsioni insorte nella notte con conseguente trattamento antiepilettico. In proposito sono state
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richiamate le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Di Stefano la quale ha precisato che le convulsioni sono tipiche del neonato post-asfittico con l'ulteriore precisazione che per i bambini che hanno avuto bisogno di rianimazione, le preoccupazioni si concentrano nelle prime 48 ore successive alla nascita. E' stato posto l'accento sulle conclusioni dei periti secondo cui le condizioni cliniche riscontrate al momento dell'esame obiettivo devono considerarsi un continuum di quanto già rivelatosi nel post nascita.
6. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, intanto, in quanto ripropositivi di argomenti già dedotti e valutati con motivazione non manifestamente illogica da entrambi i giudici di merito e, comunque, perché versati in fatto, volti a proporre una lettura dei dati emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale alternativa a quella offerta dalle sentenze di merito e, comunque, del tutto inidonei a intaccare il costrutto motivazionale posto alla base del giudizio espresso. In particolare il secondo motivo ribadisce la mancata esclusione di fattori eziologici alternativi. Con il terzo si ribadisce il vizio di motivazione quanto al contributo causale in cooperazione con il collega che lo aveva preceduto, ribadendo che la sua presenza sarebbe documentata in cartella dalle ore 8.53 alle ore 9.05. Ha innanzitutto premesso la Corte territoriale che il difetto di annotazioni <fonda un giudizio negativo in ordine al contegno professionale tenuto dagli imputati dovendosi considerare la carenza evidenziata in correlazione alla negligenza contestata con riferimento alle omesse iniziative a fronte dell'andamento peggiorativo e di grave allarme del tracciato cardiotocografico registrato dalle ore 07.03. In proposito i giudici di merito hanno richiamato quanto affermato dal perito Cataldo Raffino con riferimento alla omissione di iniziative doverose che, sulla scorta della documentazione disponibile, non risultano poste in essere. Se le stesse manovre asseritamente tenute dal dott. Giudice (idratazione e movimento della gestante su un fianco) non trovano riscontro nella cartella clinica, parimenti non risultano documentati i termini dell'intervento del dott. AL subentrato al cambio di turno come detto da CE EN. E' stato in proposito evidenziato che il dott. Giudice ha reso esame sul ruolo assunto dal dott. AL che ha preso in carico la paziente nonostante lo stesso fosse ancora in turno fino alle ore 8.00 e che la dott.ssa Raiti ha operato un revirement in merito al fatto che AL avesse esaminato la cartella e i tracciati della puerpera laddove a pag. 26 della sentenza di primo grado si legge che è certamente provato e quasi non contestato che il dott. AL ometteva di analizzare compiutamente i tracciati antecedenti alle ore 8.00 la
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cui criticità è stata ampiamente documentata dai periti. Conseguentemente è stato ritenuto logicamente superato il rilievo mosso dalla difesa con riferimento al difetto di prova in ordine alla presenza del AL proprio a causa della omessa annotazione in cartella. Per contro, attingendo alle dichiarazioni testimoniali, si è concluso in maniera coerente, che il dott. AL sia stato presente prima ancora del cambio turno e sia subentrato al dott. Giudice in orario prossimo alle ore 7.40- 7,45 e che la sua presenza, antecedente e non di poco al parto avvenuto alle ore 9,05, è stata caratterizzata dalla continua ripetizione della frase "lasciamo che la natura faccia il suo corso", salvo porre in essere una manovra manuale di spinta per facilitare il parto, la manovra di TE, ritenuta, peraltro, annotata in cartella in modo non idoneo oltre che l'episiotomia. Assume la Corte territoriale che nella successione del cambio, i due medici in cooperazione multidisciplinare pur non svolta contestualmente erano tenuti al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fin comune e unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta dal collega e dal controllarne la correttezza se del caso ponendo rimedio agli errori altrui (Sez. 4, n. 30991 del 6/2/2021 sentenza che benché pronunciata nel caso di responsabilità di equipe è stata ritenuta applicabile anche nel caso in esame).
7. E' del pari manifestamente infondato il ricorso proposto nell'interesse del Giudice. Esclusa la ricorrenza di una causale alternativa nella specie, il ricorso insiste sulla vicenda della rilevata presenza dello streptococco - rinviando a quanto detto a proposito di AL, si tratta di valutare se i giudici di merito si siano attenuti ai principi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del denunciati vizi di motivazione. Quanto allo specifico addebito mosso all'imputato, in ipotesi di responsabilità professionale, configurata a titolo di cooperazione, se è vero che l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno (Sez. 4, n. 49774 del 21/11/2019, [...]) è del pari vero che il principio di affidamento in tale settore non può essere invocato dal sanitario che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa. Invero quanto il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta che deve avere carattere di
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eccezionalità e imprevedibilità (Sez. 4, n. 24895 del 12/05/2021, [...]; Sez. 4 n. 39727 del 12/06/2019, [...]). Sotto altro profilo, il giudizio controfattuale che impone di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, o, in ipotesi di condotta commissiva, l'assenza della condotta commissiva vietata, avrebbe potuto evitare l'evento (cd. giudizio predittivo)- richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (cd. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta (ex multis Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, [...], Rv. 287001; Sez. 4, n. 23339 del 31/1/2013, [...], Rv. 256941). Nel caso in esame i giudici di merito, come detto, ricostruita la vicenda e aderendo alle conclusioni dei periti, posto l'esito dell'esame cardiotocografico avviato alle 7.03 il dott. Giudice, concluso l'intervento d'urgenza eseguito fino alle ore 7.20, esclusa la preesistenza di fattori pregressi o successivi al travaglio idonei a determinare le lesioni riportate dal bambino, a fronte di un decorso di gravidanza assolutamente regolare, confermata anche dal tracciato eseguito la notte del ricovero, hanno concluso che l'insulto ipossico si sia determinato durante il travaglio, causando l'encefalopatia riscontrata alla nascita. Le gravi lesioni riportate dal bambino sono state ritenute in stretto nesso causale con la grave sofferenza ipossica, con acidosi, cui è andato incontro e che è stata riscontrata. I giudici di merito hanno, contrariamente a quanto sostenuto, esaminato gli argomenti difensivi respingendoli e aderendo, motivatamente, alle conclusioni dei periti secondo cui i danni di cui si è detto, potevano essere evitati mediante l'esatta valutazione del monitoraggio e l'opzione immediata per il parto cesareo. A tal fine hanno ritenuto di poter far risalire l'insulto ipossico a partire dal tracciato eseguito dalle ore 7.03, definito allarmante alle ore 7.20 e che la scelta di non intervenire sia stata rilevante sul piano causale poiché l'osservanza della regola avrebbe impedito l'evento. Al contrario l'avere sottoposto la paziente a un travaglio di parto naturale lungo, in presenza di una sicura sofferenza fetale, secondo i giudici di merito ha certamente causato danni al neonato laddove, se tempestivamente fosse stata individuata, non ci sarebbero stati o sarebbero stati certamente di minore portata. Da pag. 9 e ss. della sentenza di primo grado si evidenzia che a fronte delle contrazioni ravvicinate e delle decelerazioni ripetitive, atipiche e bifasiche, variabili, si determina un ridotto afflusso di sangue ossigenato. Che a fronte di un tracciato patologico si era in presenza di un feto ipossico che avrebbe avuto certamente difficoltà a "sopportare" la fase espulsiva del parto. Ciò imponeva di intervenire, senza indugio, con il parto cesareo. In proposito sono state richiamate le dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dal dott. Calvo che illustrava i caratteri specifici dei tracciati sin dalle ore 7.03 richiamando l'andamento ondulatorio con ampie oscillazioni e decelerazioni ripetitive, atipiche e bifasiche variabili. Veniva esplicitato il
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concetto di variabilità quale indicatore di benessere dello stesso indicando i punti del tracciato rispetto ai quali risultava una attenuazione della variabilità in concomitanza rispetto a decelerazioni bifasiche evidenziando sul tracciato i punti in cui il "feto provava a compensare ma non ci riusciva", rispetto a ciò seguiva una seconda fase discendente con oggettivo indicatore di rischio che avrebbe dovuto indurre i sanitari ad effettuare il parto cesareo. Del pari veniva dato atto che lo stesso dott. Giudice ha riferito che concluso il parto cesareo che aveva effettuato d'urgenza, tornato dalla CE aveva notato che il tracciato del nascituro si era modificato, avendo preso piena contezza della irregolarità
dello stesso.
Non coglie nel segno l'argomento relativo alle linee guida seguite, essendo stato spiegato (pag. 15 della sentenza di primo grado) che le linee guida della FIGO, invocate dalla difesa, erano state pubblicate nel 2015 ma recepite nel mese di giugno del 2018. Il percorso argomentativo seguito dal giudici appare adeguatamente approfondito nella individuazione delle ragioni per cui il giudizio controfattuale doveva portare a conclusioni differenti da quelle formulate dai periti. Soprattutto, tale percorso è fondato, in realtà, sulle stesse considerazioni svolte dai periti in merito alla individuazione del travaglio come momento in cui si era sviluppato l'insulto ipossico. In altri termini i giudici hanno posto in evidenza come fossero stati gli stessi periti a evidenziare una macroscopica colpa nella gestione del caso clinico, quanto meno a partire dalle ore 7.03, con indicazione delle condotte omissive (la mancata diagnosi di sofferenza risultante dai tracciati, l'attesa del parto naturale piuttosto che quella di effettuare un parto chirurgico che, per un verso, avevano aggravato le condizioni del feto e, per altro, con elevata probabilità logica avrebbero evitato l'evento o, comunque, ne avrebbero ridotto gli effetti lesivi). E' di tutta evidenza che la valutazione relativa al ruolo salvifico delle condotte omesse, come affermato ripetutamente da questa Corte di legittimità non può che culminare in un giudizio ipotetico, peraltro, da svolgersi alla luce del paradigma indiziario» a disposizione (Sez. 4, n. 2035 del 12/12/2024, dep. 2025, [...], in motivazione;
Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, [...]). Spetta al giudice di svolgere una puntuale analisi delle peculiarità del caso che potranno condurre a un giudizio di elevata credibilità logica e di evidenza del probabile, e ciò a prescindere da quantificazioni statistiche, sulla scorta di un ragionamento probatorio che non presenti il carattere della incertezza. Come è stato ripetutamente affermato, infatti il giudizio controfattuale mediante il quale si riconduce all'evento una condotta omissiva, seguendo il
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ragionamento logico per cui il nesso causale sussiste solo nel caso in cui il comportamento alternativo corretto avrebbe avuto efficacia salvifica, è un giudizio ipotetico che si muove su un piano diverso da quello della stretta e reale successione cronologica» (Sez. 4, n. 2035/2025 cit. in motivazione.) Né si dica che i tempi non sarebbero stati sufficienti ad intervenire chirurgicamente perché in realtà, non è stata assunta alcuna iniziativa. La stessa idratazione della paziente assunta dalla difesa come condotta diligente posta in essere dal dottor Giudice (che, come osservato nella sentenza impugnata, non ha trovato alcun riscontro nella cartella clinica) poteva essere funzionale anche all'intervento cesareo, fatta salva la considerazione in ordine al difetto della doverosa iniziativa. A fronte del percorso argomentativo descritto il motivo di ricorso ribadisce che i giudici non avrebbero indicato il sapere scientifico a supporto della sussistenza del nesso causale quando, invece, nelle sentenze impugnate sono richiamate le linee guida che impongono l'opzione per il parto chirurgico immediato nel caso di tracciato che evidenzi un insulto ipossico e le stesse conclusioni dei periti che pure hanno convenuto nel senso che non doveva insistersi nel tentativo di favorire l'espulsione naturale del neonato dal grembo materno.
8. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali oltre che il pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili US RA AT e CE EN in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore US AT che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge. Dispone l'oscuramento dei dati sensibili della persona offesa e art. 52 d.lgs. 196 del
2003.
Deciso il 23 settembre 2025
La Consigliera est.
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La Presidente Donatella Ferranti
-3 DIC. 2025
Il Funzionario
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